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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38995/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati sia con riferimento alla rinnovazione istruttoria (affatto necessaria, tenuto conto delle ragioni della decisione) che per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. poiché, con argomentazioni non manifestamente illogiche, la Corte di appello ha ritenuto non suscettibili di un giudizio di particolare tenuità le ragioni allegate dall'imputato a giustificazione del mancato rientro in istituto al termine del permesso ottenuto, in relazione alla condanna per evasione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati sia con riferimento alla rinnovazione istruttoria (affatto necessaria, tenuto conto delle ragioni della decisione) che per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. poiché, con argomentazioni non manifestamente illogiche, la Corte di appello ha ritenuto non suscettibili di un giudizio di particolare tenuità le ragioni allegate dall'imputato a giustificazione del mancato rientro in istituto al termine del permesso ottenuto, in relazione alla condanna per evasione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre
Sentenza Cassazione n. 38995/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris