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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 25091/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11054/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 11054sez.

S2 - ud. 0 7 /07/202 3 Arcidiacono e dall ’ avv.to [OSCURATO:PERSONA] ( domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PULICANO’ EDOARDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso la sentenza della CORTE D ’ APPELLO di MESSINA n. 931/2018 depositata il 16/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del gennaio 1970 la Curatela del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] , convenivano davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], detentori senza titolo di alcuni appartamenti ricadenti nel comparto 1 dell’is. 162/A di Messina, al fine di ottenere il rilascio degli stessi e la condanna dei convenuti al risarcimento del dannoper l’illegittima occupazione.

2. Dopo numerose interruzioni e riassunzioni il Tribunale di Messina, con sentenza n. 516 del 2001, dichiarava l’estinzione del giudizio.

3. L a Corte d’Appello di Messina, in accoglimento dell’appello principale propostodalla [OSCURATO:SOCIETA]., nel frattempo subentrata nei diritti degli originari attori e previo rigetto di quello i ncidentale Ric. 2019n. 11054sez.

S2 - ud. 0 7 /07/202 3 propostodagli appellati, revocava il provvedimento di estinzione assunto dal Tribunale, disponeva la rimess i one della causa al giudice di primogrado.

4. Il giudizio veniva riassunto da GESIM il 18/11/2003davanti al [OSCURATO:PERSONA].

L’ atto di riassunz i one veniva notificato a: [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto i l [OSCURATO:DATA_NASCITA]) collettivamente ed impersonalmente, [OSCURATO:PERSONA] , quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i n proprio e quale erede di Giovanni AntoninoPulicanò; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali ered i di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] (Luisa), quale erede di SalvatorePreviti; [OSCURATO:PERSONA] . 4.1 Nel giudizio così riassunto si costituivano [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], erede diSalvatore Previti , Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 Rimanevano contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di VincenzoNicita, [OSCURATO:PERSONA].

5. Intanto, avverso la sentenza della Corte d ’ Appello di Messina di rimessione al Tribunale proponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .

P er questo motivo il Tribunale, con ordinanza del 15 maggio 2006 , disponeva la sospensione del giudizio di primo grado in attesa della definizione di quello ritenuto pregiudiziale dinanzi alla Corte di cassazione.

Ric. 2019n. 11054sez.

S2 - ud. 0 7 /07/202 3

6. La Corte di Cassazione con sentenza n.10876 del 2007 rigettava sia il ricorso principale che quelli incidentali.

7. La GESIM con comparsa del 20 dicembre 2007 riassumeva il giudizio sospeso.

8. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e CannelaColosi; [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]). 8.1 [OSCURATO:PERSONA] i nterveniva a ll ’ udienza di prima comparizione.Rimanevano, i nvece , contumaci [OSCURATO:PERSONA], NunzioBrancato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , AlfonsinaGemelli, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] .

9. All’udienza del 15 gennaio 2009 intervenivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.

10. Il Tribunale di Messina con sentenza del 23 marzo 2011 dichiarava nuovamente estinto il giudizio.

11. La GESIM proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

12. [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] (Giovanna), quale erede di VincenzoNicita, Domenico P reviti, [OSCURATO:PERSONA] , i n proprio e quale erede di V i ncenzo Nicita , [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , quale erede di [OSCURATO:PERSONA] si costituivano in appello, chiedendo l’integrale conferma della sentenza impugnata.

13. La Corte d’Appello di Messina rigettava il gravame.

In particolare,la Corte d’Appello evidenziava che nel corso del giudizio di primo grado era stata dichiarata la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio pendente in Cassazione.

Ric. 2019n. 11054sez.

S2 - ud. 0 7 /07/202 3 All’esito di tale giudizio la società GESIM aveva riassunto la causa senza tuttavia ricostituire il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] originaria attrice e dante causa della medesima società.

14. La Corte d’Appello evidenziava che la successione a titolo particolare nel diritto controverso non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabi li to dall ’ art. 111 c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l’alienante mantiene la sua legittimazioneattiva (ad causam) conservando tale posizione anche nel caso di intervento del successore a titolo particolare,il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma fino a quando non sia estromesso dal giudizio, con il consenso della controparte.

15. L ’atto di riassunzione del processo, ricorrendo come nella specie l ’ i potesi di litisconsorzio necessario , d o ve va e ssere necessariamente notificato a tutti isoggetti nei cui confron ti si era costituito originariamente il rapporto proce ssuale .

Pertanto, i n applicazione di tale principio, la mancata notificazione alla parte rimasta contumace dell ’ atto di ri assunzione del giudizio , già interrotto e riassunto varie volte, secondo la Corte d’Appello si traduceva i n un vizio del regolare svolgimento del giudizio p e r violazione del contraddittorio.Infatti, [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere estromessa dal giudizio se non con il consenso unanime di tutte le parti in causa.

16. La [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.

17. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso.

Ric. 2019n. 11054sez.

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18. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso principale

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazionedell’art. 292 c.p.c. e dell ’ art. 111 c.p.c .

Il primo atto riassuntivo a seguito della sentenza della Corte d’Appello di Messina era statonotificato a tutte le parti, tra le quali anchel’originaria attrice [OSCURATO:PERSONA] , che tuttavia era rimasta contumace.

Il giudizio così riassunto veniva successivamente sospeso in attesa della decisione del ricorso per cassazione proposto avverso la citata sentenza della Corted’Appello.

La GESIM S . r . l . nel riassumere il giudizio sospeso non si è curata di notificare l’atto riassuntivo all’originaria attrice [OSCURATO:PERSONA], rimasta contumace successivamente al precedente atto di riassunzione del 18/11/2003.

Secondo la ricorrente , la Corte d’Appello avrebbe violato l’art. 292 c.p.c. e l’art. 102 c.p.c., perché l’art. 292 c.p.c. non contemplal’atto riassuntivo del giu dizio tra la tassativa elencazione degli atti che vanno notificati al contumace.

Pertanto, se una parte sceglie di disertare il giudizio e di rimanere contumace, non vi è alcun a ragione per r itenere che, in quella stessa fase del processo, debba essere di nuovo sollecitata a parteciparvi solo perché si è verificato uno degli avvenimenti che alterano il regolare corso del procedimento.

Sotto tale profilo, quindi, non dovrebbe dubitarsi che il r ipristino del corso processuale, dopo l’interruzione o la sospensione, riguardi soltanto le parti che, mediante la costituzione in giudizio, a questo attivamente partecipano.

Ric. 2019n. 11054sez.

S2 - ud. 0 7 /07/202 3 La successiva sospensione del processo ed il venir meno della causa sospensiva non hanno di certo comportato una modifica sostanziale dei diritti controversi e/o della preesistenza situazione processuale, taleda comportare la necessità di informare la parte che aveva ormai mostrato disinteresse al processo in conformità alla giurisprudenza di legittimità. 1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al seguente principio di diritto affermato in una fattispecie analoga a quella in esame: « L’atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l’evento interruttivo, deve essere notificato - come richiede l’art. 302 cod. proc. civ. - con il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando un tale atto nell’elenco di quelli tassativamente indicati nell’art. 292 cod. proc. civ., per i quali è prescritta la notificazione al contumace» ( Cass., Sez. 1 , Ord. n.22483 del 2018 ; co nf.

Sez. 3, Sent . n. 8162 del 2003 ; Sez.2, Sent . n. 8728 del 1998 ) .

Infatti, in tema di notificazione dell ’ atto di riassunzione alla parte contumace, in base al combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c.., costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui:«le ipotesi di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, tra le quali rientra incontestatamente quella conseguente alla cancellazione della causa dal ruolo, non richiedono la notificazione dell’atto di riassunzione alla parte contumace, mentre, al contrario, ove l’atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della Ric. 2019n. 11054sez.

