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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024

Cassazione n. 38027/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.7, comma 15bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.

Il primo motivo di impugnazione, inerente alla dedotta carenza di prova in relazione alla effettiva responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto, è inammissibile per palese infondatezza e in quanto riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

In particolare - in relazione all'argomento già posto alla base del motivo di appello e in forza del quale non sussisterebbe prova adeguata che il ricorrente stesse effettivamente svolgendo un'attività di parcheggiatore abusivo - la Corte ha, con argomentazioni congruenti e logiche, valorizzato plurime circostanze di fatto; ovvero quelle emergenti dal rapporto redatto dagli agenti operanti e dal quale risultava che il ricorrente effettuasse la predetta attività mediante inequivocabili segnalazione e manovre.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso; atteso che non si ravvisa, in punto di diritto, alcuna applicazione retroattiva della disposizione incriminatrice (introdotta dalla

I. 1°/12/2018, n.2) in riferimento alla data di irrevocabilità della sanzione amministrativa precedentemente irrogata.

Deve infatti ritenersi che la disposizione medesima abbia introdotto ex novo una fattispecie di reato conseguente dall'essere «già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo»; definitività, in ogni caso - attesa l'epoca dell'accertamento ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e in considerazione del termine per l'impugnazione del provvedimento sanzionatorio - intervenuta in epoca posteriore all'entrata in vigore della modifica normativa.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.7, comma 15bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. Il primo motivo di impugnazione, inerente alla dedotta carenza di prova in relazione alla effettiva responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto, è inammissibile per palese infondatezza e in quanto riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In particolare - in relazione all'argomento già posto alla base del motivo di appello e in forza del quale non sussisterebbe prova adeguata che il ricorrente stesse effettivamente svolgendo un'attività di parcheggiatore abusivo - la Corte ha, con argomentazioni congruenti e logiche, valorizzato plurime circostanze di fatto; ovvero quelle emergenti dal rapporto redatto dagli agenti operanti e dal quale risultava che il ricorrente effettuasse la predetta attività mediante inequivocabili segnalazione e manovre. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso; atteso che non si ravvisa, in punto di diritto, alcuna applicazione retroattiva della disposizione incriminatrice (introdotta dalla I. 1°/12/2018, n.2) in riferimento alla data di irrevocabilità della sanzione amministrativa precedentemente irrogata. Deve infatti ritenersi che la disposizione medesima abbia introdotto ex novo una fattispecie di reato conseguente dall'essere «già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo»; definitività, in ogni caso - attesa l'epoca dell'accertamento ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e in considerazione del termine per l'impugnazione del provvedimento sanzionatorio - intervenuta in epoca posteriore all'entrata in vigore della modifica normativa. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024
Sentenza Cassazione n. 38027/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris