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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2026

Cassazione n. 05995/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.505/2021 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 539/2020 pubblicata il 07/08/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Palermo ha accolto il gravame proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con INPS.

2. La controversia ha per oggetto l’avviso di addebito emesso dall’INPS per la contribuzione previdenziale pretesa a seguito della iscrizione d’ufficio ─ per l’anno 2009 ─ dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata ex art.2 comma 26 della legge n.335/1995.

3. Il Tribunale di Palermo rigettò l’eccezione di prescrizione sollevata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e ritenne fondata la pretesa creditoria vantata dall’istituto previdenziale.

4. La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, ha accoltol’eccezione di prescrizione e annullato l’avviso di addebito opposto.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre INPS con ricorso affidato a un unico motivo.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) INPS lamenta la violazione degli artt.2935 e 2941 n.8 cod. civ., in relazione all’art.2 commi da 26 a 31 della legge n.335/1995, all’art.18 comma 12 del d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n.111/2011, all’art.1 del d.lgs. n.462/1997 e all’art.10 comma 1 del d.lgs. n. 241/1997, «per non avere ritenuto i Giudici d’Appello che nel caso in cui il libero professionista (avvocato) iscritto d’ufficio dall’INPS alla Gestione separata, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi venga omessa la compilazione del c.d.

Quadro RR».

2. Nella memoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ. l’INPS, oltre alla questione della sospensione della prescrizione, ha sollevato anche la questione dell’exordium praescriptionis, dovendosi applicare al caso in esame le disposizioni in materia di differimento del termine per il versamento dei contributi previdenziali, come previsti dall’art.1 del d.P.C.M. del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

3. Avuto riguardo alla questione sollevata nella memoria, la Sezione VI-L di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n.17405/2022, ha rinviato la causa a questa Sezione lavoro, per l’affermazione «di un principio di natura nomofilattica».

4. Sulla questione agitata nella memoria difensiva dell’INPS, e dalla ordinanza interlocutoria n.17405/2022, si intende dare continuità ai principi di diritto medio temporedivenuti costanti di questa Corte, secondo i quali «una volta che la sentenza d’appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all’occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell’art. 2941, co.1, n.8 cod. civ.), l’intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso (cfr. oltre a Cass. n. 27293 del 2023 cit. anche Cass. n. 32685 del 2022).

La mancata proposizione di specifiche censure non determina infatti la formazione del giudicato interno della prescrizione dei contributi, differita dal d.P.CM. 10.06.2010, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

5.2. Il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo» (da ultimo, Cass. n. 19569/2025e Cass. n. 27157/2025).

5. Nel caso in esame la corte territoriale, dopo aver premesso che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi, ha ritenuto che l’exordium praescriptionis con riferimento ai contributi dovuti per l’anno 2009 alla Gestione separata ex art.2 comma 26 della legge n.335/1995 fosse da individuarsi nel 16/06/2010.

Sulla scorta di questa considerazione ha ritenuto che al momento della comunicazione della iscrizione d’ufficio alla Gestione separata (30/06/2015) il termine quinquennale fosse già interamente decorso, non essendo applicabile la causa di sospensione ex art.2941 n.8 cod. civ. invocata dall’INPS.

6. Tra le due questioni oggetto di causa (exordium praescriptionis e sospensione della prescrizione) è preliminare, e potenzialmente assorbente, quella relativa alla corretta individuazione del giorno in cui il diritto al pagamento dei contributi poteva essere fatto valere, ex art.2935 cod. civ.

La sospensione della prescrizione presuppone, infatti, la previa individuazione del termine a partire dal quale essa deve essere computata.

7. Orbene, l’art.1 comma 1 lettera a) del d.P.C.M. 10/06/2010 ha previsto ─ tra l’altro ─ il differimento dei termini per il versamento dei contributi oggetto di causa al 06/07/2010.

8. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata INPS decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento e si applica anche il differimento previsto dall'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10/06/2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009, per il quale rileva il fattore oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile a quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore, non già la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al relativo regime fiscale (da ultimo, Cass. n. 27157/2025).

9. La corte territoriale ha dunque errato nella individuazione dell’exordium praescriptionis ex art.2935 cod. civ. laddove non ha tenuto conto del differimento del termine per il versamento dei contributi previdenziali oggetto di causa, e dunque del conseguente differimento del termine iniziale della prescrizione quinquennale.

10. Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, con assorbimento della questione della violazione dell’art.2941 n.8 cod. civ., e la sentenza impugnata deve essere cassata con riferimento alle ragioni dell’accoglimento e rinvio alla stessa Corte d’appello in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame del gravame alla luce di quanto sin qui detto e anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Palermoin diversa compos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.505/2021 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 539/2020 pubblicata il 07/08/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Palermo ha accolto il gravame proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con INPS. 2. La controversia ha per oggetto l’avviso di addebito emesso dall’INPS per la contribuzione previdenziale pretesa a seguito della iscrizione d’ufficio ─ per l’anno 2009 ─ dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata ex art.2 comma 26 della legge n.335/1995. 3. Il Tribunale di Palermo rigettò l’eccezione di prescrizione sollevata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e ritenne fondata la pretesa creditoria vantata dall’istituto previdenziale. 4. La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, ha accoltol’eccezione di prescrizione e annullato l’avviso di addebito opposto. 5. Per la cassazione della sentenza ricorre INPS con ricorso affidato a un unico motivo. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) INPS lamenta la violazione degli artt.2935 e 2941 n.8 cod. civ., in relazione all’art.2 commi da 26 a 31 della legge n.335/1995, all’art.18 comma 12 del d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n.111/2011, all’art.1 del d.lgs. n.462/1997 e all’art.10 comma 1 del d.lgs. n. 241/1997, «per non avere ritenuto i Giudici d’Appello che nel caso in cui il libero professionista (avvocato) iscritto d’ufficio dall’INPS alla Gestione separata, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi venga omessa la compilazione del c.d. Quadro RR». 2. Nella memoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ. l’INPS, oltre alla questione della sospensione della prescrizione, ha sollevato anche la questione dell’exordium praescriptionis, dovendosi applicare al caso in esame le disposizioni in materia di differimento del termine per il versamento dei contributi previdenziali, come previsti dall’art.1 del d.P.C.M. del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Avuto riguardo alla questione sollevata nella memoria, la Sezione VI-L di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n.17405/2022, ha rinviato la causa a questa Sezione lavoro, per l’affermazione «di un principio di natura nomofilattica». 4. Sulla questione agitata nella memoria difensiva dell’INPS, e dalla ordinanza interlocutoria n.17405/2022, si intende dare continuità ai principi di diritto medio temporedivenuti costanti di questa Corte, secondo i quali «una volta che la sentenza d’appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all’occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell’art. 2941, co.1, n.8 cod. civ.), l’intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso (cfr. oltre a Cass. n. 27293 del 2023 cit. anche Cass. n. 32685 del 2022). La mancata proposizione di specifiche censure non determina infatti la formazione del giudicato interno della prescrizione dei contributi, differita dal d.P.CM. 10.06.2010, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 5.2. Il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo» (da ultimo, Cass. n. 19569/2025e Cass. n. 27157/2025). 5. Nel caso in esame la corte territoriale, dopo aver premesso che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi, ha ritenuto che l’exordium praescriptionis con riferimento ai contributi dovuti per l’anno 2009 alla Gestione separata ex art.2 comma 26 della legge n.335/1995 fosse da individuarsi nel 16/06/2010. Sulla scorta di questa considerazione ha ritenuto che al momento della comunicazione della iscrizione d’ufficio alla Gestione separata (30/06/2015) il termine quinquennale fosse già interamente decorso, non essendo applicabile la causa di sospensione ex art.2941 n.8 cod. civ. invocata dall’INPS. 6. Tra le due questioni oggetto di causa (exordium praescriptionis e sospensione della prescrizione) è preliminare, e potenzialmente assorbente, quella relativa alla corretta individuazione del giorno in cui il diritto al pagamento dei contributi poteva essere fatto valere, ex art.2935 cod. civ. La sospensione della prescrizione presuppone, infatti, la previa individuazione del termine a partire dal quale essa deve essere computata. 7. Orbene, l’art.1 comma 1 lettera a) del d.P.C.M. 10/06/2010 ha previsto ─ tra l’altro ─ il differimento dei termini per il versamento dei contributi oggetto di causa al 06/07/2010. 8. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata INPS decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento e si applica anche il differimento previsto dall'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10/06/2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009, per il quale rileva il fattore oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile a quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore, non già la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al relativo regime fiscale (da ultimo, Cass. n. 27157/2025). 9. La corte territoriale ha dunque errato nella individuazione dell’exordium praescriptionis ex art.2935 cod. civ. laddove non ha tenuto conto del differimento del termine per il versamento dei contributi previdenziali oggetto di causa, e dunque del conseguente differimento del termine iniziale della prescrizione quinquennale. 10. Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, con assorbimento della questione della violazione dell’art.2941 n.8 cod. civ., e la sentenza impugnata deve essere cassata con riferimento alle ragioni dell’accoglimento e rinvio alla stessa Corte d’appello in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame del gravame alla luce di quanto sin qui detto e anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Palermoin diversa compos
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