CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 19676/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Agrigento, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 07/12/2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine a due delitti di truffa. Il ricorrente deduce: 1. «Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione della legge processuale e, comunque, per mancanza di motivazione in ordine alla specifica eccezione di nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello proposta dalla difesa» 2. «Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b): violazione dell'art. 157 cod. pen. sul rilievo dell'intervenuta prescrizione dei reati in epoca precedente alla sentenza di appello, per come evidenziato dallo stesso P.G. presso detta Corte nelle conclusioni scritte, "risultando i reati de quibus essere stati consumati rispettivamente in data 17/02/2014 e 26/02/2014 e non essendo intervenute sospensioni dei termini di prescrizione durante il giudizio di primo grado". 3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria in data 25/01/2023, sul rilievo dell'assenza di manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati. 4. Con nota in data 03/02/2023, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato quanto al primo motivo. 1. Dalla lettura degli atti risulta: che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia del ricorrente, ebbe a ricevere la notifica del decreto di citazione in appello relativa, però, a soggetto differente dal proprio assistito ed attinente a differente procedimento penale (si fa, infatti, riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e a sentenza del Tribunale di Agrigento emessa in altra data); che il difensore, con conclusioni scritte del 2/12/2021, ritualmente trasmesse all'indirizzo pec della Corte di appello, eccepì la nullità della notifica del decreto di citazione per l'appello, chiedendo, al contempo e in via subordinata, dichiararsi la prescrizione dei reati, al pari di quanto sollecitato nelle sue conclusioni dal P.G. presso la Corte di appello; che la Corte di appello ha omesso di prendere in considerazione le conclusioni scritte della difesa e di delibare in merito all'eccezione di nullità e di prescrizione dei reati sollevate. 2. Dal riconoscimento della fondatezza del primo motivo di ricorso, consegue la prescrizione dei reati di truffa maturata, però, successivamente alla sentenza di appello (deliberata il 07/12/2021) e non prima per come prospettato dal difensore nel secondo motivo di ricorso e dal P.G. presso la Corte di appello nelle conclusioni scritte ex art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 149/2020. Invero, risultano intervenute nel corso del giudizio di primo grado diverse sospensioni di cui le parti non hanno tenuto conto nei loro rispettivi atti: dal 31/01/2020 al 9/03/2020 il processo venne rinviato per legittimo impedimento del difensore del ricorrente per coincidente impegno professionale, fatto valere con apposita istanza (al difensore risulta poi essere stato comunicato, ex art. 157, comma 8-bis c.p.p., anche il verbale di udienza con l'indicazione della data di rinvio), dichiarandosi la sospensione dei termini di prescrizione; con decreto del 13/03/2020 il processo venne rinviato a causa della pandemia da Covid-19 al 20/04/2020 (decreto notificato elle parti lo stesso giorno) e, successivamente, dal 10/07/2020 al 09/10/2020, a causa del legittimo impedimento del difensore del coimputato, con sospensione dei termini di prescrizione nulla opponendo il difensore del ricorrente presente in udienza ed il pubblico ministero. 3. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata per essere entrambi gli episodi della truffa estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato est