CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 1990
Cassazione n. 25653/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 del TRIBUNALE di RIMINI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui agli artt. 146 e 159 d.lgs. n. 81 del 2008 - ha proposto appello (qualificato come ricorso per cassazione e trasmesso a questa Suprema Corte) avverso la sentenza con cui il Tribunale di Rimini, in data 26/06/2025, ha condannato il ricorrente, nella qualità di amministratore della EURODIAGNOSTICA s.r.I.; ritenuto che l'impugnazione sia inammissibile, da un lato perché contenente richieste squisitamente di merito (assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto, senza alcuna effettiva confutazione del percorso argomentativo tracciato dal Tribunale; richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio e di concessione della sospensione condizionale, anche qui senza un puntuale confronto critico con la sentenza, che aveva tra l'altro escluso il beneficio avendone il ricorrente già usufruito); ritenuto altresì, d'altro lato, che la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sia inammissibile, in quanto non risulta vanamente richiesta al Tribunale di Rimini (cfr. sul punto Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01, secondo cui «in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità»); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle emende P.Q.M-5 .. 71. ----", . .. -7-- : 7, '.771Vittori azien a [OSCURATO:PERSONA] E L LI [OSCURATO:PERSONA]! Sezione VII Pnaie09 LUG 2026L'ASSISTENTE IARIDott.ssa Kati n t e