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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 15746/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vasto in data 12/11/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 455, 640 cod. pen., in Vasto, il 26/01/2015.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto con i motivi di appello era stata contestata l'attribuibilità del fatto al [OSCURATO:PERSONA], ancor prima della sua consapevolezza circa la falsità delle banconote, e ciò alla luce delle dichiarazioni della stessa persona offesa, di cui si contesta anche la precisione e la credibilità, avendo la Corte di merito omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive contenute nel gravame; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 164 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la motivazione sul diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è parziale e contrastante con la concessione delle circostanze attenuanti generiche e con l'assenza di recenti condanne. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

L'imputato è stato ritenuto responsabile di aver consegnato ad [OSCURATO:PERSONA], in pagamento di un Iphone usato, dieci banconote da euro cinquanta falsificate e recanti il medesimo numero di serie.

La sentenza impugnata evidenzia come la falsificazione delle banconote fosse di buona fattura, tant'è che la persona offesa se ne era accorta solo il giorno successivo alla vendita, il che, tuttavia, non consente di ritenere che lo stesso imputato - che aveva prelevato poco prima le banconote da uno sportello ATM - fosse stato tratto in inganno ed avesse consegnato, in perfetta buona fede, delle banconote false al venditore.

Ed infatti, prosegue la Corte di merito, non solo tale versione non risulta neanche sostenuta dall'imputato, ma solo dal difensore con il gravame, ma, soprattutto, è da escludersi che le dieci banconote false fossero state erogate dallo sportello ATM, posto che deve logicamente escludersi o che l'operatore professionale, dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., possa avere alimentato lo sportello senza accorgersi che stava inserendo dieci banconote recanti lo stesso numero di serie e che, ancor prima, tali banconote fossero pervenute presso l'ufficio postale senza che essere riconosciute come false.

Da ciò discende che l'imputato - il quale, peraltro, non ha mai fornito alcuna indicazione sulla carta utilizzata per il prelievo, né ha documentato tale operazione fornendone la ricevuta - aveva, evidentemente, prelevato le banconote vere, consegnate al venditore ad integrazione del prezzo complessivo di euro 680,00.

Trattasi di motivazione assolutamente logica, che tiene conto non solo di una ricostruzione basata sulla dinamica della vicenda, ma anche della specifica condotta dell'imputato, che non ha fornito alcuna spiegazione plausibile alternativa, tale non potendo essere considerata quella prospettata in appello dalla difesa, in quanto, come detto, sfornita di qualunque appiglio con dichiarazioni del ricorrente.

Quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, va rilevato che, come emerge dal certificato del casellario giudiziale, il [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato da tre precedenti condanne per truffa, sulla scorta dei quali la sentenza impugnata ha, del tutto ragionevolmente, formulato una prognosi negativa; né sussiste alcuna incompatibilità tra il diniego del beneficio e la concessione delle circostanze attenuanti generiche, come più volte affermato da questa Corte di legittimità, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle dette circostanze risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione del beneficio si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle circostanze attenuanti generiche (da ultimo, Sez. 4, n. 28107 del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280047).

Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vasto in data 12/11/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 455, 640 cod. pen., in Vasto, il 26/01/2015. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto con i motivi di appello era stata contestata l'attribuibilità del fatto al [OSCURATO:PERSONA], ancor prima della sua consapevolezza circa la falsità delle banconote, e ciò alla luce delle dichiarazioni della stessa persona offesa, di cui si contesta anche la precisione e la credibilità, avendo la Corte di merito omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive contenute nel gravame; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 164 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la motivazione sul diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è parziale e contrastante con la concessione delle circostanze attenuanti generiche e con l'assenza di recenti condanne. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. L'imputato è stato ritenuto responsabile di aver consegnato ad [OSCURATO:PERSONA], in pagamento di un Iphone usato, dieci banconote da euro cinquanta falsificate e recanti il medesimo numero di serie. La sentenza impugnata evidenzia come la falsificazione delle banconote fosse di buona fattura, tant'è che la persona offesa se ne era accorta solo il giorno successivo alla vendita, il che, tuttavia, non consente di ritenere che lo stesso imputato - che aveva prelevato poco prima le banconote da uno sportello ATM - fosse stato tratto in inganno ed avesse consegnato, in perfetta buona fede, delle banconote false al venditore. Ed infatti, prosegue la Corte di merito, non solo tale versione non risulta neanche sostenuta dall'imputato, ma solo dal difensore con il gravame, ma, soprattutto, è da escludersi che le dieci banconote false fossero state erogate dallo sportello ATM, posto che deve logicamente escludersi o che l'operatore professionale, dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., possa avere alimentato lo sportello senza accorgersi che stava inserendo dieci banconote recanti lo stesso numero di serie e che, ancor prima, tali banconote fossero pervenute presso l'ufficio postale senza che essere riconosciute come false. Da ciò discende che l'imputato - il quale, peraltro, non ha mai fornito alcuna indicazione sulla carta utilizzata per il prelievo, né ha documentato tale operazione fornendone la ricevuta - aveva, evidentemente, prelevato le banconote vere, consegnate al venditore ad integrazione del prezzo complessivo di euro 680,00. Trattasi di motivazione assolutamente logica, che tiene conto non solo di una ricostruzione basata sulla dinamica della vicenda, ma anche della specifica condotta dell'imputato, che non ha fornito alcuna spiegazione plausibile alternativa, tale non potendo essere considerata quella prospettata in appello dalla difesa, in quanto, come detto, sfornita di qualunque appiglio con dichiarazioni del ricorrente. Quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, va rilevato che, come emerge dal certificato del casellario giudiziale, il [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato da tre precedenti condanne per truffa, sulla scorta dei quali la sentenza impugnata ha, del tutto ragionevolmente, formulato una prognosi negativa; né sussiste alcuna incompatibilità tra il diniego del beneficio e la concessione delle circostanze attenuanti generiche, come più volte affermato da questa Corte di legittimità, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle dette circostanze risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione del beneficio si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle circostanze attenuanti generiche (da ultimo, Sez. 4, n. 28107 del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280047). Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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