CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 07204/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano con la sentenza impugnata, per quel che qui rileva ha confermato la sentenza resa il 3 luglio 2020 dal tribunale di Milano che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: violazione di legge poiché nella sentenza depositata in cancelleria manca l'indicazione del termine di 60 giorni per il deposito che risultava invece nella stesura originale delle dispositivo letto in udienza, sicché non essendo trascritto in sentenza il termine in cui doveva essere depositata e considerata la sola data di deposito in cancelleria del 21 luglio 2021 si deve dedurre che tale deposito risulta fuori termine e la sentenza avrebbe dovuto pertanto essere oggetto di avviso alle parti. Inoltre manca il timbro di deposito in cancelleria della sentenza. Violazione di legge per mancata notifica agli imputati della data di rinvio dell'udienza in periodo di pandemia. mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in quanto i beni ritenuti provento di attività illecita venivano rinvenuti nell'abitazione dei due coniugi in un momento in cui l'odierno ricorrente non si trovava in casa; l'imputato ha dichiarato di avere ricevuto il telefonino e alcune penne da tale [OSCURATO:PERSONA] risultato irreperibile, sicchè avrebbe dovuto essere riconosciuta in suo favore la fattispecie dell'incauto acquisto. Il ricorso è inammissibile in parte perché manifestamente infondato e in parte perché generico, in quanto reitera le censure già formulate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese dalla corte che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta. L'eccezione di nullità della sentenza per mancata indicazione del termine di 60 giorni per il suo deposito presente nel dispositivo letto in udienza è manifestamente infondata poiché non rientra tra gli elementi richiesti a pena di nullità e potrebbe al più incidere sui termini ad impugnare della sentenza in questione. La censura risulta comunque inammissibile per carenza di interesse poiché il difensore ha proposto ricorso che è stato ritenuto tempestivo e ha esaurito il potere di impugnazione dell'imputato. La seconda censura processuale in merito all'omessa notifica agli imputati della data di rinvio dell'udienza dinanzi al tribunale per ragioni legate alla pandemia da COVID è inammissibile perché manifestamente infondata poiché il rinvio è stato comunicato al difensore di fiducia come stabilito dal comma 14 dell'articolo 83 del decreto-legge numero 18 del 2020. La censura relativa alla mancata rinnovazione istruttoria è stata motivatamente respinte dalla corte che non ha ritenuto l'esame assolutamente necessario necessario,anche perché l'imputato non ha fornito elementi utili per identificare e rintracciare il soggetto in questione. La qualificazione giuridica della condotta risulta corretta poiché la corte ha spiegato che l'assunto difensivo dell'imputato, il quale ha indicato come suo dante causa un soggetto per la cui identificazione non ha fornito adeguate informazioni risulta poco credibile e dimostra la volontà di occultare la provenienza furtiva dei beni rinvenuti in suo possesso La corte ha inoltre osservato che l'imputato in ragione della sua particolare esperienza non poteva ignorare che si trattava di oggetti provento di reato . Trattasi di motivazione congrua alle emergenze processuali e non manifestamente illogica. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA]