CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31268/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 119/2024 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso l'ordinanza con cui la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione nei confronti della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui i ricorrenti denunziano inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) quanto agli artt. 34, 36 e 37 cod. proc. pen. - è generico e indeterminato circa l'individuazione delle cause di ricusazione; invero i ricorrenti, in termini del tutto privi della necessaria specificità, sembrerebbero valorizzare, quale causa di ricusazione, una mera scelta processuale del Giudice ricusato (contrariamente a quanto sancito da Sez. 5, n. 5602 del 21/11/2013, dep. 2014, Lorusso, Rv. 258867; Sez. 5, n. 11968 del 26/02/2010, Querci, Rv. 246557) ed effettuare supposizioni sulle cause che l'avevano determinata, senza la dovuta puntualizzazione delle ragioni per cui ciò costituirebbe una causa di ricusazione e senza indicare neanche di quale causa di ricusazione si tratti. Ne consegue che questa Corte è nell'impossibilità, data, appunto, la genericità della doglianza, di comprendere se il vaglio della Corte di appello sia viziato nei termini pretesi dagli imputati; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 202