CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 29609/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Z.DIST. di SassariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso lasentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccatadi Sassari, che ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 14/03/2022 dalTribunale di Sassari per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile1992, n. 285 (commesso il 23/09/2019).2. Il ricorso consta di due motivi con cui rispettivamente si deducono:2.1. Violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 159 cod. pen., per nonessere stato dichiarato prescritto il reato. Sostiene la difesa che ai reati commessitra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 debba applicarsi, per il principio diretroattività della norma penale più favorevole, la disciplina prevista dalla legge 5dicembre 2005, n. 251 (c.d. Legge Cirielli), che non prevedeva la causa disospensione del corso della prescrizione durante il tempo di celebrazione del giudiziodi appello e di cassazione, introdotta all’art. 159, comma 2, cod. pen. dalla legge23 giugno 2017 (c.d. legge Orlando) e, poi, esplicitamente abrogata dalla legge n.134/2021, con conseguente "reviviscenza" del regime prescrizionale antecedente(Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286436). Ne sarebbepertanto conseguito che la prescrizione era già maturata alla data della pronunciadella sentenza impugnata (08/07/2025).2.2. Inosservanza dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., perché, disponendod’ufficio la rinnovazione e l’integrazione dell’attività istruttoria compiuta nel corsodel giudizio di primo grado, avrebbe omesso di motivare in ordine alle ragioni percui furono ritenute necessarie le ordinanze istruttorie pronunciate il 03/04/2025 eil 22/05/2025.3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. Come ènoto, la legge 23 giugno 2017, n. 103, modificando l’art. 159, comma 2, cod.pen., aveva introdotto, per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (e,quindi, dal 03/08/2017 in poi, ai sensi dell’art. 1, comma 15, della legge citata),una nuova ipotesi di sospensione del termine di prescrizione decorrente dallascadenza del termine di deposito della motivazione della sentenza di condannadi primo o secondo grado sino alla pronuncia della sentenza del gradosuccessivo o definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno emesi sei per ciascun ulteriore grado di giudizio. Le Sezioni Unite di questa Corte(Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, PG C/ POLICHETTIANGELO, Rv. 288175) - investite del quesito: “Se la disciplina della sospensionedella prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., neltesto introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, sia stata totalmente abrogatadall'art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 134 del 2021, oppure se essa sia vigente econtinui a operare per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019" -hanno enunciato il principio di diritto secondo cui "La disciplina della sospensionedel corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dallalegge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della leggestessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogatacon effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021,poi, mentre per i reati commessi dall' 1 gennaio 2020 si applica la disciplina postaa sistema dalla legge n. 134 del 2021". Con sentenza n. 38 del 10 febbraio 2026,inoltre, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimitàcostituzionale concernente il regime intertemporale della sospensione dellaprescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, sui presupposti che laprescrizione costituisce istituto di diritto penale sostanziale e che la garanzia di cuiall'art. 25, comma 2, Cost. si estende anche alla disciplina della sospensione del suocorso. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì ritenuto conforme ai principi costituzionali la richiamatainterpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite, secondo cui la disciplina della leggeOrlando continua ad applicarsi ai reati commessi nel periodo della sua vigenza (3agosto 2017 - 31 dicembre 2019), escludendo che tale soluzione ermeneuticacostituisca un'interpretazione analogica in malam partem.Poiché il reato contestato rientra tra quelli commessi dal 3 agosto 2017 al31 dicembre 2019, trova quindi integrale applicazione la disciplina di cui alla leggen. 103 del 2017, conseguendone che il reato ascritto all’imputato non era ancoraprescritto alla data della sentenza di appello, poiché al termine ordinario del23/09/2024 vanno aggiunti i termini della legge Orlando.Il secondo motivo è parimenti inammissibile perché non sorretto dainteresse, atteso che la rinnovazione, nel caso di specie, era stata disposta agaranzia dell’imputato, già condannato in primo grado. Il ricorrente, inoltre, si limitaa dedurre che le ordinanze con cui la Corte territoriale ha disposto la rinnovazionedell'istruzione dibattimentale non sarebbero adeguatamente motivate in ordine alleragioni che ne giustificavano l'adozione, ma omette di indicare quale concretopregiudizio tale asserita carenza abbia arrecato all'esercizio del diritto di difesaovvero in che modo l'eventuale annullamento dei richiamati provvedimenti potrebbecondurre a una decisione a lui più favorevole. L'interesse all'impugnazione, ai sensidell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., non può infatti risolversi nella meradenuncia di un'asserita irregolarità processuale, ma richiede la prospettazione diuna concreta utilità derivante dall'eliminazione del vizio dedotto.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in data 8 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]