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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00733/2025

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29668/2018 del ruolo generale, proposto DA il C [OSCURATO:PERSONA] N OVARA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato in forza di deliberazione di Giunta comunale del 17 luglio 2018, n. 285, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67P24 C139 L) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 54L19 H501 G). - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] .7.

COMMA 1, LETT .

I ), D .

LGS .504/1992 S CUOLA M ATERNA la C HIESA P ARROCCHIALE S AN G IUSEPPE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Novara, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1/E, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 47H08 D337 N) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 43H08 H501 V). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 504/2018, depositata il 9 marzo 2018, non notificata.

U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 14 novembre 2024.

R [OSCURATO:PERSONA] :

1. oggetto di controversia sono gli avvisi indicati in atti, con cui il Comune di Novara aveva liquidato l’ICI per gli anni di imposta 2008 e 2009 in relazione ad un immobile concesso in locazione alla Scuola dell’[OSCURATO:PERSONA] ed adibito a scuola materna, con riferimento al quale la [OSCURATO:PERSONA] (proprietaria del bene) non aveva provveduto a presentare le relative dichiarazioni, né a corrispondere le imposte;

2. la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. 255/6/2016 della Commissione tributaria provinciale di Novara, confermando il riconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, sulla base delle seguenti considerazioni: a. quanto al requisito soggettivo, il Giudice territoriale riteneva che fosse evidente l’applicazione dell’art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R. 917/1986 (TUIR) in relazione agli enti non commerciali, come confermato dall’art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 203/ 2005, secondo cui l’esenzione riguarda le attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale, precisando che l’attività della scuola materna non è di natura commerciale, in quanto destinata ad offrire un servizio sociale, come desumibile anche dalla legge n. 62/2000, che riconosce il trattamento fiscale degli enti non commerciali alle scuole paritarie senza scopi di lucro; b. quanto al requisito oggettivo, la Commissione reputava incontestabile la natura non commerciale delle attività assistenziali, didattiche, ricettive, ricreative, culturali e sportive, considerando non condivisibile la distinzione tra la Parrocchia, quale proprietaria del locali adibiti a scuola dell’infanzia, e la Parrocchia quale gestore della scuola, risultando dal relativo statuto e regolamento l’esatta corrispondenza tra le due figure, mentre la sussistenza di due differenti codici fiscali per tali ambiti operativi assumeva valore e significato meramente contabile;

3. il Comune di Novara proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato il 9 ottobre 2018, articolando cinque motivi di impugnazione, successivamente depositando in data 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c.;

4. la [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso notificato in data 14 novembre 2018, successivamente depositando in data 30 e 31 ottobre 2024 memorie ex art. 380-bis.1., c.p.c.; C [OSCURATO:PERSONA] :

1. anche alla luce della deduzione operata dalla controricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. , assume rilevanza nomofilattica la questione concernente l’applicabilità del regime de minimis, con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro-unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che è stata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16-bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dettando “Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C- 624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023”;

2. in ragione dell’incidenza decisoria della predetta questione sui temi oggetto dei motivi di impugnazione, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la sua trattazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29668/2018 del ruolo generale, proposto DA il C [OSCURATO:PERSONA] N OVARA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato in forza di deliberazione di Giunta comunale del 17 luglio 2018, n. 285, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67P24 C139 L) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 54L19 H501 G). - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] .7. COMMA 1, LETT . I ), D . LGS .504/1992 S CUOLA M ATERNA la C HIESA P ARROCCHIALE S AN G IUSEPPE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Novara, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1/E, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 47H08 D337 N) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 43H08 H501 V). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 504/2018, depositata il 9 marzo 2018, non notificata. U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 14 novembre 2024. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. oggetto di controversia sono gli avvisi indicati in atti, con cui il Comune di Novara aveva liquidato l’ICI per gli anni di imposta 2008 e 2009 in relazione ad un immobile concesso in locazione alla Scuola dell’[OSCURATO:PERSONA] ed adibito a scuola materna, con riferimento al quale la [OSCURATO:PERSONA] (proprietaria del bene) non aveva provveduto a presentare le relative dichiarazioni, né a corrispondere le imposte; 2. la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. 255/6/2016 della Commissione tributaria provinciale di Novara, confermando il riconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, sulla base delle seguenti considerazioni: a. quanto al requisito soggettivo, il Giudice territoriale riteneva che fosse evidente l’applicazione dell’art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R. 917/1986 (TUIR) in relazione agli enti non commerciali, come confermato dall’art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 203/ 2005, secondo cui l’esenzione riguarda le attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale, precisando che l’attività della scuola materna non è di natura commerciale, in quanto destinata ad offrire un servizio sociale, come desumibile anche dalla legge n. 62/2000, che riconosce il trattamento fiscale degli enti non commerciali alle scuole paritarie senza scopi di lucro; b. quanto al requisito oggettivo, la Commissione reputava incontestabile la natura non commerciale delle attività assistenziali, didattiche, ricettive, ricreative, culturali e sportive, considerando non condivisibile la distinzione tra la Parrocchia, quale proprietaria del locali adibiti a scuola dell’infanzia, e la Parrocchia quale gestore della scuola, risultando dal relativo statuto e regolamento l’esatta corrispondenza tra le due figure, mentre la sussistenza di due differenti codici fiscali per tali ambiti operativi assumeva valore e significato meramente contabile; 3. il Comune di Novara proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato il 9 ottobre 2018, articolando cinque motivi di impugnazione, successivamente depositando in data 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c.; 4. la [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso notificato in data 14 novembre 2018, successivamente depositando in data 30 e 31 ottobre 2024 memorie ex art. 380-bis.1., c.p.c.; C [OSCURATO:PERSONA] : 1. anche alla luce della deduzione operata dalla controricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. , assume rilevanza nomofilattica la questione concernente l’applicabilità del regime de minimis, con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro-unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che è stata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16-bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dettando “Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C- 624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023”; 2. in ragione dell’incidenza decisoria della predetta questione sui temi oggetto dei motivi di impugnazione, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la sua trattazi
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