CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40320/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. CI Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 aprile 2021 la Corte d'appello di Potenza ha confermato la decisione di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano dichiarati colpevoli dei reati previsti dagli artt. 110, 476-479 e 110, 640 cod. pen., avvinti dal vincolo della continuazione, e condannati alla pena di un anno e mesi tre di reclusione ciascuno, oltre che al pagamento delle spese processuali, al risarcimento, in solido tra loro, del danno patrimoniale e non patrimoniale patito da [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la prospettazione accusatoria accolta dalla sentenza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'agenzia di pratiche automobilistiche che gestisce uno sportello telematico dell'automobilista (S.T.A.), agendo su istigazione di [OSCURATO:PERSONA] e in accordo con D'[OSCURATO:PERSONA], aveva formato un atto di vendita dell'autovettura Audi targata [OSCURATO:TARGA] materialmente ed ideologicamente falso, nel quale si dava atto che il veicolo era stato alienato dal [OSCURATO:PERSONA] al D'Ascanio in data 3 giugno 2013, mentre in realtà l'alienazione era avvenuta nel marzo 2015 e veniva indicato un numero di repertorio riferito ad altro atto di vendita. il [OSCURATO:PERSONA] attestava inoltre che le firme del venditore dell'acquirente erano state apposte in sua presenza, provvedendo a trascrivere l'atto al [OSCURATO:PERSONA] (P.R.A.) in data 6 marzo 2015; il tutto al fine di impedire che l'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] potesse essere pignorata nell'ambito del procedimento civile instaurato a distanza dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, ai suddetti imputati era contestato di avere, in concorso tra loro, mediante gli artifici e raggiri sopra descritti, indotto in errore l'incaricato del P.R.A., il quale aveva trascritto l'atto di vendita sopra indicato in tal modo procurando al [OSCURATO:PERSONA] un ingiusto profitto con danno dell'Arleo, in quanto quest'ultimo, creditore procedente, non aveva potuto trascrivere presso il medesimo registro l'atto di pignoramento della stessa autovettura. 2. Avverso la citata sentenza, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ai seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce violazione, ex art. 606 lett. c) del codice di rito, dell'art. 23 bis d.l. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per non avere la Corte territoriale trasmesso immediatamente l'atto di requisitoria contenente le conclusioni del Procuratore generale. Sebbene la P.G. avesse tempestivamente inviato le proprie conclusioni in data 29.3.2021 (in vista dell'udienza fissata per il successivo 16 aprile 2021), la cancelleria della Corte d'appello ha provveduto all'inoltro delle stesse al difensore non già immediatamente (come prescritto dal citato art. 23-bis), bensì dopo 8 giorni dalla ricezione della requisitoria (dunque, in data 8 aprile 2021). I giudici della Corte d'appello non hanno accordato alla difesa dell'imputato il rinvio dell'udienza di discussione, tempestivamente richiesto. Per tali motivi, la difesa sostiene che sarebbe stato compresso il diritto di difesa dell'imputato, posto che l'udienza era stata fissata per il giorno 16 aprile 2021. 3.2 Col secondo motivo si lamenta violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 124 cod. pen. e 173 cod. proc. pen. A tal proposito, la difesa osserva che la Corte territoriale non avrebbe né offerto una logica motivazione dei motivi del rigetto dell'eccezione della tardività della querela, né avrebbe considerato la documentazione acquisita al fascicolo processuale. Da quest'ultima, si sarebbero potuti evincere con chiarezza elementi utili a individuare l'esatto momento a partire dal quale la p.o. ebbe effettivamente cognizione piena degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi del reato. A parere della difesa, tale consapevolezza sarebbe maturata nella p.o (peraltro, un avvocato, quindi soggetto versato, più di un comune cittadino, nelle materie giuridiche) già in data 13 marzo 2015, vale a dire più tre mesi prima del deposito della querela (avvenuto il 19 giugno 2015). Tali dati si desumerebbero sia dalle dichiarazioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.o.) sia dalle comunicazioni inviate da quest'ultimo all'Ad e all'Ania in data 17 marzo 2015. Da tali dati (dichiarativi e documentali), si evincerebbe, secondo la difesa, che già il i 10 marzo, la p.o. apprendeva di non poter trascrivere il pignoramento in quanto l'auto risultava venduta. 3.3. Col terzo motivo, si eccepisce vizio di motivazione in relazione a) alle dichiarazioni della p.o., b) alla sussistenza della prova circa il concorso morale dell'extraneus, c) alla consapevolezza dell'imputato sia della discrasia temporale tra la data di vendita e la data di trascrizione sia dell'errata indicazione del numero di repertorio; d) alla sussistenza del reato di truffa. 3.4. Con il quarto motivo si lamenta mancanza di motivazione rispetto alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. 3.5. Con il quinto motivo si lamenta motivazione apparente in relazione alle statuizioni civili, che, oltre a non riposare sulla dimostrazione del pregiudizio sofferto, costituirebbero una duplicazione di quanto già conseguito dall'Arie° in sede civile. 4. Il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è affidato ai seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo, si lamenta mancata assunzione di una prova decisiva, per non avere la Corte territoriale disposto la rinnovazione dibattimentale mirata ad ascoltare un teste qualificato, ossia il responsabile del PRA, che avrebbe potuto confermare il fatto che il pignoramento avrebbe potuto essere eseguito, ( ti anche se l'autovettura era stata oggetto di nuova trascrizione, e che la mancata esecuzione del pignoramento sarebbe in realtà dipesa soltanto dalla volontà della p.o. 4.2. Con il secondo motivo, si lamenta illogicità della motivazione, dato il mancato confronto coi motivi posti a base dell'atto di appello e, più in particolare, si reitera la doglianza già esposta sub 4.1 con riguardo alla carenza motivazionale: dagli atti, secondo il ricorrente, non sarebbe possibile ricavare elementi in base ai quali affermare che il ricorrente fosse consapevole del pignoramento o della procedura esecutiva in danno al debitore: di qui, la difesa deduce l'erronea applicazione della circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen. 4.3. Con il terzo motivo, si lamenta mancata assunzione di prova decisiva, in relazione all'art. 507 del codice di rito, e vizio di motivazione. A tal proposito, la difesa contesta l'illogicità della parte motiva dell'impugnata sentenza nel punto relativo alla ritenuta mancata giustificazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], della presenza di copie dei documenti del Dascanio presso l'agenzia del [OSCURATO:PERSONA] e alla discrasia dei dati della registrazione (vale a dire la mancata corrispondenza del numero di repertorio con la pratica). Inoltre, rispetto a tali profili, il difensore non si sarebbe sostituito con una propria deduzione a una "probabile dichiarazione dell'imputato", come ritenuto invece dalla Corte territoriale, limitandosi a prospettare una versione alternativa più plausibile. 4.4. Con il quarto motivo, si sviluppano considerazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle articolate nel secondo motivo del precedente ricorso, a proposito della tardività della querela della p.oA 4.5. Col quinto motivo deduce violazione del principio del "oltre ogni ragionevole dubbio" e vizio di motivazione. Quest'ultima sarebbe carente perché priva di completezza in relazione a specifiche doglianze relative alla penale responsabilità dell'imputato, formulate sia nei motivi d'appello sia in memorie difensive del 9 aprile 2021, che il ricorrente allega. In particolare, la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con rilievi relativi al concorso di persone, all'elemento psicologico dei reati e alla stessa configurabilità degli stessi, rinviando per relationem alla sentenza di primo grado. 4.6. Con il sesto motivo, si eccepisce illogicità della motivazione in punto di risarcibilità del danno non patrimoniale, erroneamente ritenuto in re ipsa dalla Corte d'appello. 4.7. Con il settimo motivo si censura violazione di legge in riferimento all'errata applicazione degli artt. 61, n. 2 e 62-bis cod. pen. 5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, con le quali si è chiesta la inammissibilità di entrambi i ricorsi. Si dà inoltre atto che i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato, entrambi, memorie scritte. Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese. Considerato in diritto Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Sebbene la trasmissione della requisitoria del Procuratore generale alle altre parti non sia stata tempestiva, essa è pur sempre stata effettuata in tempo utile, affinché la difesa potesse presentare - come ha, in effetti presentato -conclusioni scritte (cfr. Sez. 3, n. 38177 del 07/09/2021, Fantasia, Rv. 282373 - 01: «In tema di procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto da parte del pubblico ministero del termine di cui all'articolo 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149 per la presentazione J delle proprie conclusioni non produce alcuna nullità, atteso che - a differenza del termine per la presentazione dell'istanza di discussione orale - non ne è espressamente prevista la perentorietà; v.4, anche, rispetto alle speculari previsioni del giudizio di legittimità, Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412 - 01: «in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176 - ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale - non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., ad eccezione del caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere: fattispecie in tema di trasmissione non tempestiva della requisitoria del procuratore generale alle altre parti, pur se effettuata in tempo utile per consentire la presentazione delle conclusioni scritte»). Come osserva la Corte territoriale (v. p. 7 dell'impugnata sentenza), l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, comunque depositato, per ben due volte (il 9 aprile e il 13 aprile), le proprie conclusioni. Né, nel presente ricorso, la difesa ha esposto quali ulteriori e specifiche osservazioni avrebbe potuto presentare in sede di conclusioni rispetto a quelle, in ogni caso, presentate. 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (v., ad es., Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081 - 01).e B Nel caso di specie, secondo l'argomentato apprezzamento della Corte territoriale, nel quale non è dato cogliere alcun profilo di illogicità, la p.o. ha avuto consapevolezza dei presupposti integranti il reato di truffa — ossia non della mera esistenza della trascrizione della vendita ma della falsità dei dati cronologici della stessa - soltanto nel mese di aprile del 2015, in seguito alla comunicazione dell'Ania che aveva evidenziato l'anomalia dell'intestazione della polizza RCA in capo al [OSCURATO:PERSONA]. Deve aggiungersi, peraltro, sia pure a fini di mera completezza, che deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza sul se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165 — 01). 3. Il terzo è fondato solo con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa. Con riguardo alle prime tre articolazioni del motivo sopra riassunte, deve ribadirsi (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167).(3 Ciò posto, va aggiunto che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). In ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa non si deve tradurre nell'individuazione di prove dotate di autonoma efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime. Ora, la Corte ha vagliato la credibilità della p.o. attraverso il confronto delle dichiarazioni di quest'ultima con il racconto dell'ufficiale di p.g. che si è occupato delle indagini circa la pratica amministrativa di alienazione del bene e la difformità assoluta dei dati concernenti la pratica simulata con i dati agli atti del repertorio dell'agenzia di pratiche auto. Da tale «articolato quadro probatorio è emerso inconfutabilmente la falsa attestazione di autenticità delle sottoscrizioni di venditore e acquirente ... Pressoché tutti i testimoni escussi in dibattimento hanno fornito, sostanzialmente, la stessa ricostruzione della vicenda, con dichiarazioni convergenti sugli aspetti fondamentali dello svolgimento della condotta oggetto di contestazione, riscontrata oggettivamente nel contenuto della documentazione acquisita». E il fatto di aver ritenuto recessivo un elemento (il rancore della p.o.) segnalato dalla difesa non è decisivo e attiene alla discrezionalità valutativa del giudice, posto, che, come si accennava in principio, ai fini di una congrua motivazione è necessario che il giudice «indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa»(Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Rv. 261730 - 01). Peraltro, i giudici d'appello non hanno del tutto sottaciuto il profilo della pregressa vicenda della revoca dei mandati difensivi, che avrebbe, a parere della difesa scatenato il rancore della p.o., muovendolo alla querela. Tale profilo è stato però ritenuto recessivo («marginale, se non addirittura neutro»), ove «riferito alla genesi della conseguenziale procedura degli indiscussi crediti professionali non onorati, come ammesso nel gravame del [OSCURATO:PERSONA]». Con riferimento al tema del falso ideologico, la difesa lamenta vizio di motivazione rispetto alla prova del concorso morale del [OSCURATO:PERSONA] nel reato de quo mediante istigazione (del pubblico ufficiale a formare l'atto di vendita). Mancherebbe, secondo tale prospettazione, la prova concreta di uno specifico comportamento tenuto dal presunto concorrente che abbia istigato il proposito criminoso del soggetto agente. La doglianza è, nel contesto ricostruttivo della Corte territoriale, priva di specificità, dal momento che, secondo il condivisibile apprezzamento dei giudici di merito, il [OSCURATO:PERSONA] è il soggetto che, in via principale, ha «tratto indebito beneficio economico dalla articolata sequenza delle condotte poste in essere, essendone portatore di interesse e l'istigatore per l'indispensabile complicità del titolare dell'agenzia (il [OSCURATO:PERSONA]) e del finto acquirente (Dascanio); egli era anche consapevole della procedura esecutiva ai suoi danni se non altro perché, oltre alla regolarità delle notifica, seppure con la procedura di cui all'art. 140 cpc, veniva raggiunto dalla notifica presso il proprio datore di lavoro». Ne discende che è del tutto razionale ritenere che il ricorrente fosse ben consapevole delle falsità che si andavano a compiere, per retrodatare l'atto di vendita. Come si diceva in principio, sono invece fondate le doglianze in tema di sussistenza del delitto di truffa, nel senso che nella motivazione non risulta approfondito il tema della correlazione tra gli artifici e raggiri e l'esistenza di un atto dispositivo la cui natura non è stata adeguatamente illustrata dai giudici di merito. Ne segue che, limitatamente a tale aspetto, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Salerno. 4. L'accoglimento del terzo motivo nei sensi di cui alla superiore motivazione comporta l'assorbimento del quarto e del quinto motivo, logicamente dipendenti dall'accertamento completo dei profili di responsabilità dell'imputato. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 5. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che le condizioni di trascrivibilità del pignoramento sono determinate dalla legge, con la conseguenza che risulta del tutto superfluo ascoltare testimoni per individuare la normativa applicabile e le sue conseguenze. 6. Il secondo motivo è, con riferimento al reato di falso, inammissibile per genericità, dal momento che razionalmente la Corte territoriale ha ricostruito le finalità e le caratteristiche della condotta - essenziale per realizzare il falso de quo - posta in essere dal titolare dell'agenzia, al fine di favorire il [OSCURATO:PERSONA]. Dall'accoglimento del quale si dirà infra delle doglianze che investono l'affermazione di responsabilità per il reato di truffa, discende l'assorbimento delle critiche concernenti la sussistenza dell'aggravante teleologica. 7. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Premesso che non è perspicuo l'accostamento in rubrica tra il vizio di mancata assunzione di prova decisiva e l'art. 507 cod. proc. pen. (e ciò in quanto, in generale, la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione: Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270 - 0), il motivo non coglie il senso dell'argomentazione della Corte territoriale. Infatti, il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430), non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P. Rv. 281647 - 04). Ciò che, nel caso di specie, avrebbe potuto dirsi realizzato non già attraverso l'allegazione di mere deduzioni difensive, bensì per il tramite di dichiarazioni rese dall'imputato stesso (v. infatti anche Sez. 3, n. 42920 del 16/05/2019, F., Rv. 277982-01): «in tema di istruttoria dibattimentale, la presentazione da parte dell'imputato di una memoria a sua firma non può essere equiparata all'esame ex art. 503 cod. proc. pen., trattandosi di un atto scritto con il quale egli si sottrae al contraddittorio tra le parti, alla presenza del giudice, sulla propria versione dei fatti»). 8. Il quarto motivo è inammissibile per le stesse ragioni illustrare sopra a proposito del secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. 9. Il quinto motivo, inammissibile per ciò che attiene alla affermazione di responsabilità per il falso alla luce della genericità delle critiche svolte alla ricostruzione dei fatti dei giudici di merito, che aspirano ad una inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie, è invece fondato quanto al profilo della sussistenza della truffa per le medesime ragioni indicate a proposito del terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. 10. All'accoglimento per quanto di ragione del motivo che precede, segue l'assorbimento degli ultimi due motivi. 11. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che la sentenza impugnata vada annullata limitatamente al capo b) dell'imputazione con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Salerno. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. In conseguenza del disposto annullamento viene rimesso al Giudice del rinvio la liquidazio