CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 20118/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in data 6 luglio 2023 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen., commesso in Melicucco il 24 maggio 2018. 2. Nell'interesse dell'imputata ricorre per cassazione il difensore e denuncia con tre motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. la violazione degli artt. 125, comma 3, e 178 lett. c) cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, determinatasi per effetto dell'illegittimo diniego della richiesta di differimento dell'udienza del 22 maggio 2020 in ragione del legittimo impedimento dell'imputata a parteciparvi a cagione dell'esistenza del divieto di spostamento tra regione per fronteggiare il dilagare della pandemia da [OSCURATO:PERSONA]-19 e della necessità di salvaguardare il diritto costituzionalmente garantito alla salute, sulla base di una motivazione apparente e non rispettosa della tutela sostanziale del diritto di difesa: 2.2. la violazione degli artt. 129 e 529 cod. proc. ben., per avere la Corte territoriale respinto l'eccezione di sopravvenuta improcedibilità del furto aggravato contestato all'imputata senza considerare che nel fascicolo processuale non sarebbe rinvenibile un atto suscettibile di valere come querela e che, in ogni caso, la mancata costituzione come parte civile della persona offesa era tale da valere come remissione tacita di querela; 2.3. la violazione dell'art. 110 cod. pen. e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato il giudizio di responsabilità dell'imputata, a titolo di concorso nel furto con destrezza della quale la coimputata [OSCURATO:PERSONA] si era autoaccusata, violando la regola delroltre ogni ragionevole dubbio', essendo ben plausibile, avuto riguardo alle biografie criminali della Cacace e della [OSCURATO:PERSONA], le quali non avevano commesso solo delitti contro il patrimonio, che la ragione della trasferta in provincia di [OSCURATO:PERSONA] fosse quella di commettere un reato diverso da quello di un semplice furto con destrezza in una gioielleria. 3. Con requisitoria depositata in data 1 marzo 2024 il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con memoria in data 1 marzo 2024 il difensore della ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle censure articolate in ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Ai sensi dell'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, l'impedimento a comparire dell'imputato, idoneo a giustificare un rinvio d'udienza, deve possedere i caratteri dell'assolutezza e deve essere effettivo, legittimo nonché riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato medesimo e a lui non ascrivibile (Sez. 5, n. 12056 del 20/01/2021, Rv. 281022; Sez. 3, n. 11460 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 275184; Sez. 3, n. 10482 del 15/12/2015, dep. 2016, Rv. 266494). Ciò posto, è di tutta evidenza la correttezza della decisione della Corte territoriale, che ha confermato la decisione del Tribunale di Palmi di rigetto della richiesta di differimento dell'udienza del 22 maggio 2020 presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, quantomeno tra le ragioni di 'assoluta urgenza', contemplate dalle ordinanze dei Presidenti della Regione Campania (nella quale l'imputata aveva dimora) e della Regione Calabria (nella quale aveva sede il Tribunale presso cui si celebrava il processo) quali situazioni comportanti la deroga al divieto di spostamento tra regioni in funzione del contenimento del contagio da [OSCURATO:PERSONA]-19, rientrava certamente la partecipazione dell'imputata al processo - cui ella era stata permanentemente autorizzata dal giudice della cautela, essendo sottoposta alla misura coercitiva dell'obbliga di dimora -, non essendo sacrificabili alle ragioni di ordine pubblico e di tutela della sanità pubblica gli interessi di rango costituzionale alla tutela della libertà personale - non essendo, quella dell'imputata, comprimibile se non per il tempo necessario all'accertamento dei fatti di reato -, alla garanzia del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo. Inoltre, il mero spostamento per raggiungere la sede dell'[OSCURATO:PERSONA] di Palmi non era situazione, di per sé, tale da determinare un'esposizione a pericolo della salute dell'imputata, considerate le misure di distanziamento sociale e l'adozione di dispositivi di protezione resi obbligatori per evitare il contagio nonché la mancata allegazione di uno stato morboso, debitamente documentato, atto a conclamare il rischio generico di contrarre l'infezione. Donde, l'impedimento di [OSCURATO:PERSONA] a partecipare all'udienza del 22 maggio 2020 dinanzi al Tribunale di Palmi non poteva dirsi assoluto, risultando, pertanto, la sua mancata comparizione al processo frutto di una sua libera, consapevole e volontaria scelta. Tanto comporta l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo è parimenti infondato.Dall'esame dell'incarto processuale risulta che nell'atto, denominato come 'Verbale cli ricezione di denuncia-querela orale' sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] presso il Commissariato di P.S. di Polistena in data 26 maggio 2018, è contenuta l'espressa richiesta di punizione ai sensi di legge per i reati ravvisabili dall'esposizione dei fatti commessi da due donne sconosciute dall'accento campano. Ne viene che correttamente l'atto predetto è stato considerato come di impulso processuale, tenuto conto, oltretutto, che è pacifico il principio di diritto quello secondo cui, in tema di querela, l'inesatta indicazione delle generalità del querelato è irrilevante, essendo sufficiente che l'atto contenga l'inequivoca manifestazione dell'intenzione del querelante affinché si proceda penalmente nei confronti dell'autore del reato, anche se costui sia ignoto o non correttamente identificato (Sez. 5, n. 13281 del 25/02/2020, Rv. 279073; Sez. 5, n. 19827 del 26/02/2003, Rv. 224403). Nondimeno, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 152 cod. pen. dall'art. 1 del d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui «vi è remissione tacita di querela quando il querelante senza giustificato motivo non compare all'udienza alla quale è stato citato a comparire in qualità di testimone» (art. 152, comma 3, n. 1, cod. pen.), sempre che, ai sensi dell'art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. cod. proc. pen. (come modificato ad opera dell'art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) nell'atto di citazione sia stato inserito l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, il giudice non è esonerato dal compito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela (Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, Rv. 285321); aspetto, quest'ultimo, sul quale il motivo di ricorso è rimasto silente. 3. Il terzo motivo è, invece, inammissibile per genericità. La giurisprudenza di questa Corte si è espressa in maniera costante affermando che, in tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre un'ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi SU un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647; Sez. 4, n. 30862 del 17/06/2011, Rv. 250903), di modo che, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto- reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili. (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278237). Ipotetic:ità e congetturalità che caratterizzano le deduzioni difensive in tema di sussistenza del concorso dell'imputata nel furto con destrezza contestato, le quali, a fronte di solidi elementi in fatto puntualmente riportati in entrambe le sentenze di merito, oppongono argomentazioni meramente esplorative. 4. Per tutto quanto esposto il ricorso deve rigettato. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricors