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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26027/2026

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nza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 11 novembre 2025 la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza del Tribunale di L'Aquila del 15 luglio 2024, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li aveva condannati entrambi per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 337, 582 e 585 cod. pen. (capo A) e il solo [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo C), rispettivamente il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione e il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore di fiducia, articolando tre motivi che si sintetizzano di seguito, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Si deduce, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine alle specifiche doglianze formulate nell'atto di appello.

La Corte di appello ha ritenuto non fondato il principale motivo di gravame, desumendo dalle risultanze dibattimentali che l'imputato, a fronte del tentativo posto in essere dall'operante di farlo scendere dall'auto, avrebbe assunto un comportamento violento e oppositivo, rinforzando successivamente la determinazione del [OSCURATO:PERSONA] nella successiva e immediata condotta di guida pericolosa.

Tuttavia, la Corte non avrebbe tenuto in considerazione le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva descritto in modo chiaro e puntuale la dinamica dei fatti.

2.2. Si deduce, con il secondo motivo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., sotto il profilo del travisamento della prova, anche in relazione all'art. 110 cod. pen.

Nel concorso di persone nel reato è necessario non solo che ogni singolo partecipante all'azione delittuosa sia a conoscenza dell'attività posta in essere dal compartecipe, ma anche che siano chiari gli specifici compiti, per verificare se l'individuale apporto, materiale o psichico, abbia contribuito al realizzarsi dell'evento voluto dai singoli partecipi.

Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto responsabile il ricorrente a titolo concorsuale sulla base di mere clausole di stile, prive di ancoraggio probatorio.

2.3. Si deduce, con il terzo motivo, violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, negate solo sulla base del precedente penale di cui è gravato il ricorrente, senza alcuna valutazione complessiva della sua personalità e della condotta successiva al fatto.

3. Ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, articolando, anche in questo caso, tre motivi che si sintetizzano di seguito, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod proc. pen. 3.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in ordine agli artt. 62 -bis e 133 cod. pen.

La Corte di appello avrebbe preternnesso di valutare il terzo motivo di appello 2in punto di dosimetria della pena e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la responsabilità dell'imputato.

Si assume che il [OSCURATO:PERSONA] fosse alla guida dell'autovettura Mercedes trg. [OSCURATO:TARGA], e, compiendo la manovra incriminata, avesse cagionato le lesioni personali all'operatore di polizia giudiziaria Giansante.

In realtà, gli elementi di prova sul punto sarebbero equivoci, giacché l'agente di polizia [OSCURATO:PERSONA], che si trovava dinanzi all'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], riferiva di avere visto quest'ultimo che si poneva alla guida, mentre l'agente di polizia Giansante, che intimava l'alt in altra zona e non lo conosceva, non poteva riferire con certezza chi ci fosse alla guida.

Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] era stato notato rientrare a piedi a casa, e ciò dimostrerebbe che non aveva a disposizione il veicolo.

Per altro verso, i poliziotti non indossavano la divisa di ordinanza, sicché il conducente del veicolo non poteva sapere che la persona era un appartenente alla polizia giudiziaria.

In ordine al capo C) di incolpazione, il teste [OSCURATO:PERSONA] non ha confermato con la dovuta certezza che la dose di sostanza stupefacente gli fosse stata consegnata dal [OSCURATO:PERSONA], evidenziando molte perplessità nel suo riconoscimento.

3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

Le condotte addebitate al ricorrente non sarebbero così gravi da escludere tout court la causa di non punibilità in esame.

Con riguardo al capo A) gli agenti erano in borghese e non sarebbero stati riconosciuti dal ricorrente; con riferimento al capo C), si tratta di un'ipotesi che poteva essere riqualificata sub comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

4. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha trasmesso requisitoria scritta il solo Procuratore generale concludendo come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché tutto versato in fatto, oltre che ripetitivo di doglianze già proposte dinanzi alla Corte di appello e superate da quest'ultima con motivazione puntuale e priva di manifesta illogicità. 314 Cominciando dal secondo motivo, la Corte di appello ha ritenuto che alla guida dell'auto vi fosse il [OSCURATO:PERSONA], che era stato visto salire dal lato del guidatore in avvio del servizio di osservazione, mentre il [OSCURATO:PERSONA] saliva al lato passeggero, poiché, una volta fermato il mezzo, da parte di agenti in borghese, ma mediante esibizione di una paletta di ordinanza, che non dava adito ad equivoci riguardo alla qualifica dell'autore dell'ordine, l'assistente di polizia Giansante apriva lo sportello lato passeggero identificando senza alcun dubbio l'occupante nel coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, durante l'inseguimento, ad un certo punto il passeggero [OSCURATO:PERSONA] scendeva dall'auto e si dava alla fuga a piedi, mentre il veicolo proseguiva la marcia, riuscendo a sottrarsi all'inseguimento.

Siccome non emerge che nell'auto vi fossero altre persone, la Corte distrettuale traeva la logica conseguenza, non smentita dalle generiche doglianze difensive, che alla guida dell'auto vi fosse l'altro soggetto presente all'interno della stessa fin dall'inizio, cioè il [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al capo C), la censura, riproposta in questa sede, è stata già ritenuta inammissibile, in quanto generica, dalla Corte di appello, che evidenziava come dal verbale di individuazione fotografica del 25 luglio 2018 l'[OSCURATO:PERSONA] avesse riconosciuto senza alcun dubbio nella foto n. 3, relativa proprio al ricorrente, il soggetto dal quale aveva acquistato la droga, individuazione che il testimone ripeteva positivamente, senza alcun tentennamento, in dibattimento all'udienza del 31 gennaio 2024.

1.2. Parimenti generici gli altri due motivi, che ripropongono doglianze ancora una volta esaminate dalla Corte territoriale in maniera congrua e con motivazione priva di illogicità manifesta, avendo ritenuto, quanto alla invocata causa di non punibilità, gravi i fatti per le conseguenze che ne derivavano (le lesioni sofferte dall'assistente di polizia Giansante e il danneggiamento di altra autovettura) e per la significativa pericolosità della condotta posta in essere in pieno centro cittadino, ciò che, implicitamente, esclude anche la possibilità di attenuazioni di pena.

2. Per le stesse ragioni, è inammissibile anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo, infatti, si ripetono censure già sottoposte alla Corte distrettuale e vagliate dalla stessa con motivazione congrua, puntuale e non manifestamente illogica.

Invero, la Corte di appello ha evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA], invitato a scendere dall'auto dall'assistente di polizia Giansante, non si limitava ad una resistenza passiva, ma, al contrario, poneva in essere un'opposizione violenta, strattonando e scalciando.

Con riguardo, invece, al concorso nella successiva ed immediata condotta di 4resistenza, attuata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], che, alla guida del veicolo, a bordo del quale si trovava come passeggero il [OSCURATO:PERSONA], si dava a precipitosa e pericolosa fuga, provocando anche le lesioni personali al Giansante, la Corte territoriale si è attenuta ai principi posti da questa Corte, che, anche di recente, ha affermato che, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, il concorso morale del passeggero nel delitto commesso dal conducente di un'auto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, tiene una condotta di guida pericolosa, non può prescindere dall'accertamento, in base a una valutazione complessiva dell'intera sequenza fattuale, della commissione, da parte sua, di condotte idonee ad agevolare o a rafforzare l'altrui proposito criminoso, ovvero ad aggravarne gli effetti, non essendo sufficiente la mera assistenza inerte alla condotta illecita del correo (Sez. 6, n. 530 del 26/11/2025, dep. 2026, Rv. 289226-01).

Sotto questo profilo, la Corte territoriale ha, innanzitutto, evidenziato che la sopra descritta condotta veniva posta in essere immediatamente dopo la precedente condotta di resistenza realizzata personalmente dal [OSCURATO:PERSONA], che si rifiutava di scendere dal veicolo opponendosi con le modalità violente, in precedenza rappresentate, in danno del Giansante, da ciò traendo la logica conseguenza che dal fatto / complessivamente inteso/ emergesse una partecipazione del ricorrente quantomeno a livello di rafforzamento dell'altrui determinazione.

D'altronde, è vero che ad un certo punto dell'inseguimento il [OSCURATO:PERSONA] scendeva dall'auto e si dava alla fuga a piedi, ma ciò avveniva, come ben evidenziato nella sentenza impugnata, al fine di rendere meno agevole l'inseguimento, adottando l'accorgimento di separarsi dall'altro fuggitivo.

2.2. Quanto al secondo motivo, la Corte di appello ha negato la possibilità di riconoscere le invocate circostanze attenuanti generiche valorizzando la gravità dei fatto, il precedente penale per spaccio di sostanze stupefacenti da ce2. è gravato il ricorrente, sminuendo l'argomento della giovane età dell'imputato, osservando -come all'epoca della commissione dei fatti il [OSCURATO:PERSONA] aveva già compiuto ventotto anni.

Si tratta di argomenti sufficienti e congrui, per nulla illogici, a fronte dei quali il ricorrente ripropone generici motivi, che sfociano in una rivalutazione in fatto, preclusa in questa sede.

3. In conclusione, entrambi i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila erszmin favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 2026 Il Consigliere estenso [OSCURATO:PERSONA] rDEPOSITATO [OSCURATO:PERSONA] 1 O LUG 2026 [OSCURATO:PERSONA]/ • ott.ssa Giu1ì lnQ Cirimele 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 novembre 2025 la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza del Tribunale di L'Aquila del 15 luglio 2024, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li aveva condannati entrambi per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 337, 582 e 585 cod. pen. (capo A) e il solo [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo C), rispettivamente il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione e il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore di fiducia, articolando tre motivi che si sintetizzano di seguito, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Si deduce, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine alle specifiche doglianze formulate nell'atto di appello. La Corte di appello ha ritenuto non fondato il principale motivo di gravame, desumendo dalle risultanze dibattimentali che l'imputato, a fronte del tentativo posto in essere dall'operante di farlo scendere dall'auto, avrebbe assunto un comportamento violento e oppositivo, rinforzando successivamente la determinazione del [OSCURATO:PERSONA] nella successiva e immediata condotta di guida pericolosa. Tuttavia, la Corte non avrebbe tenuto in considerazione le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva descritto in modo chiaro e puntuale la dinamica dei fatti. 2.2. Si deduce, con il secondo motivo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., sotto il profilo del travisamento della prova, anche in relazione all'art. 110 cod. pen. Nel concorso di persone nel reato è necessario non solo che ogni singolo partecipante all'azione delittuosa sia a conoscenza dell'attività posta in essere dal compartecipe, ma anche che siano chiari gli specifici compiti, per verificare se l'individuale apporto, materiale o psichico, abbia contribuito al realizzarsi dell'evento voluto dai singoli partecipi. Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto responsabile il ricorrente a titolo concorsuale sulla base di mere clausole di stile, prive di ancoraggio probatorio. 2.3. Si deduce, con il terzo motivo, violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, negate solo sulla base del precedente penale di cui è gravato il ricorrente, senza alcuna valutazione complessiva della sua personalità e della condotta successiva al fatto. 3. Ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, articolando, anche in questo caso, tre motivi che si sintetizzano di seguito, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod proc. pen. 3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in ordine agli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. La Corte di appello avrebbe preternnesso di valutare il terzo motivo di appello 2in punto di dosimetria della pena e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la responsabilità dell'imputato. Si assume che il [OSCURATO:PERSONA] fosse alla guida dell'autovettura Mercedes trg. [OSCURATO:TARGA], e, compiendo la manovra incriminata, avesse cagionato le lesioni personali all'operatore di polizia giudiziaria Giansante. In realtà, gli elementi di prova sul punto sarebbero equivoci, giacché l'agente di polizia [OSCURATO:PERSONA], che si trovava dinanzi all'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], riferiva di avere visto quest'ultimo che si poneva alla guida, mentre l'agente di polizia Giansante, che intimava l'alt in altra zona e non lo conosceva, non poteva riferire con certezza chi ci fosse alla guida. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] era stato notato rientrare a piedi a casa, e ciò dimostrerebbe che non aveva a disposizione il veicolo. Per altro verso, i poliziotti non indossavano la divisa di ordinanza, sicché il conducente del veicolo non poteva sapere che la persona era un appartenente alla polizia giudiziaria. In ordine al capo C) di incolpazione, il teste [OSCURATO:PERSONA] non ha confermato con la dovuta certezza che la dose di sostanza stupefacente gli fosse stata consegnata dal [OSCURATO:PERSONA], evidenziando molte perplessità nel suo riconoscimento. 3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Le condotte addebitate al ricorrente non sarebbero così gravi da escludere tout court la causa di non punibilità in esame. Con riguardo al capo A) gli agenti erano in borghese e non sarebbero stati riconosciuti dal ricorrente; con riferimento al capo C), si tratta di un'ipotesi che poteva essere riqualificata sub comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 4. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha trasmesso requisitoria scritta il solo Procuratore generale concludendo come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché tutto versato in fatto, oltre che ripetitivo di doglianze già proposte dinanzi alla Corte di appello e superate da quest'ultima con motivazione puntuale e priva di manifesta illogicità. 