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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 novembre 2024

Cassazione n. 29460/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; Letta la memoria dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 26 novembre 2024, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale d i Palermo , del 29 giugno 2023,che aveva condannato C intura [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 216,comma 1, n . 1 , Legge fall. per avere , in qualità di legale rappresentante della società “ [OSCURATO:PERSONA] XXIII” società cooperativa , dichiarata fallita nel dicembre 2013 , distratto somme di denaro della medesimasocietà.

Il Tribunale – premesso che la società fallita era stata costituita per la costruzione di alloggi edilizi da assegnare ai singoli soci attraverso mutui a tassi agevolati e che la mancata ultimazione degli alloggi prenotati, per i quali i soci avevano pagato gli acconti, aveva determinato l'impossibilità di usufruire della erogazione del mutuo a tasso agevolato e conseguente fallimento della s tessa per l'impossibilità di fare fronte ai debiti assunti con i fornitori-aveva accertato plurime condotte distrattive attribuibili all’imputato ed in particolare : relativamente all'importo di euro 115.901,69 oggetto di un prestito concesso dalla società in favore dell'imputato sulla base di un verbale di assemblea falsificato; limitatamente alla somma di euro 12.800 corrispondente all'importo di un bonifico effettuato da uno dei soci della cooperativa,[OSCURATO:PERSONA], in favore dell'imputato personalmente e non quale presidente della cooperativa ; limitatamente all'importo di euro 2.500corrisposto da C i aramitaro M ercurio , a titolo di acconto per la prenotazione di un alloggio della cooperativa, t ramite assegno che risultava incassato dalla società G oldbet , ove era stato utilizzato dall'imputato. 2.[OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per Cassazione con atto a firma il suo difensore,avv. [OSCURATO:PERSONA] . 2.1.Con primo motivodenuncia violazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt.546 comma 1, lett . e) e 597, comma 1, cod . proc. pen .

Deduce l'insussistenza di una valida motivazione della sentenza impugnata in quanto ripresa dalla sentenza di primo grado .

S arebbe , pertanto, mancata una confutazione delle doglianze formulate attraverso i motivi di appello.In particolare , la sentenza impugnata avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui le singole specifiche condotte, indicate in imputazione e non contestate nella loro storicità, avrebbero assunto rilevanza distrattiva tale da integrare l’ipotesi di reato contestata.

2.2. Con se condo motivo denuncia violazione di legge penale e vizio di motivazione per inosservanza ed erronea applicazionedegli artt. 546 , comma 1 , lett.e)cod. proc . pen . e 216 , comma 1 , n. 1) Legge fall.

Deduce che la Corte di appello avrebbe dovuto escludere la rilevanza distrattiva: relativamente all'utilizzo dell'assegno dell'importo di euro 2 . 500 , consegnato al [OSCURATO:PERSONA] privo dell'indicazione del beneficiario, non essendo la somma indicata in tale assegno mai entrata nel patrimonio della società cooperativa fallita; relativamente al bonifico effettuato da T urdo [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'imputato personalmente,non essendo anche il relativo importo ( pari ad euro 12.800) mai entrato nel patrimonio della cooperativa , trattandosi di bonifico effettuato direttamente a favore dell'imputato.

3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

IL difensore dellaparte civile la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.È infondato il primo motivo con cui il ricorrente denuncia vizio di motivazione, oltre che violazione di norma processuale, in ragione dell’avere la sentenza di appello “testu a lmente copiato” interi passi della sentenza di primo grado .

È innegabile che sussiste in capo al giudicante l'obbligo di esporre, in modo conciso, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda la decisione, indicando i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati; il giudice non può dunque limitarsi a una mera, asettica rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, ma deve sintetizzarne in modo critico i contenuti, in modo da esplicitare la base fattuale del suo ragionamento (Sez. 3, n. 38478 del 11/06/2019, Salomone, Rv. 276753).

Qualora, dunque, il provvedimento impugnato si limiti ad indicare le fonti di prova a carico degli imputati, senza contenere una valutazione argomentata degli elementi probatori acquisiti al processo, tenendo adeguatamente conto delle specifiche deduzioni difensive, è ravvisabile una motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322;Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100, che ha precisato come la motivazione debba ritenersi apparente quando si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente, nonché Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284, che riconduce alla nozione di motivazione inesistente o meramente apparente la totale carenza di confronto con elementi potenzialmente decisivi).

L a motivazione apparente si verifica quando il giudice, a fronte di specifiche censure mosse dalla difesa, omette di fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti.

Applicando le superiori coordinate ermeneutiche al processo di appello, deve ritenersi che il riferimento, recettizio o di semplice rinvio, alla sentenza di primo grado (o a un altro atto del procedimento, conosciuto o conoscibile dalle parti), è da considerarsi legittimo quando il complessivo apparato argomentativo risulti, tuttavia, congruo rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione, a cui non può reputarsi estraneo, a pena di un irrituale azzeramento del presidio del doppio grado del giudizio di merito, il confronto con le deduzioni e allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità.

Nel caso di specie, la motivazione della Corte di appello , pur avendo ripreso alcuni passi della sentenza di primo grado, almeno in punto di ricostruzione fattuale delle tre singole vicende poste a fondamento dell’accusa di bancarotta distrattiva, ha poi dimostrato di avere proceduto ad una autonoma valutazione dei fatti in contestazione rispondendo, con argomenti logici, alle deduzioni difensive veicolate attraverso l’atto di appello.

I n particolare - a fronte dell’assunto difensivo posto a fondamento esclusivo del primo motivo di appello, secondo il quale tutti i testi avrebbero mentito in quanto vi era una volontà collettiva di non salvare la società cooperativa- ha escluso che i testi possano avere tutti mentito perché mossi da un intento calunniatore ( pag.4 della sentenza impugnata), piuttosto sottolineando che l’imputato non ha addotto alcuna giustificazione rispetto alla sua condotta, considerata dall’accusa a fondamento della fattispecie criminosa di cui in imputazione, che deve, pertanto, ritenersiincontestata in fatto. 2.È manifestamente infondato il secondo motivocon cui la difesa contesta la configurabilità del reato di bancarotta rispetto a due delle condotte distrattive contestate- aventi rispettivamente ad oggetto il pagamento della somma di euro 2.500,00corrispondente all’importo dell’assegno ricevuto dall’imputato da parte di Ciaramitaro, e il pagamento della somma di euro 12.800, 00 corrispondente al bonifico effettuato da [OSCURATO:PERSONA]- sul rilievo che si tratterebbe di somme di denaro mai entrate a fare parte del patrimonio della società fallita.

La doglianza difensiva non si confronta con il pacifico insegnamento di questa Corte secondo cui la distrazione è nozione che la giurisprudenza di legittimità ricollega al distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori) e che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza sul reatola natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486), in una prospettiva che attribuisce alla nozione di distrazione una funzione "residuale", tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto diverso dall'occultamento, dalla dissimulazione, etc. determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito, o il mancato ingresso nello stesso, che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento(Sez. 5 n. 8431 del 01/02/2019, Rv. 276031). 2.1.Nel caso di specie,la censura omette di considerare che i pagamenti in questione sono stati effettuati dai terzi in relazione ad una causa petendi riconducibile all’oggetto sociale e che la condotta dell’imputato è consistita nell’intercettare dei pagamenti che avrebbero dovuto avere come esclusivo beneficiario la società rappresentata.

La distrazione è stata, pertanto, integrata dal fatto che le somme ricevute, in relazione ad una causale propria dell’attività svolta dalla società fallita, sono state trattenute sine titulo dall’imputato, con abuso delle prerogative inerenti la qualità assunta in seno aquest’ultima. 3.In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Non si procede a lla liquidazione delle spese in favore della parte civile, essendo stata la relativa memoria depositata tardivamente non nel rispetto del termine previsto dall’art. 611 cod.proc.pen.