S2 - ud. 0 7 /07/202 3 preesistente situazione processuale, il contumace deve esserne posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, perché la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare ai giudizio non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione» (Cass.13981/2011; Cass.13015/2018; conf. a Cass.5341/2004) Dunque, la Corte d’Appello ha errato nel confermare la declaratoria di estinzione del giudizio operata dal giudice di primo grado per non essere stato l ’ atto di riassunzione, a seguito dell’ennesima dichiarazione di interruzione, notificato ad [OSCURATO:PERSONA], originaria attricecui la società ricorrente era subentrata in corso di causa quale successore a titolo particolare nel diritto controversosenza che la prima fosse formalmente estromessa, ma rimasta contumacea seguito della sentenza della Corte di Appello di Messina del 2003 che aveva rimesso la causa al primo giudice e della conseguente riassunzione dinanzi al tribunale della stessa città.

Nella specie, infatti, l’atto di riassunzione a seguito dell’evento interruttivo, trattandosi di un’ipotesi di riassunzione senza mutamenti della preesistente situazione processuale tanto sotto il profilo oggettivo che quell o soggettivo , non doveva essere notificato alla parte rimasta contumace.

D’altra parte, anche di recente questa Suprema Corte ha ribadito il medesimo principio statuendo che:«La comparsa con cui interviene volontariamente nel processo il successore a titolo particolare nel diritto controverso non deve essere notificata al contumace, non rientrando tale atto tra quelli per i quali l’art. 292 Ric. 2019n. 11054sez.

S2 - ud. 0 7 /07/202 3 9 c.p.c. prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace, atteso che, subentrando il successore nella stessa posizione processale del proprio dante causa, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento» (Sez. 3, Sent.n. 1935 del 2023).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omessa pronuncia inviolazione dell’art. 112, c.p.c. e 132 n. 4 c . p . c . , perché la Corte d ’ Appello ha completamente obliterato di considerare il secondo motivod’appello.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 291 c.p.c., 305 c.p.c. e 307 c.p.c. 3.1 Il secondo e il terz o motivo del ricorso principale sono assorbiti dall’accoglimento del primo.

Ricorso incidentale

4. Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: omessa pronuncia in violazione dell’art.112 c.p.c. e 132, n.4, c.p.c. violazione e falsa applicazione dei principi regolanti la cosa giudicata ex art. 2909 c.c. o difetto di motivazione.

In sostanzai ricorrenti incidentali lamentano l ’ omesso rilievo da parte della Corte d’Appello di Messina di un giudicato esterno circa l’acquisto per usucapione dell ’ appartamento sito in Messina via Noviziato is. 162 A, int. 7in capo a [OSCURATO:PERSONA].

5. Il secondo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., omessa motivazione riguardo la compensazione delle spese.

La Corte d’Appello avrebbe errato nel compensare le spese del giudizio nonostante il rigetto dell’appellodella controparte.

Ric. 2019n. 11054sez.

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6. I due motivi del ricorso incidentale sono assorbiti dall’accoglimento del ricorso principale.

7. Si impone, pertanto, l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale,assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e i due motivi del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Deve ribadirsi, infatti, che la rimessione del processo al primo giudice ha carattere eccezionale e non può essere disposta oltre i casi espressamente previsti né è estensibile a fattispecie simili od analoghe, sicché detta rimessione, nel caso previsto dal secondo comma dell’art. 354 cod. proc. civ., deve intendersi strettamente limitata alla prevista ipotesi di riforma della sentenza con la quale il Tribunale, in base all’art. 308, secondo comma, dello stesso codice, abbia respinto il reclamo contro la ordinanza del giudice istruttore che ha dichiarato l’estinzione del processo, senza alcuna possibilità di estenderla ai casi in cui tale estinzione sia stata dichiarata direttamente dal T ribunale con sentenza emessa nelle forme ordinarie, ai sensi dell’art. 307, ult. comma, cod. proc. civ.. ( Sez. 3 , Sent. n. 2880 del 2015; Sez.5, Sent . n. 11722 del 2011 ) .

P.Q.M.

La CorteSuprema di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e i due motivi del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvi a alla C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11054/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 11054sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 Arcidiacono e dall ’ avv.to [OSCURATO:PERSONA] ( domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PULICANO’ EDOARDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso la sentenza della CORTE D ’ APPELLO di MESSINA n. 931/2018 depositata il 16/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del gennaio 1970 la Curatela del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] , convenivano davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], detentori senza titolo di alcuni appartamenti ricadenti nel comparto 1 dell’is. 162/A di Messina, al fine di ottenere il rilascio degli stessi e la condanna dei convenuti al risarcimento del dannoper l’illegittima occupazione. 2. Dopo numerose interruzioni e riassunzioni il Tribunale di Messina, con sentenza n. 516 del 2001, dichiarava l’estinzione del giudizio. 3. L a Corte d’Appello di Messina, in accoglimento dell’appello principale propostodalla [OSCURATO:SOCIETA]., nel frattempo subentrata nei diritti degli originari attori e previo rigetto di quello i ncidentale Ric. 2019n. 11054sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 propostodagli appellati, revocava il provvedimento di estinzione assunto dal Tribunale, disponeva la rimess i one della causa al giudice di primogrado. 4. Il giudizio veniva riassunto da GESIM il 18/11/2003davanti al [OSCURATO:PERSONA]. L’ atto di riassunz i one veniva notificato a: [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto i l [OSCURATO:DATA_NASCITA]) collettivamente ed impersonalmente, [OSCURATO:PERSONA] , quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i n proprio e quale erede di Giovanni AntoninoPulicanò; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali ered i di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] (Luisa), quale erede di SalvatorePreviti; [OSCURATO:PERSONA] . 4.1 Nel giudizio così riassunto si costituivano [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], erede diSalvatore Previti , Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 Rimanevano contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di VincenzoNicita, [OSCURATO:PERSONA]. 5. Intanto, avverso la sentenza della Corte d ’ Appello di Messina di rimessione al Tribunale proponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . P er questo motivo il Tribunale, con ordinanza del 15 maggio 2006 , disponeva la sospensione del giudizio di primo grado in attesa della definizione di quello ritenuto pregiudiziale dinanzi alla Corte di cassazione. Ric. 2019n. 11054sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 6. La Corte di Cassazione con sentenza n.10876 del 2007 rigettava sia il ricorso principale che quelli incidentali. 7. La GESIM con comparsa del 20 dicembre 2007 riassumeva il giudizio sospeso. 8. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e CannelaColosi; [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]). 8.1 [OSCURATO:PERSONA] i nterveniva a ll ’ udienza di prima comparizione.Rimanevano, i nvece , contumaci [OSCURATO:PERSONA], NunzioBrancato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , AlfonsinaGemelli, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] . 9. All’udienza del 15 gennaio 2009 intervenivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio. 10. Il Tribunale di Messina con sentenza del 23 marzo 2011 dichiarava nuovamente estinto il giudizio. 11. La GESIM proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 12. [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] (Giovanna), quale erede di VincenzoNicita, Domenico P reviti, [OSCURATO:PERSONA] , i n proprio e quale erede di V i ncenzo Nicita , [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , quale erede di [OSCURATO:PERSONA] si costituivano in appello, chiedendo l’integrale conferma della sentenza impugnata. 13. La Corte d’Appello di Messina rigettava il gravame. In particolare,la Corte d’Appello evidenziava che nel corso del giudizio di primo grado era stata dichiarata la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio pendente in Cassazione. Ric. 2019n. 11054sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 All’esito di tale giudizio la società GESIM aveva riassunto la causa senza tuttavia ricostituire il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] originaria attrice e dante causa della medesima società. 