CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 maggio 2024
Cassazione n. 01709/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.418/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Basem moh'D [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] virtù di procure speciali in atti e domiciliati “ex lege” presso il domicilio digitale del proprio difensore, pec:[OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- contro Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio p.t., Ministero dell’Istruzione dell’ Università e d ella Ricerca in persona del Ministro p .t., Ministero d ella Salute in persona del Ministro p.t., Ministero dell’Economia edelle Finanze in persona del Ministro p.t . -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3726/2024 depositata il 27/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensivain questa sede; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 23/01/202