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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:T:2025:923
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0771(01)_RES

[OSCURATO:PERSONA]771/20 [OSCURATO:PERSONA] e KD contro Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea e Servizio europeo per l'azione esterna Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 25 settembre 2025 «Ricorso per risarcimento danni – Politica estera e di sicurezza comune – Danno derivante dall'asserita violazione dei diritti fondamentali – Crimini commessi in [OSCURATO:PERSONA] nel 1999 – [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione sullo stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) – Violazione dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità manifesta parziale – Assenza di imputabilità delle asserite omissioni – Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto» Politica estera e di sicurezza comune – Missioni civili dell’Unione europea – [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno derivante dall'asserita violazione di diritti fondamentali – Atti o omissioni del Consiglio, della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) – Mancanza di personale adeguato della missione – Assenza di imputabilità delle asserite omissioni (Azione comune del Consiglio 2008/124/PESC, come modificata dalla decisione 2014/349/PESC, art. 16, § 5) (v. punti 45-47, 49, 72) Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Identificazione del convenuto – Designazione errata come convenuto di una persona diversa dall'autore del danno – Irricevibilità (Art. 268 TFUE; Statuto della Corte di Giustizia, art. 21) (v. punto 48) Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati – Assenza – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 50-52, 96-101, 108, 113, 114) Politica estera e di sicurezza comune – Missioni civili dell’Unione europea – [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno derivante da atti ed omissioni del Consiglio, della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) – Violazioni dei diritti fondamentali commesse da tale missione – Commissione esaminatrice delle denunce presentate per tali violazioni – Assenza di disposizioni procedurali che prevedano un gratuito patrocinio – Assenza di poteri esecutivi – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e a un processo equo – Assenza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47) (v. punti 56-59) Politica estera e di sicurezza comune – Competenza del giudice dell’Unione – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso avente ad oggetto atti od omissioni rientranti in tale politica – Atti od omissioni che si ricollegano direttamente alle scelte politiche o strategiche operate dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione nell’ambito di detta politica – Adeguatezza delle risorse assegnate a una missione dell'Unione – Esclusione [Art. 24, § 1, comma 2, TUE; art. 275, comma 1, TFUE; azione comune del Consiglio 2008/124/PESC, art. 3, d); decisione del Consiglio (PESC) 2018/856] (v. punti 70, 71) Politica estera e di sicurezza comune – Missioni civili dell’Unione europea – [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno derivante da atti ed omissioni del Consiglio, della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) – Mancata adozione di misure individuali relative alle situazioni particolari dei ricorrenti – Responsabilità esclusiva della missione [OSCURATO:PERSONA] – Assenza di imputabilità delle asserite omissioni al Consiglio, alla Commissione e al SEAE [Azione comune del Consiglio 2008/124/PESC, artt. 2, 3, 7, 8, 11 e 12; decisione del Consiglio (PESC) 2018/856] (v. punti 75-81, 103-105, 112) [OSCURATO:PERSONA] su rinvio della Corte, il Tribunale respinge il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e KD diretto ad ottenere il risarcimento del danno che esse ritengono di aver subito a seguito degli atti e delle omissioni imputati al Consiglio dell'Unione europea, alla Commissione europea e al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) nel contesto dell'attuazione dell'azione comune 2008/124 ( 1 ) relativa alla missione [OSCURATO:PERSONA], in particolare durante le indagini relative alla scomparsa e all'assassinio di loro familiari verificatisi in tale paese terzo nel 1999.

Inserendosi nella linea della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ), l'ordinanza della Corte contribuisce a chiarire e consolidare i principi che regolano la responsabilità della missione [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio del suo mandato esecutivo.

Le ricorrenti, KS e KD, sono parenti di persone torturate, uccise o scomparse in relazione ai crimini di guerra perpetrati in [OSCURATO:PERSONA] tra giugno e luglio 1999.

Istituita ai sensi dell'azione comune 2008/124, la missione [OSCURATO:PERSONA] aveva segnatamente lo scopo di aiutare le istituzioni del [OSCURATO:PERSONA], le autorità giudiziarie e gli organismi preposti all'applicazione della legge a progredire verso la sostenibilità e la responsabilizzazione.

Nel 2009, sulla base di tale azione comune, l'Unione ha istituito la commissione per il controllo del rispetto dei diritti umani (in prosieguo: la «commissione di controllo»), incaricata di esaminare le denunce presentate per violazioni dei diritti umani commesse dalla missione [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio del suo mandato.