14. La Corte d’Appello evidenziava che la successione a titolo particolare nel diritto controverso non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabi li to dall ’ art. 111 c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l’alienante mantiene la sua legittimazioneattiva (ad causam) conservando tale posizione anche nel caso di intervento del successore a titolo particolare,il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma fino a quando non sia estromesso dal giudizio, con il consenso della controparte. 15. L ’atto di riassunzione del processo, ricorrendo come nella specie l ’ i potesi di litisconsorzio necessario , d o ve va e ssere necessariamente notificato a tutti isoggetti nei cui confron ti si era costituito originariamente il rapporto proce ssuale . Pertanto, i n applicazione di tale principio, la mancata notificazione alla parte rimasta contumace dell ’ atto di ri assunzione del giudizio , già interrotto e riassunto varie volte, secondo la Corte d’Appello si traduceva i n un vizio del regolare svolgimento del giudizio p e r violazione del contraddittorio.Infatti, [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere estromessa dal giudizio se non con il consenso unanime di tutte le parti in causa. 16. La [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. 17. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. Ric. 2019n. 11054sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 18. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso principale 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazionedell’art. 292 c.p.c. e dell ’ art. 111 c.p.c . Il primo atto riassuntivo a seguito della sentenza della Corte d’Appello di Messina era statonotificato a tutte le parti, tra le quali anchel’originaria attrice [OSCURATO:PERSONA] , che tuttavia era rimasta contumace. Il giudizio così riassunto veniva successivamente sospeso in attesa della decisione del ricorso per cassazione proposto avverso la citata sentenza della Corted’Appello. La GESIM S . r . l . nel riassumere il giudizio sospeso non si è curata di notificare l’atto riassuntivo all’originaria attrice [OSCURATO:PERSONA], rimasta contumace successivamente al precedente atto di riassunzione del 18/11/2003. Secondo la ricorrente , la Corte d’Appello avrebbe violato l’art. 292 c.p.c. e l’art. 102 c.p.c., perché l’art. 292 c.p.c. non contemplal’atto riassuntivo del giu dizio tra la tassativa elencazione degli atti che vanno notificati al contumace. Pertanto, se una parte sceglie di disertare il giudizio e di rimanere contumace, non vi è alcun a ragione per r itenere che, in quella stessa fase del processo, debba essere di nuovo sollecitata a parteciparvi solo perché si è verificato uno degli avvenimenti che alterano il regolare corso del procedimento. Sotto tale profilo, quindi, non dovrebbe dubitarsi che il r ipristino del corso processuale, dopo l’interruzione o la sospensione, riguardi soltanto le parti che, mediante la costituzione in giudizio, a questo attivamente partecipano. Ric. 2019n. 11054sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 La successiva sospensione del processo ed il venir meno della causa sospensiva non hanno di certo comportato una modifica sostanziale dei diritti controversi e/o della preesistenza situazione processuale, taleda comportare la necessità di informare la parte che aveva ormai mostrato disinteresse al processo in conformità alla giurisprudenza di legittimità. 1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al seguente principio di diritto affermato in una fattispecie analoga a quella in esame: « L’atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l’evento interruttivo, deve essere notificato - come richiede l’art. 302 cod. proc. civ. - con il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando un tale atto nell’elenco di quelli tassativamente indicati nell’art. 292 cod. proc. civ., per i quali è prescritta la notificazione al contumace» ( Cass., Sez. 1 , Ord. n.22483 del 2018 ; co nf. Sez. 3, Sent . n. 8162 del 2003 ; Sez.2, Sent . n. 8728 del 1998 ) . Infatti, in tema di notificazione dell ’ atto di riassunzione alla parte contumace, in base al combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c.., costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui:«le ipotesi di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, tra le quali rientra incontestatamente quella conseguente alla cancellazione della causa dal ruolo, non richiedono la notificazione dell’atto di riassunzione alla parte contumace, mentre, al contrario, ove l’atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della Ric. 2019n. 11054sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 preesistente situazione processuale, il contumace deve esserne posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, perché la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare ai giudizio non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione» (Cass.13981/2011; Cass.13015/2018; conf. a Cass.5341/2004) Dunque, la Corte d’Appello ha errato nel confermare la declaratoria di estinzione del giudizio operata dal giudice di primo grado per non essere stato l ’ atto di riassunzione, a seguito dell’ennesima dichiarazione di interruzione, notificato ad [OSCURATO:PERSONA], originaria attricecui la società ricorrente era subentrata in corso di causa quale successore a titolo particolare nel diritto controversosenza che la prima fosse formalmente estromessa, ma rimasta contumacea seguito della sentenza della Corte di Appello di Messina del 2003 che aveva rimesso la causa al primo giudice e della conseguente riassunzione dinanzi al tribunale della stessa città. Nella specie, infatti, l’atto di riassunzione a seguito dell’evento interruttivo, trattandosi di un’ipotesi di riassunzione senza mutamenti della preesistente situazione processuale tanto sotto il profilo oggettivo che quell o soggettivo , non doveva essere notificato alla parte rimasta contumace. D’altra parte, anche di recente questa Suprema Corte ha ribadito il medesimo principio statuendo che:«La comparsa con cui interviene volontariamente nel processo il successore a titolo particolare nel diritto controverso non deve essere notificata al contumace, non rientrando tale atto tra quelli per i quali l’art. 292 Ric. 2019n. 11054sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 9 c.p.c. prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace, atteso che, subentrando il successore nella stessa posizione processale del proprio dante causa, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento» (Sez. 3, Sent.n. 1935 del 2023). 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omessa pronuncia inviolazione dell’art. 112, c.p.c. e 132 n. 4 c . p . c . , perché la Corte d ’ Appello ha completamente obliterato di considerare il secondo motivod’appello. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 291 c.p.c., 305 c.p.c. e 307 c.p.c. 3.1 Il secondo e il terz o motivo del ricorso principale sono assorbiti dall’accoglimento del primo. Ricorso incidentale 4. Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: omessa pronuncia in violazione dell’art.112 c.p.c. e 132, n.4, c.p.c. violazione e falsa applicazione dei principi regolanti la cosa giudicata ex art. 2909 c.c. o difetto di motivazione. In sostanzai ricorrenti incidentali lamentano l ’ omesso rilievo da parte della Corte d’Appello di Messina di un giudicato esterno circa l’acquisto per usucapione dell ’ appartamento sito in Messina via Noviziato is. 162 A, int. 7in capo a [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il secondo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., omessa motivazione riguardo la compensazione delle spese. La Corte d’Appello avrebbe errato nel compensare le spese del giudizio nonostante il rigetto dell’appellodella controparte. Ric. 2019n. 11054sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 6. I due motivi del ricorso incidentale sono assorbiti dall’accoglimento del ricorso principale. 7. Si impone, pertanto, l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale,assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e i due motivi del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. Deve ribadirsi, infatti, che la rimessione del processo al primo giudice ha carattere eccezionale e non può essere disposta oltre i casi espressamente previsti né è estensibile a fattispecie simili od analoghe, sicché detta rimessione, nel caso previsto dal secondo comma dell’art. 354 cod. proc. civ., deve intendersi strettamente limitata alla prevista ipotesi di riforma della sentenza con la quale il Tribunale, in base all’art. 308, secondo comma, dello stesso codice, abbia respinto il reclamo contro la ordinanza del giudice istruttore che ha dichiarato l’estinzione del processo, senza alcuna possibilità di estenderla ai casi in cui tale estinzione sia stata dichiarata direttamente dal T ribunale con sentenza emessa nelle forme ordinarie, ai sensi dell’art. 307, ult. comma, cod. proc. civ.. ( Sez. 3 , Sent. n. 2880 del 2015; Sez.5, Sent . n. 11722 del 2011 ) . P.Q.M. La CorteSuprema di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e i due motivi del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvi a alla C
Sentenza Cassazione n. 25091/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris