CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 05806/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28841-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28841/2020 Numero sezionale 1584/2022 Numero di raccolta generale 5806/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 [OSCURATO:PERSONA], PROCURA GENERALE CORTE APPELLO FIRENZE; - intimate - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 76, comma 4-bis d.P.R. n. 115/2002 in relazione agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990) per la cassazione dell’ordinanza del 20 ottobre 2020 della Corte d’appello di Firenze, che ha rigettato l’opposizione ex artt. 170 d.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011 contro il diniego di ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso è stato intimato alla Agenzia delle Entrate, alla Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA] della Toscana, alla Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Firenze, alla Cancelleria della Corte d’appello di Firenze ed alla Procura generale presso la Corte d’appello di Firenze. Ha notificato controricorso l’Agenzia delle Entrate, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, essendo unico legittimato passivo il Ministero della Giustizia. 3.Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28841/2020 Numero sezionale 1584/2022 Numero di raccolta generale 5806/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso sia manifestamente fondato. Avendosi riguardo a provvedimento con cui il magistrato competente ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, il ricorso in opposizione, ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, va notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo, assumendo, per l’erario, il ruolo di legittimato passivo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 155 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è parte necessaria il Ministero della Giustizia, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del medesimo procedimento (Cass. Sez. Unite, 29/05/2012, n. 8516). Deve, pertanto accogliersi il ricorso, con conseguenti cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Firenze che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame e si uniformerà all’enunciato principio, provvedendo altresì a liquidare le spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’11 febbraio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e