CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02813/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO Sul ricorso iscritto al n. 7724/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA]Isidoro e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ai fini del procedimento in Roma, via Panama, n. 68, presso lo studio di quest'ultimo; contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ai fini del procedimento in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18, presso lo studio del Sig. [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza n. 2275/17/2014 della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, pronunciata con riferimento all'avviso di accertamento n. 127/2009; vista l'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte in data 31/10/2018 e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l'art. 391 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] Si comunichi. Rom