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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40943/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in parziale accoglimento dell'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la recidiva e rideterminato la pena inflitta per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. in mesi otto di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizi cumulativi di violazione dell'art. 133 cod. pen. e di mancanza di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo dedotto.

Rileva, infatti, il Collegio che, in disparte ogni considerazione sulla genericità delle argomentazioni difensive, la Corte territoriale ha determinato il trattamento sanzionatorio nel minimo edittale, tenuto conto della riduzione per il rito.

2. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in parziale accoglimento dell'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la recidiva e rideterminato la pena inflitta per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. in mesi otto di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizi cumulativi di violazione dell'art. 133 cod. pen. e di mancanza di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo dedotto. Rileva, infatti, il Collegio che, in disparte ogni considerazione sulla genericità delle argomentazioni difensive, la Corte territoriale ha determinato il trattamento sanzionatorio nel minimo edittale, tenuto conto della riduzione per il rito. 2. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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