Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25507/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; utg/\ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è generico tenuto conto che avverso la decisione della Corte di appello che si era espressa in termini di abitualità della condotta, il ricorrente insiste nel ritenere l'offensività, evenienza tra l'altro smentita con la motivazione che ha anche sorretto l'escluso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; osservato che egualmente riproduttivo risulta il motivo con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello motivatamente escluso la favorevole valutazione dell'avviso dell'allontanamento effettuato alle autorità intervenuto sette ore dopo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; utg/\ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è generico tenuto conto che avverso la decisione della Corte di appello che si era espressa in termini di abitualità della condotta, il ricorrente insiste nel ritenere l'offensività, evenienza tra l'altro smentita con la motivazione che ha anche sorretto l'escluso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; osservato che egualmente riproduttivo risulta il motivo con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello motivatamente escluso la favorevole valutazione dell'avviso dell'allontanamento effettuato alle autorità intervenuto sette ore dopo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 25507/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris