CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24104/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la sentenza impugnata, nell'operare il calcolo inerente al termine massimo di prescrizione, ha correttamente tenuto conto della sospensione derivante dall'adesione del difensore alla manifestazione collettiva di astensione delle udienze, per tutto il periodo del rinvio dell'udienza di riferimento, così da rendere manifestamente infondato il rilieQo difensivo che peraltro si fonda su una apodittica denunzia di arbitrarietà della valutazione spesa nel perinnetrare il tempo del differimento, a tacer d'altro non altrimenti argomentata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/4/