314 Cominciando dal secondo motivo, la Corte di appello ha ritenuto che alla guida dell'auto vi fosse il [OSCURATO:PERSONA], che era stato visto salire dal lato del guidatore in avvio del servizio di osservazione, mentre il [OSCURATO:PERSONA] saliva al lato passeggero, poiché, una volta fermato il mezzo, da parte di agenti in borghese, ma mediante esibizione di una paletta di ordinanza, che non dava adito ad equivoci riguardo alla qualifica dell'autore dell'ordine, l'assistente di polizia Giansante apriva lo sportello lato passeggero identificando senza alcun dubbio l'occupante nel coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, durante l'inseguimento, ad un certo punto il passeggero [OSCURATO:PERSONA] scendeva dall'auto e si dava alla fuga a piedi, mentre il veicolo proseguiva la marcia, riuscendo a sottrarsi all'inseguimento. Siccome non emerge che nell'auto vi fossero altre persone, la Corte distrettuale traeva la logica conseguenza, non smentita dalle generiche doglianze difensive, che alla guida dell'auto vi fosse l'altro soggetto presente all'interno della stessa fin dall'inizio, cioè il [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al capo C), la censura, riproposta in questa sede, è stata già ritenuta inammissibile, in quanto generica, dalla Corte di appello, che evidenziava come dal verbale di individuazione fotografica del 25 luglio 2018 l'[OSCURATO:PERSONA] avesse riconosciuto senza alcun dubbio nella foto n. 3, relativa proprio al ricorrente, il soggetto dal quale aveva acquistato la droga, individuazione che il testimone ripeteva positivamente, senza alcun tentennamento, in dibattimento all'udienza del 31 gennaio 2024. 1.2. Parimenti generici gli altri due motivi, che ripropongono doglianze ancora una volta esaminate dalla Corte territoriale in maniera congrua e con motivazione priva di illogicità manifesta, avendo ritenuto, quanto alla invocata causa di non punibilità, gravi i fatti per le conseguenze che ne derivavano (le lesioni sofferte dall'assistente di polizia Giansante e il danneggiamento di altra autovettura) e per la significativa pericolosità della condotta posta in essere in pieno centro cittadino, ciò che, implicitamente, esclude anche la possibilità di attenuazioni di pena. 2. Per le stesse ragioni, è inammissibile anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo, infatti, si ripetono censure già sottoposte alla Corte distrettuale e vagliate dalla stessa con motivazione congrua, puntuale e non manifestamente illogica. Invero, la Corte di appello ha evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA], invitato a scendere dall'auto dall'assistente di polizia Giansante, non si limitava ad una resistenza passiva, ma, al contrario, poneva in essere un'opposizione violenta, strattonando e scalciando. Con riguardo, invece, al concorso nella successiva ed immediata condotta di 4resistenza, attuata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], che, alla guida del veicolo, a bordo del quale si trovava come passeggero il [OSCURATO:PERSONA], si dava a precipitosa e pericolosa fuga, provocando anche le lesioni personali al Giansante, la Corte territoriale si è attenuta ai principi posti da questa Corte, che, anche di recente, ha affermato che, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, il concorso morale del passeggero nel delitto commesso dal conducente di un'auto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, tiene una condotta di guida pericolosa, non può prescindere dall'accertamento, in base a una valutazione complessiva dell'intera sequenza fattuale, della commissione, da parte sua, di condotte idonee ad agevolare o a rafforzare l'altrui proposito criminoso, ovvero ad aggravarne gli effetti, non essendo sufficiente la mera assistenza inerte alla condotta illecita del correo (Sez. 6, n. 530 del 26/11/2025, dep. 2026, Rv. 289226-01). Sotto questo profilo, la Corte territoriale ha, innanzitutto, evidenziato che la sopra descritta condotta veniva posta in essere immediatamente dopo la precedente condotta di resistenza realizzata personalmente dal [OSCURATO:PERSONA], che si rifiutava di scendere dal veicolo opponendosi con le modalità violente, in precedenza rappresentate, in danno del Giansante, da ciò traendo la logica conseguenza che dal fatto / complessivamente inteso/ emergesse una partecipazione del ricorrente quantomeno a livello di rafforzamento dell'altrui determinazione. D'altronde, è vero che ad un certo punto dell'inseguimento il [OSCURATO:PERSONA] scendeva dall'auto e si dava alla fuga a piedi, ma ciò avveniva, come ben evidenziato nella sentenza impugnata, al fine di rendere meno agevole l'inseguimento, adottando l'accorgimento di separarsi dall'altro fuggitivo. 2.2. Quanto al secondo motivo, la Corte di appello ha negato la possibilità di riconoscere le invocate circostanze attenuanti generiche valorizzando la gravità dei fatto, il precedente penale per spaccio di sostanze stupefacenti da ce2. è gravato il ricorrente, sminuendo l'argomento della giovane età dell'imputato, osservando -come all'epoca della commissione dei fatti il [OSCURATO:PERSONA] aveva già compiuto ventotto anni. Si tratta di argomenti sufficienti e congrui, per nulla illogici, a fronte dei quali il ricorrente ripropone generici motivi, che sfociano in una rivalutazione in fatto, preclusa in questa sede. 3. In conclusione, entrambi i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila erszmin favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2026 Il Consigliere estenso [OSCURATO:PERSONA] rDEPOSITATO [OSCURATO:PERSONA] 1 O LUG 2026 [OSCURATO:PERSONA]/ • ott.ssa Giu1ì lnQ Cirimele 6