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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 aprile 2024

Cassazione n. 27828/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per il reato di cui all'art. 291 bis d.P.R. 43/1973, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di norme processuali per omessa notifica del decreto di citazione per il grado d'appello al codifensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], pur essendo stata effettuata la notifica del suddetto decreto soltanto al codifensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha presentato il ricorso per cassazione.

Rappresenta che, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione per omessa notifica del decreto di citazione del giudizio di appello al codifensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Napoli è incorsa nella medesima violazione di norme processuali già censurata, effettuando la notifica nei confronti del solo avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed omettendo di notificare il decreto di citazione in appello all'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che la doglianza è manifestamente infondata, posto che dall'esame degli atti processuali emerge che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la notifica del verbale di udienza del 10 marzo 2023, con cui si disponeva il rinvio dell'udienza al 26 maggio 2023, e il decreto di citazione ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., via pec in data 13 Marzo all'indirizzo di posta elettronica umbertocostanzo(d)pec.it.

Considerato altresì che dal verbale di udienza del 10/03/2023 emerge che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presente ha chiesto rinvio al fine di munirsi di procura speciale per avanzare proposta di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., previsa rinuncia dei motivi di impugnazione eccetto quelle relative alla rideterminazione della pena e che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice ha emesso la sentenza ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per il reato di cui all'art. 291 bis d.P.R. 43/1973, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di norme processuali per omessa notifica del decreto di citazione per il grado d'appello al codifensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], pur essendo stata effettuata la notifica del suddetto decreto soltanto al codifensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha presentato il ricorso per cassazione. Rappresenta che, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione per omessa notifica del decreto di citazione del giudizio di appello al codifensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Napoli è incorsa nella medesima violazione di norme processuali già censurata, effettuando la notifica nei confronti del solo avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed omettendo di notificare il decreto di citazione in appello all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che la doglianza è manifestamente infondata, posto che dall'esame degli atti processuali emerge che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la notifica del verbale di udienza del 10 marzo 2023, con cui si disponeva il rinvio dell'udienza al 26 maggio 2023, e il decreto di citazione ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., via pec in data 13 Marzo all'indirizzo di posta elettronica umbertocostanzo(d)pec.it. Considerato altresì che dal verbale di udienza del 10/03/2023 emerge che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presente ha chiesto rinvio al fine di munirsi di procura speciale per avanzare proposta di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., previsa rinuncia dei motivi di impugnazione eccetto quelle relative alla rideterminazione della pena e che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice ha emesso la sentenza ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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