CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 febbraio 2025
Cassazione n. 33735/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad AVERSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZARO, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano"; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 20 febbraio 2025 il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, confermava l'ordinanza emessa il 5 febbraio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, con la quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzato alla commissione di reati contro il patrimonio. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione dell'art. 309 cod. proc. pen. e omessa motivazione in relazione alla richiesta di sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti donniciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione ai soggetti indagati per il reato di rapina di cui al capo B) dell'imputazione provvisoria e ancora illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al ruolo della testimone [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da difensore (Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di [OSCURATO:PERSONA], con studio in Villaricca, via Palermo n. 57) non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, come prescritto dall'art. 613, co. 1, cod. proc. pen. 4. Alla stregua di tale rilievo il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così