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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09257/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell' art. 23 c. 8 D.L. 137 / 2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che confermava il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Padova in relazione al reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.

A sostegno del ricorso ha dedotto:

1.1. l'estinzione del reato per essere intervenuta, prima dell'irrevocabilità della sentenza, remissione di querela della persona offesa con accettazione da parte del ricorrente;

1.2. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 640 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione della prova, contestandosi la configurabilità, nel caso di specie, del reato di truffa.

1.3. Vizio di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità espresso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

2. Con requisitoria scritta il P.G., nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Il ricorrente, infatti, ha allegato al ricorso, tempestivamente proposto, documentazione attestante la remissione di querela formalizzata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con conseguente accettazione da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Rv. 276138).

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata per essere il reato estinto per remissione di querela, e le spese processuali vanno poste a carico del querelato, in conformità al disposto dell'art. 340 comma 4 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell' art. 23 c. 8 D.L. 137 / 2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che confermava il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Padova in relazione al reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. A sostegno del ricorso ha dedotto: 1.1. l'estinzione del reato per essere intervenuta, prima dell'irrevocabilità della sentenza, remissione di querela della persona offesa con accettazione da parte del ricorrente; 1.2. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 640 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione della prova, contestandosi la configurabilità, nel caso di specie, del reato di truffa. 1.3. Vizio di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità espresso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con requisitoria scritta il P.G., nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il ricorrente, infatti, ha allegato al ricorso, tempestivamente proposto, documentazione attestante la remissione di querela formalizzata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con conseguente accettazione da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Rv. 276138). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata per essere il reato estinto per remissione di querela, e le spese processuali vanno poste a carico del querelato, in conformità al disposto dell'art. 340 comma 4 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma
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