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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 06543/2026

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6618/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in ragione della procura speciale in calce al ricorso,domiciliata ex lege come da domicilio digitale; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; Biagio LEMBO; –intimati – Istanza di correzione del decreton. 76/2024della Terza Sezione Civile pubblicato in data 11/01/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025 Oggetto:correzione errore materiale.

C.C. 11.07.2025 r.g.n. 6618/2024 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi dallaconsigliera relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Considerato che con istanza in data 1 marzo 2024 l’A vv.

Ma s simo Torrisi ha chiesto la correzione errore materiale del decreto n. 76 /202 4 di questa Sezione Civile pubblicatoin data 11 gennaio 202 4 , per aver liquidato le spese del giudizio di legittimità «in favore della parte controricorrente » (n. 6666/2022 r.g.) , sebbenela procedura fallimentare fosse stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato come da provvedimento del Giudice delegato dell’11 febbraio 2022 (doc. all.

Ballegato al controricorso della Curatela del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.); è stata fissata adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c.; Ritenuto che effettivamente parte istanteha allegato e documentato che la procedura fallimentare era stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato come da provvedimento del Giudice delegato dell’11 febbraio 2022 (doc. all.

B al controricorso), ma questa Corte, con il decretodi cui è richiesta la correzione, nel porre le spesea carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], non le ha poste in favore dell’Erario, tenuto conto dell ’ ammissione al Pubblico patrocinio ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. n. 115/2002; il ricorso merita dunque accoglimento, non avendo posto il provvedimento anzidetto le spese, come liquidate in dispositivo , in favore dell’Erario; nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. Sez.

U. 28/02/2017 n. 5061); P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale di cui decreto n. 76/2024 di questa Sezione Civile pubblicato in data 11/01/2024 mediante l’inserimento alla pagina 2, rigo due,del dispositivo, delle parole « dell’Erario » in luogo delle parole«della parte controricorrente».

C.C. 11.07.2025 r.g.n. 6618/2024 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] alla Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce al decreto n.76/2024, oggetto di correzione.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6618/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in ragione della procura speciale in calce al ricorso,domiciliata ex lege come da domicilio digitale; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; Biagio LEMBO; –intimati – Istanza di correzione del decreton. 76/2024della Terza Sezione Civile pubblicato in data 11/01/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025 Oggetto:correzione errore materiale. C.C. 11.07.2025 r.g.n. 6618/2024 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dallaconsigliera relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Considerato che con istanza in data 1 marzo 2024 l’A vv. Ma s simo Torrisi ha chiesto la correzione errore materiale del decreto n. 76 /202 4 di questa Sezione Civile pubblicatoin data 11 gennaio 202 4 , per aver liquidato le spese del giudizio di legittimità «in favore della parte controricorrente » (n. 6666/2022 r.g.) , sebbenela procedura fallimentare fosse stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato come da provvedimento del Giudice delegato dell’11 febbraio 2022 (doc. all. Ballegato al controricorso della Curatela del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.); è stata fissata adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c.; Ritenuto che effettivamente parte istanteha allegato e documentato che la procedura fallimentare era stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato come da provvedimento del Giudice delegato dell’11 febbraio 2022 (doc. all. B al controricorso), ma questa Corte, con il decretodi cui è richiesta la correzione, nel porre le spesea carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], non le ha poste in favore dell’Erario, tenuto conto dell ’ ammissione al Pubblico patrocinio ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. n. 115/2002; il ricorso merita dunque accoglimento, non avendo posto il provvedimento anzidetto le spese, come liquidate in dispositivo , in favore dell’Erario; nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. Sez. U. 28/02/2017 n. 5061); P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale di cui decreto n. 76/2024 di questa Sezione Civile pubblicato in data 11/01/2024 mediante l’inserimento alla pagina 2, rigo due,del dispositivo, delle parole « dell’Erario » in luogo delle parole«della parte controricorrente». C.C. 11.07.2025 r.g.n. 6618/2024 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] alla Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce al decreto n.76/2024, oggetto di correzione. Così deciso nella camera di consiglio della Terza
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