CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15870/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lative al presente procedimento sianoeffettuate presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] per la Casa e l’[OSCURATO:PERSONA] nto, in persona22877287/2019del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale alla litRe .Gi.nN . calce al11368/2017controricorso, la quale chiede che le comunicazioni e le notificazionirelative al presente procedimento siano effettuate all’indirizzo di postaelettronica certificata indicato-controricorrente –1 RG n. 27082/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 27082/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 15870/2026Data pubblicazione 23/05/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, n. 401/2024,depositata il 3/5/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;[OSCURATO:PERSONA]:1. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 401/2024,depositata il 3/5/2024, dichiarava tardivo l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del tribunale di Lecce n.2944/2022, depositata il 20/10/2022, che aveva rigettato ledomande proposte dall’attore volte ad ottenere il riscattodell’alloggio a lui assegnato, previo subentro alla nonna, sito inOtranto, con conseguente obbligo della [OSCURATO:PERSONA] (AgenziaRegionale per la Casa e l’abitare, già IACP di Lecce).Osservava la Corte territoriale che il giudizio di primo grado erastato introdotto dal Cariddi con atto di citazione ma,successivamente, il tribunale aveva, con ordinanza, disposto ilmutamento del rito, da ordinario a locatizio.Ciò aveva determinato, in applicazione del principio di ultrattivitàdel rito, la necessità che il gravame fosse proposto nelle stesse formedel rito seguito per il giudizio di prime cure: poiché il tribunale avevaseguito il rito locatizio, avendo proceduto al mutamento del rito, ilgiudizio doveva proseguire in appello nelle stesse forme,indipendentemente dall’esattezza del rito seguito.La sentenza appellata, emessa in base al rito locatizio, dovevaessere impugnata non con la citazione, ma con ricorso da depositarein cancelleria nei termini perentori stabiliti dalla legge.2 RG n. 27082/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 27082/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 15870/2026Data pubblicazione 23/05/2026Tale requisito poteva validamente essere soddisfatto con ildeposito di un atto di citazione, rimanendo irrilevante la previanotifica effettuata all’appellato.Ciò che rilevava, ai fini della tempestività del gravame, eraesclusivamente l’avvenuto deposito in cancelleria dell’atto diimpugnazione, ancorché effettuato per l’iscrizione a ruolo.Non poteva accogliersi la tesi dell’appellante per cui aveva postoragionevole affidamento sull’applicabilità del rito ordinario in luogodi quello locatizio.Trovava, invece, applicazione il principio di «apparenza eaffidabilità», dovendosi valutare esclusivamente se l’adozione, daparte del giudice di merito, di una determinata forma diprovvedimento decisorio, fosse stato o meno il risultato di unaconsapevole scelta, dovendosi trarre indizi decisivi di una tale sceltaconsapevole dalle concrete modalità con le quali si sia svolto ilprocedimento.Ciò in coerenza con il principio della ultrattività del rito,dovendosi rinvenire la disciplina del gravame in quella dalla leggestabilita per il rito in concreto seguito nel grado precedente.Dopo il mutamento del rito, il procedimento si era interamentesvolto nelle forme del rito locatizio in primo grado, sicché dovevaescludersi che l’appellante potesse aver mai fatto un legittimoaffidamento sul diverso rito.Pertanto, a fronte della sentenza del tribunale, depositata il20/10/2022, il ricorso in appello doveva essere depositato entro il20/4/2023, nel termine lungo semestrale; l’atto di citazione era statonotificato il 20/4/2023, ma depositato solo il 3/5/2023.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilCariddi, depositando anche memoria.3 RG n. 27082/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 27082/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 15870/2026Data pubblicazione 23/05/20263. Ha resistito con controricorso l’ARCA, depositando anchememoria.4. La Procura Generale, nella persona del dott. AndreaPostiglione, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce la«violazione art. 426 e 447-bis c.p.c., l’art. 156, comma 3, e art. 159,comma 3, c.p.c., art. 3,24 e 111 Costituzione, art. 40, comma 5,c.p.c., art. 38 c.p.c., art. 4 d.lgs. n. 150/2011, art. 59, legge n.69/2009, per omessa applicazione, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., disparità di trattamento, irragionevolezza edisallineamento rispetto ai principi in materia espressi dalledisposizioni dell’unione europea».La Corte territoriale avrebbe aderito all’orientamento di questaCorte, a sezioni unite, espresso con la sentenza n. 927/2022, per laquale, in materia di rito locatizio di cui all’art. 447-bis c.p.c., in casodi impugnazione con atto di citazione, invece che di ricorso, nonopera la disciplina del mutamento del rito di cui all’art. 4, del d.lgs.n. 150/2011, per cui ove l’atto di citazione sia stato notificato neitermini per l’impugnazione, ma non sia stato depositato incancelleria entro lo stesso termine, per l’avvenuta iscrizione a ruolonel rispetto del successivo termine di legge, ma oltre quello previstoper l’impugnazione, ne discende la tardività dell’impugnazione.La Corte territoriale avrebbe fatto discendere, da un mero errorin procedendo, il rigetto della domanda e dell’impugnazione, senzavalutare in alcun modo il merito.Ciò, nonostante la possibile sanatoria della nullità formale perraggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, terzo comma,c.p.c.4 RG n. 27082/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 27082/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 15870/2026Data pubblicazione 23/05/2026Ciò, in contrasto anche con le pronunce della CEDU, ove l’Italiasarebbe stata sanzionata per non aver valutato la domanda proprioin presenza di errores in procedendo.Sarebbe erronea la sentenza della Corte d’appello che ha ritenutodi non applicare alla fattispecie il contenuto dell’art. 4 del d.lgs. n.150 del 2011, con la conversione automatica del rito senzaconseguenze, ritenendo tardivo l’appello nonostante avesseraggiunto lo scopo.2. Il motivo è inammissibile.2.1. La ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenzadella Corte d’appello che ha ritenuto intempestivo il gravame, inquanto, dovendosi applicare il rito locatizio, in ossequio del principiodi apparenza e di ultrattività del rito - avendo il tribunale provvedutoal mutamento del rito da ordinario a locatizio - l’appellante avrebbedovuto proporre impugnazione con ricorso e non con atto dicitazione.Nella specie, poiché la sentenza di prime cure è stata depositatail 20/10/2022, il termine lungo semestrale scadeva il 20/4/2023,mentre l’appello, pur notificato con atto di citazione il 20/4/2023, erastato successivamente iscritto a ruolo il 3/5/2023, quinditardivamente, dovendosi considerare, proprio per il principio diapparenza e di ultrattività del rito, il momento del deposito delricorso, oppure - avendo errato il ricorrente nella scelta della formadell’impugnazione - il momento del deposito dell’atto di citazione.3. La ricorrente, invece, si sofferma sulla disciplina di cui all’art.4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, a mente del quale «gli effettisostanziali e processuali della domanda si producono secondo lenorme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme ledecadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del ritoseguito prima del mutamento», richiamando la giurisprudenza di5 RG n. 27082/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 27082/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 15870/2026Data pubblicazione 23/05/2026questa Corte che si è occupata dell’argomento (Cass., Sez.U.,13/1/2022, n. 927, in tema di opposizione a decreto ingiuntivoconcesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al ritolocatizio, erroneamente proposta con la citazione, in luogo delricorso, non operando la disciplina di mutamento del rito di cui all’art.4 del d.lgs. n. 150 del 2011, applicabile solo alle controversieindividuate nei modelli regolati da tale decreto).4. Di tale norma, però, la Corte d’appello non ha fattoapplicazione, limitandosi ad affermare che, poiché il tribunale avevadisposto il mutamento del rito (da cognizione ordinaria a ritolocatizio), per il principio di affidamento e per quello di ultrattivitàdel rito, l’appello doveva necessariamente essere proposto conricorso, in base al rito locatizio; l’appellante avrebbe anche potutoutilizzare lo strumento dell’atto di citazione, ma, in tal caso, avrebbedovuto depositare l’atto di citazione nel termine di legge («talerequisito può dirsi validamente soddisfatto anche con il deposito diun atto di citazione, rimanendo di per sé irrilevante la previa notificaeffettuata all’appellato. Ai fini della tempestività del gravame deveessere fatto riferimento unicamente al momento dell’avvenutodeposito in cancelleria dell’atto di impugnazione, ancorché effettuatoper iscrizione della causa al ruolo»).5. La decisione della Corte d’appello risulta in linea con lagiurisprudenza costante di questa Corte, per la quale, la pronunciadi primo grado deve essere impugnata con l'appello, da strutturarsiin base al rito seguito in primo grado, e ciò in ragione del consolidatoprincipio di ultrattività del rito che - quale specificazione del piùgenerale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazioneesperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza (Cass.,sez. 3, 2/4/2025, n. 10509), cioè con riguardo esclusivo allaqualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento6 RG n. 27082/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 27082/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 15870/2026Data pubblicazione 23/05/2026compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamentodel rito con cui il processo è erroneamente iniziato competeesclusivamente al giudice (Cass., sez., 1, 8/1/2019, n. 210).Deve farsi riferimento alle concrete modalità con cui si è svolto ilgiudizio, valutandosi se il provvedimento decisorio sia o meno ilfrutto di una meditata valutazione del giudicante (Cass., sez. 1,15/1/2016, n. 623; Cass., sez. 6-1, 9/10/2015, n. 20385).Ed infatti, in materia di impugnazioni, il principio cosiddetto diapparenza e affidabilità comporta necessariamente un'indagine suglidi quella determinata forma del provvedimento decisorio sia stata omeno il risultato di una consapevole scelta, ancorché non esplicitatacon motivazione "ad hoc", nel qual caso decisiva rilevanza vaprocedimento; pertanto, è ammissibile il ricorso diretto percassazione avverso la "sentenza" che decide all'esito di unprocedimento azionato con ricorso per opposizione allo statopassivo, svoltosi con modalità corrispondenti al procedimento ex art.99 legge fall., qualora la forma del provvedimento non sembri fruttodi una meditata valutazione del decidente (Cass., sez. 6-1,8/3/2012, n. 3672).6. Deve farsi riferimento, dunque, alla forma del provvedimentoadottato dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevolescelta, che può anche essere implicita e desumibile dalle modalitàcon le quali sia in concreto svolto il relativo procedimento (Cass.,Sez. U., 11/1/2011, n. 390).6.1. Pertanto, come correttamente osservato dalla Corted’appello, nel caso in cui procedimento sia soggetto al rito speciale(locatizio), quando l’appello proposto con atto di citazione anzichécon ricorso, deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per7 RG n. 27082/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 27082/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 15870/2026Data pubblicazione 23/05/2026appellare, per il criterio della conversione dell’atto nullo perraggiungimento dello scopo, non al momento in cui l’atto è notificato,ma quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con taleadempimento l’osservanza delle prescrizioni formali richieste dallalegge (Cass., sez. 3, 22/4/2010, n. 9530; Cass., sez. 2, 17/7/2024,n. 19754; Cass., sez. 6-2, 22/7/2021, n. 21153; anche Cass., sez.L, 10/7/2015, n. 14401).Peraltro, il principio di ultrattività del rito comporta che se ilgiudice abbia trattato la causa seguendo un rito errato, il giudiziodeve proseguire nelle stesse forme, ma l’accertamento di quali sianostate le forme processuali in concreto adottate compete al giudicedel merito, condizionando anche la valutazione sulla tempestivitàdell’impugnazione (Cass., sez. 1, 6/11/2019, n. 28519).7. Va peraltro considerato che lo stesso ricorrente, all’interno delricorso per cassazione, ha più volte evidenziato che, una voltaintervenuto il mutamento del rito, da ordinario a rito locatizio, per glilocatizio, in quanto l’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 facevariferimento alla sanatoria degli atti posti in essere prima delmutamento del rito, con una salvaguardia degli stessi, se conformial rito erroneamente eseguito inizialmente.Si legge, a pagina 30, che «[l]addove invece il giudice abbiamutato il rito, si applicheranno nelle norme del rito per comemodificato, ma solo per gli atti processuali successivi, restandoinvece soggetto alle regole del rito errato l’apprezzamento di quelliprecedenti» (vedi anche pagina 31).Si tratta proprio del ragionamento posto in essere dalla Corted’appello con la sentenza impugnata.8. Del resto, la sanatoria di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 150 del2011 si verifica indipendentemente dalla pronunzia dell’ordinanza di8 RG n. 27082/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 27082/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 15870/2026Data pubblicazione 23/05/2026mutamento del rito da parte del giudice (Cass., sez. U., n. 758 del2022), la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguireall’esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi.Pertanto, nonostante gli effetti della sanatoria «a monte», l’art.4 del d.lgs. n. 150 del 2011 comporta che, a seguito del mutamentodel rito, trovi applicazione la normativa scelta dal giudice di merito,con la conseguenza che, per gli atti «a valle», costituentiimpugnazione della decisione, non può che farsi riferimento alprincipio dell’apparenza e della ultrattività del rito.Tale ratio decidedi non risulta colta dal ricorrente.9. Deve, infine, condividersi l’affermazione della ProcuraGenerale, per cui il principio dell’ultrattività del rito non risultaeccessivamente formalistico e non viola i principi CEDU, in tema digiusto processo, in quanto va a tutelare proprio l’affidamento delleparti processuali e la necessaria coerenza sistematica dell’impiantoprocessuale, consentendo – «intuitivamente e istintivamente» - alleparti, anche nei casi dubbi, di predisporre l’impugnazione nei tempie nei modi più simili a quelli «suggeriti dalla sentenza impugnata».La «restrizione» imposta al gravame, dunque, risultaproporzionata rispetto allo scopo perseguito ed è prevedibile nellasua applicazione, senza violare il diritto di accesso a un processo diimpugnazione (CEDU, [OSCURATO:PERSONA], ZUBAC/Croazia,40160/2012).10. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico del ricorrente si liquidano comeda dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano9 RG n. 27082/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 27082/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 15870/2026Data pubblicazione 23/05/2026in complessivi euro 2.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva ecpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio2026.Il PresidenteLuigi Abete10 RG n. 27082/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio