CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 08883/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1590/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]PROSPERI, rappresentat o e difes o agli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, con domicilio in Roma, pre s so la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 1 SECURITISATIONs.r.l., con socio unico,e per essa, quale mandataria doValue s.p.a., in persona del legale rapprese ntante , rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso , ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio del medesimo, via [OSCURATO:PERSONA] n. 95; –resistente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA]:revocatoria ordinaria. C.C. 17.01.2023 r.g.n. 1590/2022 Pres. F.M. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] CASTOLDI -intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 616 del 20 21 pubblicatail 1/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], creditore della società [OSCURATO:PERSONA] del Tirreno, conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], fideiussore nell’interesse della società debitrice principale e la sua ex moglie [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la dichiarazione di inefficacia e/o nullità per simulazione e in via subordinata l’inefficacia ex art. 2901 c.c. del verbale di separazione consensuale e delle successive modifiche con cui è stato operato un trasferimento immobiliari a favore della ex moglie. Il Tribunale rigettata la domanda di simulazione, accoglieva la revocatoria ordinaria, dichiarando inefficaci i trasferimenti immobiliari, giudicati atti di trasferimento a titolo oneroso. 2. La sentenza del Tribunale veniva impugnata davanti alla Corte d’Appello di Genova, che confermavala decisione di prime cure e , per quanto ancora di interesse, ricostruivai requisiti dell’azione revocatoria, in particolare il concetto di scientia damni in capo al terzo, evidenziando che era stato revocato un precedente atto di costituzione di fondo patrimoniale compiuto dallo stesso Prosperi. 3. Ha proposto ricorso per cassazione Prosperi con un unico motivo di ricorso. Haresistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., con socio unico, e per essa, quale mandataria doValue [OSCURATO:SOCIETA] intimata,[OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. C.C. 17.01.2023 r.g.n. 1590/2022 Pres. F.M. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;ha depositato memoria parte resistente . Ragioni della decisione 1.C on l’unico motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; in particolare, lamenta che la Corte d’appello non avrebbe esaminato la condotta di [OSCURATO:PERSONA] la quale, nel gennaio 2009, pur essendo scaduto il contratto di affidamento tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che era rimasta creditrice di 160.000, ha concesso un ulteriore anticipo di 240.000 euro, in luogo dell’immediato rientro; questione in merito alla quale era stata sollevata e rigettata l’exceptio doli. In particolare, il ricorrente ritiene che l’atteggiamento di buona fede d a parte della banca (concessione di ulteriore credito), avrebbe potuto costituire fatto idoneo a negare l’esistenza della scientia damni in capo alla sua ex moglie [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.Il motivo è infondato. Va osservato che non sussiste l’omesso esame atteso che la Corte territorialeha esaminato il primo motivo di appello con cui l’appellante-odierno ricorrente aveva già lamentato la condotta della banca e proposto l’exceptio doli; in proposito il giudice d’appello ha correttamente rilevato che le doglianze del ricorrente «sono prive di pregio in quanto non censurano la parte della motivazione della decisione gravata che ha escluso la rilevanza dei detti assunti in virtù del giudicato sul credito consacrato nel decreto ingiuntivo n. 920/2010 d.i.: ne deriva che l’esistenza, la validità e l’ammontare del debito in capo a [OSCURATO:PERSONA] in forza della fideiussione rilasciata in data 19.04.1999 a favore di [OSCURATO:PERSONA] non può più essere messa in discussione» (punto 2.1. sentenza impugnata). La censura, poi, si estende alla valutazione (di merito) sull’esistenza della scientia damni in capo alla terza (l’ex moglie del ricorrente ), in ordine alla quale la Corte genovese ha ampiamente argomentato in base ad un ragionamento presuntivo ex art. 2729 c.c.e ha rilevato plurime , gravi , precise C.C. 17.01.2023 r.g.n. 1590/2022 Pres. F.M. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi e concordanti circostanze: in primo luogo, che la (ex) moglie era stata consigliere ed era dipendente lavoratrice part-time del debitore garantito (la [OSCURATO:PERSONA] del Tirreno),in secondo luogo, che il marito ne era anche socio e,pertanto, ella poteva facilmente avere consapevolezza del pregiudizio (qui non solo eventuale) per le ragioni del creditore; infine,che i due coniugi, l’anno precedente alla separazione (2009)avevano anche costituito un f ondo patrimoniale cui trasferire tutti i beni, di cui il Prosperi era proprietario (cfr. punto 2.2. sentenza impugnata). Il ricorrente insiste nel censura re la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove compiute dalla Corte di appello in merito alla sussistenza della scientia damniin capo alla ex moglie, e per un verso omette di considerare che esso apprezzamento è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 6-3, 04/07/2017, n. 16467; Cass. Sez. 1, 23/05/2014, n. 11511), e , per l’altro, che il giudice di appello si è attenuto all’orientamento consolidato in materia, a mente del quale la consapevolezza del debitore del pregiudizio alle ragioni creditorie ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Cass. Sez. 6 -3, 18/06/2019 n. 16221). 2. In conclusione, il ricorso va rigettato e l e spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del C.C. 17.01.2023 r.g.n. 1590/2022 Pres. F.M. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigettail ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del ci