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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 19280/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22749/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL], per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL] e.it per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) avv.ernestopagliaricci@pe c.it per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 1238/2018depositata il 22/06/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. –con la sentenza indicata in epigrafe, l a Corte di Appello di L’Aquila ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] , titolare dell’omonima ditta individuale, contro la sentenza del Tribunale di Chieti, deliberata in camera di consiglio il 10/10/2017 e depositata il 24/10/2017 , che , su ricorso degli ex dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lo aveva dichiarato fallito , nonostante la sua cancella zione dal R.I. in data 18/10/2016, essendo stata provata la prosecuzione dell ’ attività d’impresa in epoca successiva, sino al dicembre 2016;

2. – [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a cinque m ezzi e illustrato da memoria, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con separati controricorsi; il [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]:

2.1. – con il primo motivo si de duce « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della L.F.», per avere la corte d’appello ritenuto erroneamente: a) che la sentenza dichiarativa, deliberata il 10/10/2017, ma pubblicata il 24/10/2017, fosse intervenuta entro l’anno dalla cancellazione del ricorrente dal R.I., eseguita il 18/10/2016; b) che il termine di un anno di cui all’art. 10 decorra dalla data della cancellazione, anziché da quella (che nella specie sarebbe anteriore) di effettiva cessazione dell’attività; c) che Caldarone aveva continuato a esercitare l a propria attività di impresa anche dopo la cancellazione (« ricevendo forniture, provvedendo al pagamento dei fornitori e delle utenze, ricorrendo anche al credito bancario»), in contrasto con la prova offerta dal reclamante di non aver svolt o alcuna attività nel periodo successivo alla cancellazione, in cui si era limitato all’adempimento di pregressi impegni;

2.2. – il secondo mezzo denuncia « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della L.F. e della Legge 443/1985», per avere la corte territoriale affermato l’irrilevanza, ai fini della fallibilità, della qualifica di artigiano o piccolo imprenditore , rilevando ormai solo i parametri dimensionali indicati nell’art. 1, comma 2, legge fall., quando l’impresa individuale del Caldarone, che fino al 2012 era stata svolta in forma di impresa familiare, congiuntamente con la moglie del titolare, aveva i requisiti per essere qualificatacome impresa artigiana;

2.3. –il terzo motivo lamenta «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della L.F.», per aver la corte d’appello affermato che grava sul debitore l’onere della prova del mancato superamento congiunto dei tre parametri dimensionali previsti dall’art. 1, comma 2, legge fall., senza però ammettere «le prove richieste» per «dimostrare l’inesistenza dei requisiticongiunti»;

2.4. – con il quarto mezzo , rubricato « violazione e/o falsa applicazione dell’art 115 e 116 cpc per non aver posto a fondamento della propria decisione le prove delle parti.

Omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia art. 360 n. 3 e 5 cpc», si deduce che la sentenza impugnata sarebbe «carente di motivazione nonché illogicatraendo fondamento dalle sole prove della parte istante al fallimento e omettendo di dare il dovuto peso alla documentazione depositata dal signor Caldarone»;

2.5. – il quinto motivo lamenta « la nullità della sentenza per totale difetto della motivazione- violazione art. 132 cpc II comma n. 4- Vizi di motivazione - Omessa ammissione di prova testimoniale o di altra prova (art. 360 c.p.c., n. 4 e 5)», per avere la corte territoriale « del tutto omesso di rappresentare perché ritenesseinsufficienti e non valide le prove richieste e non assunte motivando tautologicamente e a personale interpretazione le mere prove documentali» che l’hanno condotta a ll’errata d ecisione ;

3. –tutte le censure sono infondate o inammissibili;

4. – il primo motivo ( ancorché la corte d’appello abbia effettivamente errato nel ritenere che per la verifica del rispetto del termine di cui all’art. 10 l. fall. debba farsi riferimento alladata di deliberazione, anziché di deposito, della sentenza di fallimento) è infondato in diritto ( laddove sostiene la rilevanza della cessazione anteriore alla cancellazione dal registro imprese) e inammissibile in fatto ( laddove contesta l’accertamento della prosecuzione dell’attività in epoca successiva alla cancellazione);

4.1. – innanz itutto, i l termine di un anno entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito, ai sensi dell'art. 10 comma 1, l egge fall., decorre esclusivamente dalla  cancellazione  dal  registro  delle  imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività (Cass. 17377/2020) , e senza che rilevi l’iter procedimentale che, presso il registrosuddetto, abbia portato alla cancellazione e all’individuazione della relativa data (Cass.24549/2016, 8092/2016, 10105/2014);

4.2. –inoltre, una volta ottenuta la  cancellazione  dal   registro  delle   imprese, l'imprenditore individuale può essere dichiarato fallito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, legge fall., fino a quando non sia decorso un anno  dal suo completo e assoluto ritiro dall'attività economica, che non può dirsi ancora realizzato quando siano state poste in essere operazioni anche di tipo meramente liquidatorio, purché tali da rivelarsi come manifestazioni di detta attività(Cass. 33349/2018);

4.3. – a i fini della prova che i creditori istanti (o il pubblico ministero)possono fornire ex art. 10, comma 2, l egge fall., circa il momento dell’effettiva cessazione dell’attività dell’impresa individuale, rileva il mancato compimento, nel periodo di riferimento, di operazioni intrinsecamente corrispondenti a quelle poste normalmente in essere nell'esercizio dell'impresa, ed il relativo apprezzamento compiuto dal giudice del merito, se sorretto da congrua motivazione – come nel caso di specie – si sottrae al sindacato in sede di legittimità(Cass. 10319/2018);

5. – anche il secondo motivo è infondato in diritto (laddove invoca la non fallibilità in dipendenza della qualifica di impresa artigiana) ed inammissibile in fatto (laddove accenna alla natura di impresa familiare, che non risulta dedotta in sede di merito);

5.1. – è ormai principio consolidato e pacifico che , dopo la modifica apportata dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 al l 'art. 1, comma 2, legge fall., la figura dell' "imprenditore fallibile" è consegnata a  parametri  soggettivi di tipo quantitativo, che prescindono dal canone civilistico della prevalenza del lavoro personale e dei componenti della famiglia rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e sullavoro altrui, consacrato nella figura del piccolo imprenditore ex art. 2083 cod. civ., comprendente la figura del l’artigiano, nonostante la sua esclusione dallo statuto dell'imprenditore commerciale soggetto a fallimento ex art. 2221 cod. civ. (Cass. 13086/2010, 23052/2010);

5.2. – anche di recente questa Corte ha ribadito che , a i fini della dichiarazione di fallimento, l'art. 1, comma 2, legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, stabilisce la necessità del superamento di alcune soglie dimensionali, escludendo implicitamente la possibilità di ricorrere al criterio qualitativo sancito dall'art. 2083 c.c. in tema di c.d.

"piccolo imprenditore" (Cass. 5480/2023).

6. –il terzo motivo è inammissibile perché del tutto generico, risolvendosi nella lapidaria affermazione che la corte d’appello, non ammettendo “erroneamente” le prove richieste (senza alcuna specificazione al riguardo), avrebbe impedito al debitore di dimostrare il mancato superamento delle tre soglie di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, legge fall.;

7. – analog a genericità inficia il quarto motivo, che si limita a denunciare una carenza o illogicità della motivazione , in realtà concretantesi esclusivamente nel mancato peso dato dai giudici di secondo grado alla (non meglio precisata) documentazione depositata dal Caldaroneai fini della prova della sua non fallibilità;

7.1. –invero, d opo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (ad opera dell'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134del 2012) non è più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione (Cass. 23940/2017, 22598/2018, 7090/2022), essendo evidente che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez.

U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017);

7.2. – q uanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., un simile vizio resta integrato solo qualora il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (al di là della non contestazione e de l notorio), essendo invece inammissibile la doglianza secondo cui il giudice, nel va lutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez.

U, 20867/2020, 16598/2020; Cass. 2001/2023);

7.3. – non r icorre nemmeno la violazione dell'art. 116 c.p.c. , riscontrabile solo ove si alleghi (come non ha fatto il ricorrente ) che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad es. valore di prova legale), ovvero, in presenza di prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento; al contrario, ove si deduca che il giudice abbia male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura, un tempo consentita ai sensi del previgente testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., lo è ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da Cass. Sez.

U, 8053/2014 (v.

Cass. Sez.

U, 34474/2019 ; Cass. 2001/2023) , che non ricorrono nella sentenza impugnata;

8. – tutte le considerazioni sopra svolte valgono anche per il quinto motivo, che lamenta la mancata ammissione di prove testimoniali senza chiarire la decisività delle circostanze capitolate, nonché il mancato accoglimento di una richiesta di c.t.u. genericamentevertente sulle «modalità esatte di rappresentazione della contabilità»; fermo restando che i l giudizio sulla necessità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è di regola incensurabile nel giudizio di legittimità(Cass. 7472/2017);

9. – al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese nei confronti dei due controricorrenti, liquidate in dispositivo;

10. – s ussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez.

U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno dei due controricorrentiin Euro 3.500,00per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22749/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL], per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL] e.it per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) avv.ernestopagliaricci@pe c.it per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 1238/2018depositata il 22/06/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. –con la sentenza indicata in epigrafe, l a Corte di Appello di L’Aquila ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] , titolare dell’omonima ditta individuale, contro la sentenza del Tribunale di Chieti, deliberata in camera di consiglio il 10/10/2017 e depositata il 24/10/2017 , che , su ricorso degli ex dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lo aveva dichiarato fallito , nonostante la sua cancella zione dal R.I. in data 18/10/2016, essendo stata provata la prosecuzione dell ’ attività d’impresa in epoca successiva, sino al dicembre 2016; 2. – [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a cinque m ezzi e illustrato da memoria, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con separati controricorsi; il [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1. – con il primo motivo si de duce « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della L.F.», per avere la corte d’appello ritenuto erroneamente: a) che la sentenza dichiarativa, deliberata il 10/10/2017, ma pubblicata il 24/10/2017, fosse intervenuta entro l’anno dalla cancellazione del ricorrente dal R.I., eseguita il 18/10/2016; b) che il termine di un anno di cui all’art. 10 decorra dalla data della cancellazione, anziché da quella (che nella specie sarebbe anteriore) di effettiva cessazione dell’attività; c) che Caldarone aveva continuato a esercitare l a propria attività di impresa anche dopo la cancellazione (« ricevendo forniture, provvedendo al pagamento dei fornitori e delle utenze, ricorrendo anche al credito bancario»), in contrasto con la prova offerta dal reclamante di non aver svolt o alcuna attività nel periodo successivo alla cancellazione, in cui si era limitato all’adempimento di pregressi impegni; 2.2. – il secondo mezzo denuncia « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della L.F. e della Legge 443/1985», per avere la corte territoriale affermato l’irrilevanza, ai fini della fallibilità, della qualifica di artigiano o piccolo imprenditore , rilevando ormai solo i parametri dimensionali indicati nell’art. 1, comma 2, legge fall., quando l’impresa individuale del Caldarone, che fino al 2012 era stata svolta in forma di impresa familiare, congiuntamente con la moglie del titolare, aveva i requisiti per essere qualificatacome impresa artigiana; 2.3. –il terzo motivo lamenta «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della L.F.», per aver la corte d’appello affermato che grava sul debitore l’onere della prova del mancato superamento congiunto dei tre parametri dimensionali previsti dall’art. 1, comma 2, legge fall., senza però ammettere «le prove richieste» per «dimostrare l’inesistenza dei requisiticongiunti»; 2.4. – con il quarto mezzo , rubricato « violazione e/o falsa applicazione dell’art 115 e 116 cpc per non aver posto a fondamento della propria decisione le prove delle parti. Omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia art. 360 n. 3 e 5 cpc», si deduce che la sentenza impugnata sarebbe «carente di motivazione nonché illogicatraendo fondamento dalle sole prove della parte istante al fallimento e omettendo di dare il dovuto peso alla documentazione depositata dal signor Caldarone»; 2.5. – il quinto motivo lamenta « la nullità della sentenza per totale difetto della motivazione- violazione art. 132 cpc II comma n. 4- Vizi di motivazione - Omessa ammissione di prova testimoniale o di altra prova (art. 360 c.p.c., n. 4 e 5)», per avere la corte territoriale « del tutto omesso di rappresentare perché ritenesseinsufficienti e non valide le prove richieste e non assunte motivando tautologicamente e a personale interpretazione le mere prove documentali» che l’hanno condotta a ll’errata d ecisione ; 3. –tutte le censure sono infondate o inammissibili; 4. – il primo motivo ( ancorché la corte d’appello abbia effettivamente errato nel ritenere che per la verifica del rispetto del termine di cui all’art. 10 l. fall. debba farsi riferimento alladata di deliberazione, anziché di deposito, della sentenza di fallimento) è infondato in diritto ( laddove sostiene la rilevanza della cessazione anteriore alla cancellazione dal registro imprese) e inammissibile in fatto ( laddove contesta l’accertamento della prosecuzione dell’attività in epoca successiva alla cancellazione); 4.1. – innanz itutto, i l termine di un anno entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito, ai sensi dell'art. 10 comma 1, l egge fall., decorre esclusivamente dalla  cancellazione  dal  registro  delle  imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività (Cass. 17377/2020) , e senza che rilevi l’iter procedimentale che, presso il registrosuddetto, abbia portato alla cancellazione e all’individuazione della relativa data (Cass.24549/2016, 8092/2016, 10105/2014); 4.2. –inoltre, una volta ottenuta la  cancellazione  dal   registro  delle   imprese, l'imprenditore individuale può essere dichiarato fallito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, legge fall., fino a quando non sia decorso un anno  dal suo completo e assoluto ritiro dall'attività economica, che non può dirsi ancora realizzato quando siano state poste in essere operazioni anche di tipo meramente liquidatorio, purché tali da rivelarsi come manifestazioni di detta attività(Cass. 33349/2018); 4.3. – a i fini della prova che i creditori istanti (o il pubblico ministero)possono fornire ex art. 10, comma 2, l egge fall., circa il momento dell’effettiva cessazione dell’attività dell’impresa individuale, rileva il mancato compimento, nel periodo di riferimento, di operazioni intrinsecamente corrispondenti a quelle poste normalmente in essere nell'esercizio dell'impresa, ed il relativo apprezzamento compiuto dal giudice del merito, se sorretto da congrua motivazione – come nel caso di specie – si sottrae al sindacato in sede di legittimità(Cass. 10319/2018); 5. – anche il secondo motivo è infondato in diritto (laddove invoca la non fallibilità in dipendenza della qualifica di impresa artigiana) ed inammissibile in fatto (laddove accenna alla natura di impresa familiare, che non risulta dedotta in sede di merito); 5.1. – è ormai principio consolidato e pacifico che , dopo la modifica apportata dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 al l 'art. 1, comma 2, legge fall., la figura dell' "imprenditore fallibile" è consegnata a  parametri  soggettivi di tipo quantitativo, che prescindono dal canone civilistico della prevalenza del lavoro personale e dei componenti della famiglia rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e sullavoro altrui, consacrato nella figura del piccolo imprenditore ex art. 2083 cod. civ., comprendente la figura del l’artigiano, nonostante la sua esclusione dallo statuto dell'imprenditore commerciale soggetto a fallimento ex art. 2221 cod. civ. (Cass. 13086/2010, 23052/2010); 5.2. – anche di recente questa Corte ha ribadito che , a i fini della dichiarazione di fallimento, l'art. 1, comma 2, legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, stabilisce la necessità del superamento di alcune soglie dimensionali, escludendo implicitamente la possibilità di ricorrere al criterio qualitativo sancito dall'art. 2083 c.c. in tema di c.d. "piccolo imprenditore" (Cass. 5480/2023). 6. –il terzo motivo è inammissibile perché del tutto generico, risolvendosi nella lapidaria affermazione che la corte d’appello, non ammettendo “erroneamente” le prove richieste (senza alcuna specificazione al riguardo), avrebbe impedito al debitore di dimostrare il mancato superamento delle tre soglie di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, legge fall.; 7. – analog a genericità inficia il quarto motivo, che si limita a denunciare una carenza o illogicità della motivazione , in realtà concretantesi esclusivamente nel mancato peso dato dai giudici di secondo grado alla (non meglio precisata) documentazione depositata dal Caldaroneai fini della prova della sua non fallibilità; 7.1. –invero, d opo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (ad opera dell'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134del 2012) non è più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione (Cass. 23940/2017, 22598/2018, 7090/2022), essendo evidente che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017); 7.2. – q uanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., un simile vizio resta integrato solo qualora il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (al di là della non contestazione e de l notorio), essendo invece inammissibile la doglianza secondo cui il giudice, nel va lutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U, 20867/2020, 16598/2020; Cass. 2001/2023); 7.3. – non r icorre nemmeno la violazione dell'art. 116 c.p.c. , riscontrabile solo ove si alleghi (come non ha fatto il ricorrente ) che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad es. valore di prova legale), ovvero, in presenza di prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento; al contrario, ove si deduca che il giudice abbia male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura, un tempo consentita ai sensi del previgente testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., lo è ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da Cass. Sez. U, 8053/2014 (v. Cass. Sez. U, 34474/2019 ; Cass. 2001/2023) , che non ricorrono nella sentenza impugnata; 8. – tutte le considerazioni sopra svolte valgono anche per il quinto motivo, che lamenta la mancata ammissione di prove testimoniali senza chiarire la decisività delle circostanze capitolate, nonché il mancato accoglimento di una richiesta di c.t.u. genericamentevertente sulle «modalità esatte di rappresentazione della contabilità»; fermo restando che i l giudizio sulla necessità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è di regola incensurabile nel giudizio di legittimità(Cass. 7472/2017); 9. – al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese nei confronti dei due controricorrenti, liquidate in dispositivo; 10. – s ussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno dei due controricorrentiin Euro 3.500,00per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo
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