CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 21415/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 novembre 2021 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 322 cod. pen., in relazione all'art. 319 cod. pen., condannandolo alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione, concesse le attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., per avere offerto la somma di euro cinquanta ai Carabinieri che procedevano al controllo della sua autovettura, al fine di indurli ad omettere la contestazione di contravvenzioni al codice della strada per le violazioni riscontrate. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo con un primo motivo la mancanza di motivazione in relazione alle censure articolate con l'atto di appello e con la memoria depositata il 26 ottobre 2021 in ordine alla qualificazione giuridica della condotta e alla sua inidoneità a determinare una lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. 2.1. Con un secondo motivo si censura la contraddittorietà della motivazione con riferimento ad un atto investigativo - un'annotazione di Polizia giudiziaria del 16 aprile 2019 - per essere stata ritenuta la idoneità dell'offerta oggetto della condotta di istigazione alla corruzione, senza chiarire in che modo sia stato causato quel turbamento psichico rilevante ai fini del pericolo della possibile accettazione della proposta. 2.2. Con un terzo motivo, infine, si censura la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di istigazione alla corruzione, avuto riguardo all'assenza di lesività della condotta sia per la irrisoria entità della somma di denaro offerta, sia per l'assenza di un turbamento psichico rilevante, sì da far sorgere il pericolo di un'accettazione della proposta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, per essere le relative ragioni di doglianza assertivamente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa o alternativa - e come tale non consentita - rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata. 2. Nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già in senso conforme apprezzate dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha puntualmente disatteso le, qui reiterate, obiezioni difensive e coerentemente illustrato le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità per la su indicata fattispecie di reato, ponendo in evidenza segnatamente: a) che l'imputato, fermato a bordo della sua autovettura da Carabinieri che procedevano al relativo controllo, dichiarava di non avere la patente di guida e di esser privo di copertura assicurativa; b) che al momento della contestazione delle relative infrazioni al codice della strada l'imputato, mettendo la mano destra nella tasca, offriva ai predetti militari la somma di euro cinquanta al fine di indurli a non procedere nei suoi confronti alla elevazione della contravvenzione. Secondo un pacifico insegnamento di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 28311 del 08/05/2003, Esposito, Rv. 225758; Sez. 6, n. 46494 del 23/10/2019, Faleburle, Rv. 277680), ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, l'idoneità dell'offerta deve essere valutata con giudizio ex ante, sicché il reato può essere escluso solo se manchi l'idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore, non rilevando la tenuità della somma di denaro offerta, purché non si connoti dei caratteri della assoluta risibilità o irrisorietà, laddove la relativa indagine di merito costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità. Né è necessario, ai fini dell'integrazione del reato de quo, che sia specificata l'utilità promessa, ovvero quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione, da parte dell'agente, dello scambio illecito (Sez. 6, n. 21095 del 25/02/2004, Barhoumi, Rv. 229022), purché l'offerta o promessa, come avvenuto nel caso in esame, sia seria e, alla luce delle circostanze del caso concreto, potenzialmente e funzionalmente idonea ad indurre il destinatario a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio (Sez. 6, n. 2716 del 30/11/1995, dep. 1996, Varvarito, Rv. 204124). Di tale quadro di principi la sentenza impugnata ha fatto buon governo, ponendo in rilievo, sulla base di un apprezzamento in fatto coerentemente motivato e in quanto tale non censurabile in questa Sede, come inequivocabili dovessero ritenersi le modalità e l'oggetto dell'offerta, finalizzata a sollecitare un illecito accordo con i pubblici ufficiali, come pure le sue caratteristiche di serietà, in ragione della contestuale contestazione di infrazioni relative alla guida senza patente e alla circolazione di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa: connotazioni modali della condotta, quelle indicate dai Giudici di merito, che, in quello specifico torno di tempo e nelle concrete circostanze dai Giudici di merito prese in esame, ben avrebbero potuto indurre i predetti militari ad accettare il contenuto dell'offerta. Alla accertata serietà della condotta istigatrice, infatti, consegue, per la sua funzionale idoneità ad indurre i destinatari a compiere un atto contrario ai loro doveri d'ufficio, la causazione di un turbamento psichico direttamente legato al pericolo di accettazione da parte dei pubblici ufficiali che ne sono stati interessati, irrilevante dovendosi ritenere, di contro, la circostanza di fatto che la stessa non abbia avuto alcun seguito a causa del retto comportamento degli operanti. Aspecificamente formulato deve altresì ritenersi il secondo motivo, non avendo il ricorrente precisato il carattere di decisività della omessa valutazione delle deduzioni contenute in sede di appello, del tutto inidonea dovendosi conseguentemente ritenere la su indicata censura, al fine di incrinare la coerenza logica del percorso argomentativo tracciato dalle conformi decisioni di merito. 3. Le su esposte censure, in definitiva, sono state ampiamente vagliate in tutti i loro risvolti storico-fattuali e non pongono in rilievo mancanze argomentative ed illogicità ictu ocu/i percepibili, sì da scardinare la tenuta logica e l'intima coerenza strutturale del ragionamento probatorio delineato nella motivazione, ma sono volte ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d'appello, la cui motivata decisione, nel richiamare le conformi valutazioni già espresse dal primo Giudice, ha linearmente ricostruito il compendio probatorio posto a fondamento del correlativo tema d'accusa, giustificandone la rilevanza penale sulla base di un'analisi critico-argomentativa compiutamente svolta e specificamente orientata anche ad esaminare e disattendere ciascuna delle obiezioni difensive finanche in questa Sede reiterate. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il