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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2024

Cassazione n. 04831/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica della condotta nel reato di rapina impropria in luogo di quello di tentato furto, è privo di specificità poiché ripropone le stesse doglianze in punto di fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla ricostruzione dei fatti alla luce delle risultanze dibattimentali da cui emerge l'idoneità della condotta minacciosa dell'imputato e del correo a intimorire la persona offesa e, quindi, a integrare il delitto di rapina impropria contestato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica della condotta nel reato di rapina impropria in luogo di quello di tentato furto, è privo di specificità poiché ripropone le stesse doglianze in punto di fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla ricostruzione dei fatti alla luce delle risultanze dibattimentali da cui emerge l'idoneità della condotta minacciosa dell'imputato e del correo a intimorire la persona offesa e, quindi, a integrare il delitto di rapina impropria contestato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 04831/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris