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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 23591/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9338/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via di Terranova 165 (studio Aureli), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- ARCHITETTURA 2000 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] A R.L., elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] SCARL, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 169, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 50/2018 depositata il 13/01/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Sulmona ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Soc.

Coop.

G.B. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. e della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] confronti delle convenute l’attore aveva chiesto l’accertamento del suo diritto di proprietà delle particelle 248 e 117 al foglio 2 del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna delle convenute al rilascio.

Costituitasi la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. chiese di poter chiamare in causa la società Architettura 2000 di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., alla quale aveva venduto la particella 117, da essa già acquistata con regolari atti pubblici.

Il Tribunale adito ritenne che l’attore non avesse fornito la prova della proprietà, rigettando per questo sia la domanda di restituzione dei terreni, sia la domanda subordinata di risarcimento del danno, proposta per l’ipotesi che fosse stata accertata l’irreversibile trasformazione dei terreni stessi.

Contro la sentenza, corretta nell’intestazione tramite l’inserimento della convenuta [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., il Leone propose appello, che la Corte d’appello dell’Aquila ha rigettato in forza delle seguenti considerazioni: a) la mancata menzione della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., nell’intestazione, nel dispositivo e nel testo della decisione, non comportava la nullità della sentenza, costituendo ipotesi di errore emendabil e con la procedura di correzione, essendo stato il contraddittorio regolarmente costituito; b) la domanda dell’attore doveva essere qualificata quale esercizio dell’azione di rivendicazione, con i correlativi oneri probatori a carico del rivendicante; c) tali oneri non erano stati assolti nel caso in esame, essendo insufficiente la prova documentale offerta dal rivendicante e non avendo il medesimo fornito la prova del proprio acquisto a titolo originario; d) il solo capitolo di prova, dedotto dall’attore ai fini della prova del possesso, era generico e, conseguentemente, inammissibile.

In conseguenza del rigetto dell’appello principale del Leone la corte territoriale ha ritenuto assorbito l’appello incidentale condizionato di Architettura 2000, mentre ha accolto l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., estendendo in favore di questa la condanna al pagamento delle spese di lite disposta dal tribunale in favore della Soc.

Coop.

G.B. [OSCURATO:PERSONA] a r.l.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Leone sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

Si difendono con controricorso le intimate.

Nel proprio controricorso, la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto ad essa notificato oltre il sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza impugnata.

Si rappresenta che la notificazione, tentata nel termine, non andò a buon non essendo più attuale l’indirizzo del domiciliatario, mentre quella successiva, andata a buon fine, era intervenuta a termine oramai decorso.

L’errore incorso nella prima notifica, causato da negligenza del notificante per avere omesso il dovuto controllo sull’albo professionale, comportava l’irrimediabile tardività della notificazione ulteriore, in quanto intervenuta a giudicato oramai formatosi.

Architettura 2000 ha depositato note con le quale ha chiesto la distrazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., è infondata, perché il ricorso è stato notificato nel termin e alle altre parti del giudizio d’appello.

Ciò consente di superare ogni questione inerente la denunziata tardività della notificazione del ricorso a una di esse.

Nelle cause inscindibili o tra loro dipendenti la tempestiva notificazione dell'impugnazione nei confrontialmeno di uno dei litisconsorti ha efficacia conservativa e rende ammissibile l'impugnazione stessa anche nei confronti delle altre parti cui le notificazioni siano state tardivamente eseguite, dovendosi disporre, da parte del giudice, l'integrazione del contraddittorio con l'assegnazione di un termine perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., norma applicabile anche nella sede di legittimità.

Peraltro, la notificazione dell'impugnazione già tardivamente eseguita nei confronti degli altri litisconsorti realizza l'effetto di rendere integro il contraddittorio, precedendo il provvedimento di cui all'art. 331 c.p.c. e rendendone inutile l'emissione (Cass. n. 15466/2011; n. 20501/2015).

È stato chiarito che l'art. 331 c.p.c. trova applicazione non solo nelle ipotesi di cause inscindibili, ossia di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche in quelle di cd. cause dipendenti che, riguardando due o più rapporti scindibili ma logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune, meritano, per esigenze di non contraddizione, l'adozione di soluzioni uniformi nei confronti delle diverse parti che abbiano partecipato al giudizio di primo grado (Cass. n. 4597/2018).

Il ricorso sfugge anche all’ i nammissibilità eccepita con il controricorso dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in esso contenuta consente alla Corte di cassazione di avere una chiara visione della vicenda, sostanziale e processuale, in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. n. 21750/2016), che, a loro volta, sono specificamente attinenti rispetto al decisum.

2. -I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 102 e 354, comma 1, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) per la mancata partecipazione al giudizio del coniuge del ricorrente, comproprietaria della particella 948 del foglio 2, che egli aveva acquistato con contratto del 1981 in comunione legale.

Il ricorrente sostiene che il litisconsorzio necessario, in origine insussistente, sarebbe stato poi reso necessario in conseguenza dell’esito negativo del giudizio, definito con sentenza di rigetto sia della domanda principale di rivendicazione, sia della domanda subordinata di risarcimento del danno.

Il ricorrente sostiene che tale domanda subordinata, comportando una rinunzia al diritto di proprietà, rendeva ancora più stringente ed evidentel’esigenza del litisconsorzio necessario; 2) violazione degli artt. 948 e 2697 c.c. e 61 e 115 c.p.c., in quanto i documenti e le relazioni tecniche allegate agli atti di causa avrebbero imposto alla Corte territoriale di dare corso alla consulenza tecnica, che avrebbe potuto chiarire le vicende che avevano determinato la situazione catastale attuale.

Tale situazione aveva avuto origine da un piano di lottizzazione che aveva quale maggiori conferenti la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. poi fallita, dante causa delle cooperative convenute, e l’azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva poi ceduto la particella 248 all’attuale ricorrente.

Inoltre, il ricorrente menziona, quanto alla particella 117, il rogito con il quale essa fu acquistata da una delle Cooperative convenute, nella quale sono richiamate anomale vicende della medesima, in quanto attribuita ai fini della stesura dal piano di lottizzazione alla dante causa della Cooperative, che era invece titolare non dell’intero, ma di una superficie pari a 5/6.

Se la corte territoriale avesse doverosamente approfondito tale vicenda, essendo incontroversa la proprietà delle porzioni oggetto di lottizzazione, si sarebbe chiarito che nel caso in esame l’onere probatorio imposto all’attore in rivendicazione non implicava la probatio diabolica, essendo riconosciuto il diritto dei rispettivi danti causa. 3) la corte d’appello ha omesso del tutto di pronunziare sulla domanda subordinata di risarcimento del danno.

3. - Il primo motivo è infondato.

La rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni facenti parte dellacomunione legale spetta, a norma dell'art. 180 c.c. , ad entrambi iconiugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione di carattere reale (come, nella specie, quella dirivendicazione) o con effetti reali diretta alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune, senza che sia indispensabile la partecipazione al giudizio dell'altroconiuge, non vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass.n. 4856/2009).

Il ricorrente non disconosce tale principio, ma ritiene che il medesimo non sia applicabile in conseguenza dell’esito negativo della lite intrapresa per la difesa del bene comune.

In questo senso il ricorrente trascura che l a necessità dell'integrazione del contraddittorio deve essere valutata ex ante in relazione alle domande proposte dalle parti e non ex post in base all'esito della lite (Cass. n. 7861/1994; n. 14698/2019).

4. - Il secondo motivo è fondato e idoneo ad assorbire la censura di cui al terzo motivo.

La giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica , la dimostrazione cioè dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito, fino a trovare un acquisto originario, non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziale del rivendicante.

Il limite della esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni fra i contendenti.

Insomma, la distribuzione dell'onere della prova e la valutazione del materiale probatorio debbono essere adeguate alle esigenze della controversia (Cass. n. 20880/2020).

Si ammette così concordemente che il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova temperamento nella ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto (Cass. n. 2420/1965; n. 634/1964; n. 1925/1997; n. 5487/2002; n. 5852/2006).

È intuitivo essere del tutto superfluo risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione, se il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica (Cass. n. 537/1962).

Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve esseresempre valutato in relazione alle pretese delle parti (Cass. n. 28865/2021).

Nel caso in esame, nonostante risulti dalla medesima sentenza che le porzioni interessate facevano parte di un piano di lottizzazione che aveva come maggiori conferenti i danti c aus a dei litiganti, la corte territoriale ha omesso ogni indagine in proposito, essendosi collocata nella prospettiva della probatio diabolica, evidentemente assunta come parametro unico e invariabile di assolvimento dell’onere a carico di rivendicante.

Si ricorda che il riconoscimento della proprietà in capo a uno dei danti causa del rivendicante non deve essere necessariamente espresso, come si assume dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso, ma può scaturire per implicito dalla linea difensiva o da altre peculiarità della vicenda, che, nella specie, l’attore aveva identificato nella ricomprensione delle particelle rivendicate nel piano di lottizzazione presentato dai rispettivi danti causa.

Essendo l’esistenza di tale piano di lottizzazione un fatto acquisito, menzionato dalla stessa sentenza impugnata, da ciò derivava che la misura dell’onere probatorio imposto al rivendicante non avrebbe potuto essere definito in astratto, ma solo previa preliminare verifica dei termini della controversia, in rapporto ai principi sopra richiamati.

Tale preventiva verifica è invece mancata, incorrendo pertanto la decisione anche nella violazione dell’art. 2697 c.c., fondatamente denunciata con il motivo in esame.

5. - La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione, perché riesamini il materiale probatorio e le stesse istanze istruttorie alla luce dei principi sopra indicati.

La corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, disatteso il primo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9338/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via di Terranova 165 (studio Aureli), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- ARCHITETTURA 2000 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] A R.L., elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] SCARL, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 169, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 50/2018 depositata il 13/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Sulmona ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Soc. Coop. G.B. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. e della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] confronti delle convenute l’attore aveva chiesto l’accertamento del suo diritto di proprietà delle particelle 248 e 117 al foglio 2 del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna delle convenute al rilascio. Costituitasi la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. chiese di poter chiamare in causa la società Architettura 2000 di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., alla quale aveva venduto la particella 117, da essa già acquistata con regolari atti pubblici. Il Tribunale adito ritenne che l’attore non avesse fornito la prova della proprietà, rigettando per questo sia la domanda di restituzione dei terreni, sia la domanda subordinata di risarcimento del danno, proposta per l’ipotesi che fosse stata accertata l’irreversibile trasformazione dei terreni stessi. Contro la sentenza, corretta nell’intestazione tramite l’inserimento della convenuta [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., il Leone propose appello, che la Corte d’appello dell’Aquila ha rigettato in forza delle seguenti considerazioni: a) la mancata menzione della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., nell’intestazione, nel dispositivo e nel testo della decisione, non comportava la nullità della sentenza, costituendo ipotesi di errore emendabil e con la procedura di correzione, essendo stato il contraddittorio regolarmente costituito; b) la domanda dell’attore doveva essere qualificata quale esercizio dell’azione di rivendicazione, con i correlativi oneri probatori a carico del rivendicante; c) tali oneri non erano stati assolti nel caso in esame, essendo insufficiente la prova documentale offerta dal rivendicante e non avendo il medesimo fornito la prova del proprio acquisto a titolo originario; d) il solo capitolo di prova, dedotto dall’attore ai fini della prova del possesso, era generico e, conseguentemente, inammissibile. In conseguenza del rigetto dell’appello principale del Leone la corte territoriale ha ritenuto assorbito l’appello incidentale condizionato di Architettura 2000, mentre ha accolto l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., estendendo in favore di questa la condanna al pagamento delle spese di lite disposta dal tribunale in favore della Soc. Coop. G.B. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Leone sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Si difendono con controricorso le intimate. Nel proprio controricorso, la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto ad essa notificato oltre il sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza impugnata. Si rappresenta che la notificazione, tentata nel termine, non andò a buon non essendo più attuale l’indirizzo del domiciliatario, mentre quella successiva, andata a buon fine, era intervenuta a termine oramai decorso. L’errore incorso nella prima notifica, causato da negligenza del notificante per avere omesso il dovuto controllo sull’albo professionale, comportava l’irrimediabile tardività della notificazione ulteriore, in quanto intervenuta a giudicato oramai formatosi. Architettura 2000 ha depositato note con le quale ha chiesto la distrazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., è infondata, perché il ricorso è stato notificato nel termin e alle altre parti del giudizio d’appello. Ciò consente di superare ogni questione inerente la denunziata tardività della notificazione del ricorso a una di esse. Nelle cause inscindibili o tra loro dipendenti la tempestiva notificazione dell'impugnazione nei confrontialmeno di uno dei litisconsorti ha efficacia conservativa e rende ammissibile l'impugnazione stessa anche nei confronti delle altre parti cui le notificazioni siano state tardivamente eseguite, dovendosi disporre, da parte del giudice, l'integrazione del contraddittorio con l'assegnazione di un termine perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., norma applicabile anche nella sede di legittimità. Peraltro, la notificazione dell'impugnazione già tardivamente eseguita nei confronti degli altri litisconsorti realizza l'effetto di rendere integro il contraddittorio, precedendo il provvedimento di cui all'art. 331 c.p.c. e rendendone inutile l'emissione (Cass. n. 15466/2011; n. 20501/2015). È stato chiarito che l'art. 331 c.p.c. trova applicazione non solo nelle ipotesi di cause inscindibili, ossia di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche in quelle di cd. cause dipendenti che, riguardando due o più rapporti scindibili ma logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune, meritano, per esigenze di non contraddizione, l'adozione di soluzioni uniformi nei confronti delle diverse parti che abbiano partecipato al giudizio di primo grado (Cass. n. 4597/2018). Il ricorso sfugge anche all’ i nammissibilità eccepita con il controricorso dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in esso contenuta consente alla Corte di cassazione di avere una chiara visione della vicenda, sostanziale e processuale, in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. n. 21750/2016), che, a loro volta, sono specificamente attinenti rispetto al decisum. 2. -I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 102 e 354, comma 1, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) per la mancata partecipazione al giudizio del coniuge del ricorrente, comproprietaria della particella 948 del foglio 2, che egli aveva acquistato con contratto del 1981 in comunione legale. Il ricorrente sostiene che il litisconsorzio necessario, in origine insussistente, sarebbe stato poi reso necessario in conseguenza dell’esito negativo del giudizio, definito con sentenza di rigetto sia della domanda principale di rivendicazione, sia della domanda subordinata di risarcimento del danno. Il ricorrente sostiene che tale domanda subordinata, comportando una rinunzia al diritto di proprietà, rendeva ancora più stringente ed evidentel’esigenza del litisconsorzio necessario; 2) violazione degli artt. 948 e 2697 c.c. e 61 e 115 c.p.c., in quanto i documenti e le relazioni tecniche allegate agli atti di causa avrebbero imposto alla Corte territoriale di dare corso alla consulenza tecnica, che avrebbe potuto chiarire le vicende che avevano determinato la situazione catastale attuale. Tale situazione aveva avuto origine da un piano di lottizzazione che aveva quale maggiori conferenti la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. poi fallita, dante causa delle cooperative convenute, e l’azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva poi ceduto la particella 248 all’attuale ricorrente. Inoltre, il ricorrente menziona, quanto alla particella 117, il rogito con il quale essa fu acquistata da una delle Cooperative convenute, nella quale sono richiamate anomale vicende della medesima, in quanto attribuita ai fini della stesura dal piano di lottizzazione alla dante causa della Cooperative, che era invece titolare non dell’intero, ma di una superficie pari a 5/6. Se la corte territoriale avesse doverosamente approfondito tale vicenda, essendo incontroversa la proprietà delle porzioni oggetto di lottizzazione, si sarebbe chiarito che nel caso in esame l’onere probatorio imposto all’attore in rivendicazione non implicava la probatio diabolica, essendo riconosciuto il diritto dei rispettivi danti causa. 3) la corte d’appello ha omesso del tutto di pronunziare sulla domanda subordinata di risarcimento del danno. 3. - Il primo motivo è infondato. La rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni facenti parte dellacomunione legale spetta, a norma dell'art. 180 c.c. , ad entrambi iconiugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione di carattere reale (come, nella specie, quella dirivendicazione) o con effetti reali diretta alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune, senza che sia indispensabile la partecipazione al giudizio dell'altroconiuge, non vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass.n. 4856/2009). Il ricorrente non disconosce tale principio, ma ritiene che il medesimo non sia applicabile in conseguenza dell’esito negativo della lite intrapresa per la difesa del bene comune. In questo senso il ricorrente trascura che l a necessità dell'integrazione del contraddittorio deve essere valutata ex ante in relazione alle domande proposte dalle parti e non ex post in base all'esito della lite (Cass. n. 7861/1994; n. 14698/2019). 4. - Il secondo motivo è fondato e idoneo ad assorbire la censura di cui al terzo motivo. La giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica , la dimostrazione cioè dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito, fino a trovare un acquisto originario, non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziale del rivendicante. Il limite della esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni fra i contendenti. Insomma, la distribuzione dell'onere della prova e la valutazione del materiale probatorio debbono essere adeguate alle esigenze della controversia (Cass. n. 20880/2020). Si ammette così concordemente che il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova temperamento nella ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto (Cass. n. 2420/1965; n. 634/1964; n. 1925/1997; n. 5487/2002; n. 5852/2006). È intuitivo essere del tutto superfluo risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione, se il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica (Cass. n. 537/1962). Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve esseresempre valutato in relazione alle pretese delle parti (Cass. n. 28865/2021). Nel caso in esame, nonostante risulti dalla medesima sentenza che le porzioni interessate facevano parte di un piano di lottizzazione che aveva come maggiori conferenti i danti c aus a dei litiganti, la corte territoriale ha omesso ogni indagine in proposito, essendosi collocata nella prospettiva della probatio diabolica, evidentemente assunta come parametro unico e invariabile di assolvimento dell’onere a carico di rivendicante. Si ricorda che il riconoscimento della proprietà in capo a uno dei danti causa del rivendicante non deve essere necessariamente espresso, come si assume dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso, ma può scaturire per implicito dalla linea difensiva o da altre peculiarità della vicenda, che, nella specie, l’attore aveva identificato nella ricomprensione delle particelle rivendicate nel piano di lottizzazione presentato dai rispettivi danti causa. Essendo l’esistenza di tale piano di lottizzazione un fatto acquisito, menzionato dalla stessa sentenza impugnata, da ciò derivava che la misura dell’onere probatorio imposto al rivendicante non avrebbe potuto essere definito in astratto, ma solo previa preliminare verifica dei termini della controversia, in rapporto ai principi sopra richiamati. Tale preventiva verifica è invece mancata, incorrendo pertanto la decisione anche nella violazione dell’art. 2697 c.c., fondatamente denunciata con il motivo in esame. 5. - La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione, perché riesamini il materiale probatorio e le stesse istanze istruttorie alla luce dei principi sopra indicati. La corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, disatteso il primo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi alla Corte
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