P.Q.M Rigetta il ricorso e cond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; Letta la memoria dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 26 novembre 2024, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale d i Palermo , del 29 giugno 2023,che aveva condannato C intura [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 216,comma 1, n . 1 , Legge fall. per avere , in qualità di legale rappresentante della società “ [OSCURATO:PERSONA] XXIII” società cooperativa , dichiarata fallita nel dicembre 2013 , distratto somme di denaro della medesimasocietà. Il Tribunale – premesso che la società fallita era stata costituita per la costruzione di alloggi edilizi da assegnare ai singoli soci attraverso mutui a tassi agevolati e che la mancata ultimazione degli alloggi prenotati, per i quali i soci avevano pagato gli acconti, aveva determinato l'impossibilità di usufruire della erogazione del mutuo a tasso agevolato e conseguente fallimento della s tessa per l'impossibilità di fare fronte ai debiti assunti con i fornitori-aveva accertato plurime condotte distrattive attribuibili all’imputato ed in particolare : relativamente all'importo di euro 115.901,69 oggetto di un prestito concesso dalla società in favore dell'imputato sulla base di un verbale di assemblea falsificato; limitatamente alla somma di euro 12.800 corrispondente all'importo di un bonifico effettuato da uno dei soci della cooperativa,[OSCURATO:PERSONA], in favore dell'imputato personalmente e non quale presidente della cooperativa ; limitatamente all'importo di euro 2.500corrisposto da C i aramitaro M ercurio , a titolo di acconto per la prenotazione di un alloggio della cooperativa, t ramite assegno che risultava incassato dalla società G oldbet , ove era stato utilizzato dall'imputato. 2.[OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per Cassazione con atto a firma il suo difensore,avv. [OSCURATO:PERSONA] . 2.1.Con primo motivodenuncia violazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt.546 comma 1, lett . e) e 597, comma 1, cod . proc. pen . Deduce l'insussistenza di una valida motivazione della sentenza impugnata in quanto ripresa dalla sentenza di primo grado . S arebbe , pertanto, mancata una confutazione delle doglianze formulate attraverso i motivi di appello.In particolare , la sentenza impugnata avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui le singole specifiche condotte, indicate in imputazione e non contestate nella loro storicità, avrebbero assunto rilevanza distrattiva tale da integrare l’ipotesi di reato contestata. 2.2. Con se condo motivo denuncia violazione di legge penale e vizio di motivazione per inosservanza ed erronea applicazionedegli artt. 546 , comma 1 , lett.e)cod. proc . pen . e 216 , comma 1 , n. 1) Legge fall. Deduce che la Corte di appello avrebbe dovuto escludere la rilevanza distrattiva: relativamente all'utilizzo dell'assegno dell'importo di euro 2 . 500 , consegnato al [OSCURATO:PERSONA] privo dell'indicazione del beneficiario, non essendo la somma indicata in tale assegno mai entrata nel patrimonio della società cooperativa fallita; relativamente al bonifico effettuato da T urdo [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'imputato personalmente,non essendo anche il relativo importo ( pari ad euro 12.800) mai entrato nel patrimonio della cooperativa , trattandosi di bonifico effettuato direttamente a favore dell'imputato. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. IL difensore dellaparte civile la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.È infondato il primo motivo con cui il ricorrente denuncia vizio di motivazione, oltre che violazione di norma processuale, in ragione dell’avere la sentenza di appello “testu a lmente copiato” interi passi della sentenza di primo grado . È innegabile che sussiste in capo al giudicante l'obbligo di esporre, in modo conciso, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda la decisione, indicando i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati; il giudice non può dunque limitarsi a una mera, asettica rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, ma deve sintetizzarne in modo critico i contenuti, in modo da esplicitare la base fattuale del suo ragionamento (Sez. 3, n. 38478 del 11/06/2019, Salomone, Rv. 276753). Qualora, dunque, il provvedimento impugnato si limiti ad indicare le fonti di prova a carico degli imputati, senza contenere una valutazione argomentata degli elementi probatori acquisiti al processo, tenendo adeguatamente conto delle specifiche deduzioni difensive, è ravvisabile una motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322;Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100, che ha precisato come la motivazione debba ritenersi apparente quando si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente, nonché Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284, che riconduce alla nozione di motivazione inesistente o meramente apparente la totale carenza di confronto con elementi potenzialmente decisivi). L a motivazione apparente si verifica quando il giudice, a fronte di specifiche censure mosse dalla difesa, omette di fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti. Applicando le superiori coordinate ermeneutiche al processo di appello, deve ritenersi che il riferimento, recettizio o di semplice rinvio, alla sentenza di primo grado (o a un altro atto del procedimento, conosciuto o conoscibile dalle parti), è da considerarsi legittimo quando il complessivo apparato argomentativo risulti, tuttavia, congruo rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione, a cui non può reputarsi estraneo, a pena di un irrituale azzeramento del presidio del doppio grado del giudizio di merito, il confronto con le deduzioni e allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità. Nel caso di specie, la motivazione della Corte di appello , pur avendo ripreso alcuni passi della sentenza di primo grado, almeno in punto di ricostruzione fattuale delle tre singole vicende poste a fondamento dell’accusa di bancarotta distrattiva, ha poi dimostrato di avere proceduto ad una autonoma valutazione dei fatti in contestazione rispondendo, con argomenti logici, alle deduzioni difensive veicolate attraverso l’atto di appello. I n particolare - a fronte dell’assunto difensivo posto a fondamento esclusivo del primo motivo di appello, secondo il quale tutti i testi avrebbero mentito in quanto vi era una volontà collettiva di non salvare la società cooperativa- ha escluso che i testi possano avere tutti mentito perché mossi da un intento calunniatore ( pag.4 della sentenza impugnata), piuttosto sottolineando che l’imputato non ha addotto alcuna giustificazione rispetto alla sua condotta, considerata dall’accusa a fondamento della fattispecie criminosa di cui in imputazione, che deve, pertanto, ritenersiincontestata in fatto. 2.È manifestamente infondato il secondo motivocon cui la difesa contesta la configurabilità del reato di bancarotta rispetto a due delle condotte distrattive contestate- aventi rispettivamente ad oggetto il pagamento della somma di euro 2.500,00corrispondente all’importo dell’assegno ricevuto dall’imputato da parte di Ciaramitaro, e il pagamento della somma di euro 12.800, 00 corrispondente al bonifico effettuato da [OSCURATO:PERSONA]- sul rilievo che si tratterebbe di somme di denaro mai entrate a fare parte del patrimonio della società fallita. La doglianza difensiva non si confronta con il pacifico insegnamento di questa Corte secondo cui la distrazione è nozione che la giurisprudenza di legittimità ricollega al distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori) e che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza sul reatola natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486), in una prospettiva che attribuisce alla nozione di distrazione una funzione "residuale", tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto diverso dall'occultamento, dalla dissimulazione, etc. determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito, o il mancato ingresso nello stesso, che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento(Sez. 5 n. 8431 del 01/02/2019, Rv. 276031). 2.1.Nel caso di specie,la censura omette di considerare che i pagamenti in questione sono stati effettuati dai terzi in relazione ad una causa petendi riconducibile all’oggetto sociale e che la condotta dell’imputato è consistita nell’intercettare dei pagamenti che avrebbero dovuto avere come esclusivo beneficiario la società rappresentata. La distrazione è stata, pertanto, integrata dal fatto che le somme ricevute, in relazione ad una causale propria dell’attività svolta dalla società fallita, sono state trattenute sine titulo dall’imputato, con abuso delle prerogative inerenti la qualità assunta in seno aquest’ultima. 3.In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Non si procede a lla liquidazione delle spese in favore della parte civile, essendo stata la relativa memoria depositata tardivamente non nel rispetto del termine previsto dall’art. 611 cod.proc.pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e cond
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