CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 1973
Cassazione n. 28158/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la decisione di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso deduce la violazione della legge penale nonché il vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione di una pena sostitutiva ai sensi della legge n. 689 del 1981 fondata sulla mera valutazione dei precedenti penali dell'imputato; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (così Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 — 01), avuto riguardo, in particolare, alla natura e al numero dei precedenti, oltre che dall'epoca di commissione degli illeciti (Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025, Rizzo, Rv. 288741 - 01) e in quanto, nel caso di specie, le due sentenze di merito hanno evidenziato la presenza di numerosi e specifici precedenti, commessi finanche nell'ultimo quinquennio (v. pag. 2 della sentenza di appello); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M~,47, Ar' 111.:0 2