CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37065/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani del 9 giugno 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato, in relazione al reato di detenzione a fine di cessione di stupefacente ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, alla pena di mesi sei e giorni 20 di reclusione ed euro 1.147,00 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di censura, con cui deduce: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 73 e 75 d.P.R. n. 309 del 1990 ed agli artt. 25, 192, 533 e 546 cod.proc.pen., in ragione della affermata errata qualificazione del fatto contestato al capo 1) dell'imputazione, in quanto si sarebbe dovuto giungere alla assoluzione, per insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, trattandosi di illecito amministrativo; 2) vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge penale, in relazione agli artt. 99, 132 e 133 cod.pen. e 27 Cost., nonché degli artt. 125 e 56 cod.proc.pen., in relazione al riconoscimento della recidiva specifica e reiterata in modo automatico e senza valutare la pericolosità in concreto dimostrata, mediante il rigetto immotivato del motivo di appello e reiterando le ragioni espresse dalla sentenza di primo grado; 3) violazione di legge penale sostanziale e processuale in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. I motivi sono inammissibili. 4. Quanto al primo motivo, riferito all'affermato consumo di gruppo della sostanza stupefacente, i giudici di appello hanno replicato agli argomenti introdotti dalla difesa spiegando, in conformità al consolidato orientamento interpretativo (Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Galluccio, Rv. 255258 - 01), che a fronte dell'impianto accusatorio e delle prove che lo sostengono la difesa avrebbe dovuto dimostrare che l'interessato avesse ricevuto mandato e denaro dagli altri consumatori per l'acquisto dello stupefacente, mentre tale assunto era completamente mancante. La genericità delle allegazioni, anche con riguardo alla preventiva identificazione dei mandanti, rende la censura inammissibile anche per tale profilo. Anche il Tribunale, posto che le sentenze conformi vanno lette congiuntamente, alle pagine 3,4, 5 e 6, ha esaurientemente spiegato nel dettaglio le circostanze del rinvenimento delle sostanze e della condotta del ricorrente, chiaramente deponenti per la detenzione a fine di cessione, nonché la totale assenza di circostanze utili a fornire la prova rigorosa del mandato del gruppo in favore del singolo per l'acquisto della sostanza (si richiama Sez. 6 sentenza n. 7136 del 2013).5. Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità, giacché la Corte d'appello, confermando il giudizio del Tribunale, ha dato atto, non solo dell'esistenza di diverse precedenti condanne per reati contro il patrimonio, ma anche di due condanne per reati della stessa specie, da ciò desumendo la accentuata inclinazione a delinquere derivante dall'inserimento persistente nel mercato della droga. Rispetto a tale motivazione, il ricorrente non si confronta, lamentando inesistenti automatismi di giudizio. 6. Analogo giudizio di inammissibilità va formulato in ordine al terzo motivo, posto che le circostanze attenuanti generiche sono state negate dal Tribunale in ragione dell'assenza di elementi positivi di meritevolezza e della mancanza di atteggiamento collaborativo da parte dell'imputato ed a ciò la Corte di appello ha aggiunto la presenza di precedenti specifici. Si tratta di complessiva motivazione adeguata e corretta ed il ricorrente non ha fatto valere, ai fini della concessione, le specifiche ragioni, ulteriori rispetto a quelle vagliate, per cui si sarebbe determinato l'erroneo disconoscimento. Il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento (Sez. 3, Sentenza n. 26272 del 07/05/2019 Rv. 276044 - 01). 8. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso