CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15254/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che i primi tre motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione della sentenza - pronunciata in sede di rinvio a seguito della pronuncia rescindente della Corte di Cassazione del 19/09/2024 - posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che, la Suprema Corte nella sentenza di annullamento muove da dato di fatto - asseverato nel giudizio di rinvio e condiviso anche nel presente provvedimento - che "la distrazione deve essere al ricorrente addebitata" (pag. 4). Ciò in quanto egli era l'unico gestore delle tessere carburante, destinate al rifornimento delle vetture ASL e l'unico a disporre in via esclusiva delle password di utilizzo. Se poi a tale dato fattuale si aggiunge, per come accertato nella sentenza di merito, che sempre all'imputato si deve la falsa rappresentazione documentale volta a ricondurre a legittimità i costi di rifornimento sostenuti con carte non più in uso all'Amministrazione, poco importa che lo stesso non sia stato sorpreso nell'atto dell'illecito rifornimento, in quanto sempre al ricorrente tale illecita appropriazione dovrebbe ricondursi avendo costui, nell'ambito di un previo concerto con un terzo ignoto, creato le condizione affinché si verificasse la distrazione. Da ultimo, come evidenziato dalla sentenza rescindente e confermato nel successivo giudizio rescissorio, gli artifici e raggiri risultano essere stati attuati dall'imputato non al fine di conseguire il possesso dei beni ma per celare le proprie azioni delittuose, configurandosi nel caso di specie non una truffa ma l'ipotesi di cui all'art. 314 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso, che denuncia la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione di tutte le condotte ascritte all'imputato, è manifestamente infondato in quanto, come correttamente rilevato dalla sentenza di merito alle pagg. 7-8, per le condotte realizzate dal 6/05/2012 al 11/11/2012 non risulta ancora essere maturato il supposto effetto estintivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M