Giudicando accertate siffatte violazioni, la commissione di controllo poteva emettere raccomandazioni non vincolanti nei confronti del capomissione affinché quest'ultimo adottasse misure correttive.

Pertanto, investita di denunce presentate da KS e KD, essa ha concluso, nei mesi di novembre 2015 e ottobre 2016, per la violazione di diversi diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») ( 3 ) e ha rivolto raccomandazioni al capomissione [OSCURATO:PERSONA] volte all'adozione di siffatte misure.

Nel novembre 2021, con l'ordinanza KS e KD/Consiglio e a. ( 4 ), il Tribunale ha respinto, in considerazione della sua manifesta incompetenza a conoscerne, il ricorso per risarcimento, proposto dalle ricorrenti, diretto ad ottenere il risarcimento del danno che esse avrebbero subito a causa di diversi atti e omissioni del Consiglio, della Commissione, del SEAE e della missione [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini relative alla scomparsa e all'assassinio di loro familiari.

Esso ha dichiarato, in sostanza, che il ricorso traeva origine da atti o comportamenti riguardanti questioni politiche o strategiche connesse alla definizione delle attività, delle priorità e delle risorse della missione [OSCURATO:PERSONA], nonché alla decisione di istituire la commissione di controllo nell'ambito di tale missione, rientranti nella politica estera e di sicurezza comune dell'Unione (in prosieguo: la «PESC»).

Il Tribunale ha ricordato che il giudice dell'Unione non era competente ( 5 ), in linea di principio, né per quanto riguarda le disposizioni relative alla PESC né per quanto riguarda gli atti adottati sulla loro base, e ha ritenuto che le eccezioni a tale principio non fossero applicabili nel caso di specie.

Investita delle impugnazioni proposte nel 2022 rispettivamente da KS e KD e dalla Commissione, la Corte, con la sentenza KS e KD/Consiglio e a. ( 6 ) (in prosieguo: la «sentenza su impugnazione»), ha parzialmente annullato l'ordinanza iniziale, nella parte in cui il Tribunale si era dichiarato manifestamente incompetente a conoscere di talune censure dedotte dalle ricorrenti, e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisse sulla ricevibilità e, se del caso, sul merito di tale ricorso.

In parallelo, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 7 ), la Corte, chiamata a pronunciarsi su una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, ha dichiarato che l'articolo 16, paragrafo 5, dell'azione comune 2008/124 ( 8 ), ai sensi del quale «l’[OSCURATO:PERSONA] è competente per eventuali richieste di indennizzo e gli obblighi derivanti dall’attuazione del mandato a decorrere dal 15 giugno 2014, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest’ultimo si assume la responsabilità», doveva essere interpretato nel senso che precisava la data a decorrere dalla quale si doveva ritenere che la missione [OSCURATO:PERSONA] assumesse la responsabilità di ogni danno e di qualsiasi obbligo, presente o futuro, derivante dall’esecuzione della missione che le era stata affidata e, pertanto, che essa fosse surrogata in tal senso, a decorrere da tale data, nei diritti e negli obblighi dei soggetti precedentemente responsabili dell’esecuzione di tale missione, ad eccezione degli obblighi relativi ad una colpa grave commessa dal capomissione, di cui quest’ultimo assume la responsabilità.

Giudizio del Tribunale In primo luogo, il Tribunale respinge la censura vertente, da un lato, sul fatto che l'assenza di indagini adeguate sulla scomparsa dei familiari delle ricorrenti, risultante dalla mancanza di personale adeguato della missione [OSCURATO:PERSONA], costituisce una violazione di taluni diritti fondamentali ( 9 ), commessa da detta missione, la cui responsabilità deve essere assunta congiuntamente o solidalmente dal Consiglio, dalla Commissione e dal SEAE, e, dall'altro, che tale violazione deriva da omissioni imputabili a tali istituzioni e a tale organo, in quanto questi ultimi non hanno garantito che detta missione disponesse di personale adeguato per esercitare il suo mandato.

Il Tribunale ricorda che l'azione comune 2008/124 ( 10 ) trasferisce alla missione [OSCURATO:PERSONA], a decorrere dal 15 giugno 2014, in linea di principio, la responsabilità di qualsiasi denuncia e obbligo, presente o futuro, a titolo dell'esecuzione del suo mandato.

Inoltre, come dichiarato dalla Corte nella sentenza su impugnazione, la capacità della missione [OSCURATO:PERSONA] di assumere personale costituisce un elemento della sua gestione quotidiana che rientra nell'esecuzione del suo mandato.

Pertanto, il Tribunale conclude che l'asserita mancanza di personale adeguato deriverebbe da inadempimenti commessi nella gestione quotidiana della missione [OSCURATO:PERSONA], le cui conseguenze dannose, ammesso che siano dimostrate, rientrano nella responsabilità esclusiva di tale missione nell’esercizio del suo mandato esecutivo.

Di conseguenza, nella misura in cui le ricorrenti lamentano inadempimenti nella gestione delle risorse umane della missione [OSCURATO:PERSONA], commessi da quest’ultima, nei confronti della quale il presente ricorso per risarcimento non è tuttavia diretto, il Tribunale rileva che la prima censura è viziata da un errore nella designazione del convenuto e deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

Inoltre, nella misura in cui viene contestato al Consiglio, alla Commissione e al SEAE di non aver provveduto a che la missione [OSCURATO:PERSONA] disponesse di personale adeguato per esercitare il suo mandato, Il Tribunale rileva che, così come risulta dalla sentenza su impugnazione, tale compito incombe alla missione [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, esso respinge la censura in quanto manifestamente infondata in diritto data l'assenza di imputabilità delle asserite omissioni.

In secondo luogo, il Tribunale respinge la censura vertente sul fatto che, creando e mantenendo la commissione di controllo senza consentirle di concedere il beneficio del gratuito patrocinio, senza dotarla di un potere di eseguire le sue decisioni e senza che sia offerto un mezzo di ricorso alle parti interessate a seguito delle violazioni constatate da tale commissione, il Consiglio, la Commissione e il SEAE avrebbero commesso una violazione del diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo ( 11 ).

Il Tribunale dichiara che, anche supponendo che le modalità del ricorso alla commissione di controllo non soddisfino, di per sé, i requisiti del ricorso effettivo e del processo equo, tale circostanza non può indurlo ad accogliere tale censura, in quanto i ricorsi dinanzi a giudici dell'Unione costituiscono un mezzo di ricorso a disposizione delle ricorrenti a seguito delle violazioni constatate da detta commissione.

Infatti, tale mezzo offre a queste ultime tutte le garanzie previste dalle disposizioni invocate, in particolare la possibilità di chiedere il beneficio del gratuito patrocinio e quella di ottenere una sentenza esecutiva avente autorità di cosa giudicata.

In terzo luogo, il Tribunale respinge la censura vertente sul fatto che la persistente assenza di misure correttive idonee a porre rimedio alle violazioni constatate dalla commissione di controllo condurrebbe a una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione.

Da un lato, esso respinge l'argomento delle ricorrenti secondo cui l'assenza di tali misure deriva dal persistente rifiuto del Consiglio, della Commissione e del SEAE di dotare la missione [OSCURATO:PERSONA] di personale adeguato.

Esso ricorda che gli asseriti inadempimenti commessi nella gestione quotidiana di tale missione non possono essere imputati al Consiglio, alla Commissione e al SEAE, in quanto rientrano nell'esercizio del mandato esecutivo di tale missione e impegnano a tale titolo la responsabilità esclusiva di quest'ultima ( 12 ).

Dall'altro lato, il Tribunale respinge l'argomento delle ricorrenti secondo cui il Consiglio, la Commissione e il SEAE si sarebbero astenuti dall'avvalersi del potere di indirizzo loro spettante nei confronti della missione [OSCURATO:PERSONA], in particolare omettendo di adottare misure individuali relative alle situazioni particolari delle ricorrenti.

Esso osserva, alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 12 dell'azione comune 2008/124, che l'adozione di tali misure individuali esula dall'esercizio del controllo politico e della direzione strategica che incombono al Consiglio, alla Commissione e al SEAE tramite il comitato politico e di sicurezza (CPS) e il comandante civile dell'operazione della missione, in quanto, in particolare, il potere di indirizzo di cui quest'ultimo è investito si esercita sul piano strategico e non sul piano del teatro delle operazioni rientranti nell'attività del capomissione.

In quarto luogo, il Tribunale respinge, per lo stesso motivo, la censura vertente su uno sviamento o su un abuso del potere esecutivo che sarebbero stati commessi dal Consiglio e dal SEAE, in quanto questi ultimi hanno affermato che la missione [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto del suo meglio per indagare sulla scomparsa dei familiari delle ricorrenti.

Il Tribunale dichiara che, anche supponendo che tale affermazione debba essere considerata non come una valutazione di fatto priva di portata giuridica autonoma, bensì come una presa di posizione di carattere decisorio, che riflette il rifiuto del Consiglio e del SEAE di intervenire ai fini dell'adozione delle misure individuali relative alle situazioni particolari delle ricorrenti, un intervento del genere sarebbe estraneo alle competenze esercitate da tale istituzione e da tale organo in relazione alla missione [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, poiché l'adozione di siffatte misure individuali sfugge all'esercizio del controllo politico e della direzione strategica incombenti al Consiglio e al SEAE, le presunte prese di posizione di questi ultimi non possono essere considerate illegittime. ( 1 ) Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2008, L 42, pag. 92 ). ( 2 ) Sentenza del 24 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( 283/20 , EU:C:2022:126 ). ( 3 ) Firmata a Roma il 4 novembre 1950. ( 4 ) Ordinanza del 10 novembre 2021, KS e KD/Consiglio e a. ( 771/20 , EU:T:2021:798 ) (in prosieguo: l'«ordinanza iniziale»). ( 5 ) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE e dell'articolo 275, primo comma, TFUE. ( 6 ) Sentenza del 10 settembre 2024, KS e KD/Consiglio e a. ( 29/22 P e 44/22 P , EU:C:2024:725 ). ( 7 ) Punto

41. ( 8 ) Come modificato dalla decisione n. 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014 ( GU 2014, L 174, pag. 42 ). ( 9 ) Sanciti dagli articoli 2, 3 e 8 della CEDU e dagli articoli 2 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). ( 10 ) Articolo 16, paragrafo 5, dell'azione comune, come modificata dalla decisione 2014/349. ( 11 ) Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 13 della CEDU nonché articolo 47 della Carta. ( 12 ) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'azione comune 2008/124, come modificata dalla decisione 2014/349.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0771(01)_RES [OSCURATO:PERSONA]771/20 [OSCURATO:PERSONA] e KD contro Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea e Servizio europeo per l'azione esterna Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 25 settembre 2025 «Ricorso per risarcimento danni – Politica estera e di sicurezza comune – Danno derivante dall'asserita violazione dei diritti fondamentali – Crimini commessi in [OSCURATO:PERSONA] nel 1999 – [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione sullo stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) – Violazione dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità manifesta parziale – Assenza di imputabilità delle asserite omissioni – Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto» Politica estera e di sicurezza comune – Missioni civili dell’Unione europea – [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno derivante dall'asserita violazione di diritti fondamentali – Atti o omissioni del Consiglio, della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) – Mancanza di personale adeguato della missione – Assenza di imputabilità delle asserite omissioni (Azione comune del Consiglio 2008/124/PESC, come modificata dalla decisione 2014/349/PESC, art. 16, § 5) (v. punti 45-47, 49, 72) Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Identificazione del convenuto – Designazione errata come convenuto di una persona diversa dall'autore del danno – Irricevibilità (Art. 268 TFUE; Statuto della Corte di Giustizia, art. 21) (v. punto 48) Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati – Assenza – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 50-52, 96-101, 108, 113, 114) Politica estera e di sicurezza comune – Missioni civili dell’Unione europea – [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno derivante da atti ed omissioni del Consiglio, della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) – Violazioni dei diritti fondamentali commesse da tale missione – Commissione esaminatrice delle denunce presentate per tali violazioni – Assenza di disposizioni procedurali che prevedano un gratuito patrocinio – Assenza di poteri esecutivi – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e a un processo equo – Assenza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47) (v. punti 56-59) Politica estera e di sicurezza comune – Competenza del giudice dell’Unione – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso avente ad oggetto atti od omissioni rientranti in tale politica – Atti od omissioni che si ricollegano direttamente alle scelte politiche o strategiche operate dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione nell’ambito di detta politica – Adeguatezza delle risorse assegnate a una missione dell'Unione – Esclusione [Art. 24, § 1, comma 2, TUE; art. 275, comma 1, TFUE; azione comune del Consiglio 2008/124/PESC, art. 3, d); decisione del Consiglio (PESC) 2018/856] (v. punti 70, 71) Politica estera e di sicurezza comune – Missioni civili dell’Unione europea – [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno derivante da atti ed omissioni del Consiglio, della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) – Mancata adozione di misure individuali relative alle situazioni particolari dei ricorrenti – Responsabilità esclusiva della missione [OSCURATO:PERSONA] – Assenza di imputabilità delle asserite omissioni al Consiglio, alla Commissione e al SEAE [Azione comune del Consiglio 2008/124/PESC, artt. 2, 3, 7, 8, 11 e 12; decisione del Consiglio (PESC) 2018/856] (v. punti 75-81, 103-105, 112) [OSCURATO:PERSONA] su rinvio della Corte, il Tribunale respinge il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e KD diretto ad ottenere il risarcimento del danno che esse ritengono di aver subito a seguito degli atti e delle omissioni imputati al Consiglio dell'Unione europea, alla Commissione europea e al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) nel contesto dell'attuazione dell'azione comune 2008/124 ( 1 ) relativa alla missione [OSCURATO:PERSONA], in particolare durante le indagini relative alla scomparsa e all'assassinio di loro familiari verificatisi in tale paese terzo nel 1999. Inserendosi nella linea della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ), l'ordinanza della Corte contribuisce a chiarire e consolidare i principi che regolano la responsabilità della missione [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio del suo mandato esecutivo. Le ricorrenti, KS e KD, sono parenti di persone torturate, uccise o scomparse in relazione ai crimini di guerra perpetrati in [OSCURATO:PERSONA] tra giugno e luglio 1999. Istituita ai sensi dell'azione comune 2008/124, la missione [OSCURATO:PERSONA] aveva segnatamente lo scopo di aiutare le istituzioni del [OSCURATO:PERSONA], le autorità giudiziarie e gli organismi preposti all'applicazione della legge a progredire verso la sostenibilità e la responsabilizzazione. Nel 2009, sulla base di tale azione comune, l'Unione ha istituito la commissione per il controllo del rispetto dei diritti umani (in prosieguo: la «commissione di controllo»), incaricata di esaminare le denunce presentate per violazioni dei diritti umani commesse dalla missione [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio del suo mandato. Giudicando accertate siffatte violazioni, la commissione di controllo poteva emettere raccomandazioni non vincolanti nei confronti del capomissione affinché quest'ultimo adottasse misure correttive. Pertanto, investita di denunce presentate da KS e KD, essa ha concluso, nei mesi di novembre 2015 e ottobre 2016, per la violazione di diversi diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») ( 3 ) e ha rivolto raccomandazioni al capomissione [OSCURATO:PERSONA] volte all'adozione di siffatte misure. Nel novembre 2021, con l'ordinanza KS e KD/Consiglio e a. ( 4 ), il Tribunale ha respinto, in considerazione della sua manifesta incompetenza a conoscerne, il ricorso per risarcimento, proposto dalle ricorrenti, diretto ad ottenere il risarcimento del danno che esse avrebbero subito a causa di diversi atti e omissioni del Consiglio, della Commissione, del SEAE e della missione [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini relative alla scomparsa e all'assassinio di loro familiari. Esso ha dichiarato, in sostanza, che il ricorso traeva origine da atti o comportamenti riguardanti questioni politiche o strategiche connesse alla definizione delle attività, delle priorità e delle risorse della missione [OSCURATO:PERSONA], nonché alla decisione di istituire la commissione di controllo nell'ambito di tale missione, rientranti nella politica estera e di sicurezza comune dell'Unione (in prosieguo: la «PESC»). Il Tribunale ha ricordato che il giudice dell'Unione non era competente ( 5 ), in linea di principio, né per quanto riguarda le disposizioni relative alla PESC né per quanto riguarda gli atti adottati sulla loro base, e ha ritenuto che le eccezioni a tale principio non fossero applicabili nel caso di specie. Investita delle impugnazioni proposte nel 2022 rispettivamente da KS e KD e dalla Commissione, la Corte, con la sentenza KS e KD/Consiglio e a. ( 6 ) (in prosieguo: la «sentenza su impugnazione»), ha parzialmente annullato l'ordinanza iniziale, nella parte in cui il Tribunale si era dichiarato manifestamente incompetente a conoscere di talune censure dedotte dalle ricorrenti, e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisse sulla ricevibilità e, se del caso, sul merito di tale ricorso. In parallelo, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 7 ), la Corte, chiamata a pronunciarsi su una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, ha dichiarato che l'articolo 16, paragrafo 5, dell'azione comune 2008/124 ( 8 ), ai sensi del quale «l’[OSCURATO:PERSONA] è competente per eventuali richieste di indennizzo e gli obblighi derivanti dall’attuazione del mandato a decorrere dal 15 giugno 2014, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest’ultimo si assume la responsabilità», doveva essere interpretato nel senso che precisava la data a decorrere dalla quale si doveva ritenere che la missione [OSCURATO:PERSONA] assumesse la responsabilità di ogni danno e di qualsiasi obbligo, presente o futuro, derivante dall’esecuzione della missione che le era stata affidata e, pertanto, che essa fosse surrogata in tal senso, a decorrere da tale data, nei diritti e negli obblighi dei soggetti precedentemente responsabili dell’esecuzione di tale missione, ad eccezione degli obblighi relativi ad una colpa grave commessa dal capomissione, di cui quest’ultimo assume la responsabilità. Giudizio del Tribunale In primo luogo, il Tribunale respinge la censura vertente, da un lato, sul fatto che l'assenza di indagini adeguate sulla scomparsa dei familiari delle ricorrenti, risultante dalla mancanza di personale adeguato della missione [OSCURATO:PERSONA], costituisce una violazione di taluni diritti fondamentali ( 9 ), commessa da detta missione, la cui responsabilità deve essere assunta congiuntamente o solidalmente dal Consiglio, dalla Commissione e dal SEAE, e, dall'altro, che tale violazione deriva da omissioni imputabili a tali istituzioni e a tale organo, in quanto questi ultimi non hanno garantito che detta missione disponesse di personale adeguato per esercitare il suo mandato. Il Tribunale ricorda che l'azione comune 2008/124 ( 10 ) trasferisce alla missione [OSCURATO:PERSONA], a decorrere dal 15 giugno 2014, in linea di principio, la responsabilità di qualsiasi denuncia e obbligo, presente o futuro, a titolo dell'esecuzione del suo mandato. Inoltre, come dichiarato dalla Corte nella sentenza su impugnazione, la capacità della missione [OSCURATO:PERSONA] di assumere personale costituisce un elemento della sua gestione quotidiana che rientra nell'esecuzione del suo mandato. Pertanto, il Tribunale conclude che l'asserita mancanza di personale adeguato deriverebbe da inadempimenti commessi nella gestione quotidiana della missione [OSCURATO:PERSONA], le cui conseguenze dannose, ammesso che siano dimostrate, rientrano nella responsabilità esclusiva di tale missione nell’esercizio del suo mandato esecutivo. Di conseguenza, nella misura in cui le ricorrenti lamentano inadempimenti nella gestione delle risorse umane della missione [OSCURATO:PERSONA], commessi da quest’ultima, nei confronti della quale il presente ricorso per risarcimento non è tuttavia diretto, il Tribunale rileva che la prima censura è viziata da un errore nella designazione del convenuto e deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile. Inoltre, nella misura in cui viene contestato al Consiglio, alla Commissione e al SEAE di non aver provveduto a che la missione [OSCURATO:PERSONA] disponesse di personale adeguato per esercitare il suo mandato, Il Tribunale rileva che, così come risulta dalla sentenza su impugnazione, tale compito incombe alla missione [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, esso respinge la censura in quanto manifestamente infondata in diritto data l'assenza di imputabilità delle asserite omissioni. In secondo luogo, il Tribunale respinge la censura vertente sul fatto che, creando e mantenendo la commissione di controllo senza consentirle di concedere il beneficio del gratuito patrocinio, senza dotarla di un potere di eseguire le sue decisioni e senza che sia offerto un mezzo di ricorso alle parti interessate a seguito delle violazioni constatate da tale commissione, il Consiglio, la Commissione e il SEAE avrebbero commesso una violazione del diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo ( 11 ). Il Tribunale dichiara che, anche supponendo che le modalità del ricorso alla commissione di controllo non soddisfino, di per sé, i requisiti del ricorso effettivo e del processo equo, tale circostanza non può indurlo ad accogliere tale censura, in quanto i ricorsi dinanzi a giudici dell'Unione costituiscono un mezzo di ricorso a disposizione delle ricorrenti a seguito delle violazioni constatate da detta commissione. Infatti, tale mezzo offre a queste ultime tutte le garanzie previste dalle disposizioni invocate, in particolare la possibilità di chiedere il beneficio del gratuito patrocinio e quella di ottenere una sentenza esecutiva avente autorità di cosa giudicata. In terzo luogo, il Tribunale respinge la censura vertente sul fatto che la persistente assenza di misure correttive idonee a porre rimedio alle violazioni constatate dalla commissione di controllo condurrebbe a una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione. Da un lato, esso respinge l'argomento delle ricorrenti secondo cui l'assenza di tali misure deriva dal persistente rifiuto del Consiglio, della Commissione e del SEAE di dotare la missione [OSCURATO:PERSONA] di personale adeguato. Esso ricorda che gli asseriti inadempimenti commessi nella gestione quotidiana di tale missione non possono essere imputati al Consiglio, alla Commissione e al SEAE, in quanto rientrano nell'esercizio del mandato esecutivo di tale missione e impegnano a tale titolo la responsabilità esclusiva di quest'ultima ( 12 ). Dall'altro lato, il Tribunale respinge l'argomento delle ricorrenti secondo cui il Consiglio, la Commissione e il SEAE si sarebbero astenuti dall'avvalersi del potere di indirizzo loro spettante nei confronti della missione [OSCURATO:PERSONA], in particolare omettendo di adottare misure individuali relative alle situazioni particolari delle ricorrenti. Esso osserva, alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 12 dell'azione comune 2008/124, che l'adozione di tali misure individuali esula dall'esercizio del controllo politico e della direzione strategica che incombono al Consiglio, alla Commissione e al SEAE tramite il comitato politico e di sicurezza (CPS) e il comandante civile dell'operazione della missione, in quanto, in particolare, il potere di indirizzo di cui quest'ultimo è investito si esercita sul piano strategico e non sul piano del teatro delle operazioni rientranti nell'attività del capomissione. In quarto luogo, il Tribunale respinge, per lo stesso motivo, la censura vertente su uno sviamento o su un abuso del potere esecutivo che sarebbero stati commessi dal Consiglio e dal SEAE, in quanto questi ultimi hanno affermato che la missione [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto del suo meglio per indagare sulla scomparsa dei familiari delle ricorrenti. Il Tribunale dichiara che, anche supponendo che tale affermazione debba essere considerata non come una valutazione di fatto priva di portata giuridica autonoma, bensì come una presa di posizione di carattere decisorio, che riflette il rifiuto del Consiglio e del SEAE di intervenire ai fini dell'adozione delle misure individuali relative alle situazioni particolari delle ricorrenti, un intervento del genere sarebbe estraneo alle competenze esercitate da tale istituzione e da tale organo in relazione alla missione [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, poiché l'adozione di siffatte misure individuali sfugge all'esercizio del controllo politico e della direzione strategica incombenti al Consiglio e al SEAE, le presunte prese di posizione di questi ultimi non possono essere considerate illegittime. ( 1 ) Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2008, L 42, pag. 92 ). ( 2 ) Sentenza del 24 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( 283/20 , EU:C:2022:126 ). ( 3 ) Firmata a Roma il 4 novembre 1950. ( 4 ) Ordinanza del 10 novembre 2021, KS e KD/Consiglio e a. ( 771/20 , EU:T:2021:798 ) (in prosieguo: l'«ordinanza iniziale»). ( 5 ) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE e dell'articolo 275, primo comma, TFUE. ( 6 ) Sentenza del 10 settembre 2024, KS e KD/Consiglio e a. ( 29/22 P e 44/22 P , EU:C:2024:725 ). ( 7 ) Punto 41. ( 8 ) Come modificato dalla decisione n. 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014 ( GU 2014, L 174, pag. 42 ). ( 9 ) Sanciti dagli articoli 2, 3 e 8 della CEDU e dagli articoli 2 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). ( 10 ) Articolo 16, paragrafo 5, dell'azione comune, come modificata dalla decisione 2014/349. ( 11 ) Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 13 della CEDU nonché articolo 47 della Carta. ( 12 ) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'azione comune 2008/124, come modificata dalla decisione 2014/349.