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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 33813/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2026 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NNNF13138-2026 - Udienza del 17/06/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto.

Letta la memoria tempestivamente depositata dal difensore dell'imputato, che tuttavia non contiene osservazioni utili a smentire le conclusioni di seguito illustrate.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della maturazione del termine di prescrizione dei reati contestati — è manifestamente infondato, atteso che la data di commissione del reato oggetto di contestazione (12 aprile 2018, come da capo di imputazione) ricade nell'ambito di operatività della c.d.

"Legge Orlando" (L. 103/2017); le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, infatti, che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175).

Inoltre, con sentenza n. 38 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Corte di Appello di Lecce che involgevano l'interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui la sospensione per il periodo massimo di un anno e sei mesi dalla scadenza del termine di deposito della sentenza di primo grado e di quella di appello continua ad applicarsi ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.

Ne consegue che al termine massimo di prescrizione — che sarebbe spirato il 17 maggio 2026 (tenuto conto del termine di anni sette e mesi sei e delle sospensioni per complessivi 217 giorni dovute ai rinvii del 25.3.20, del 22.3.21 e del 15.6.22) — deve aggiungersi il periodo di sospensione previsto dalla citata normativa, con conseguente slittamento del termine finale al

17.11.27. [OSCURATO:PERSONA] che la tesi sostenuta dal ricorrente — secondo cui la disciplina suddetta non si applica se la sentenza di primo grado sia stata emessa dopo l'entrata in vigore della

I. 150 del 2022 — non trova rispondenza nella giurisprudenza formatasi sul punto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammiss P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2026 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NNNF13138-2026 - Udienza del 17/06/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto. Letta la memoria tempestivamente depositata dal difensore dell'imputato, che tuttavia non contiene osservazioni utili a smentire le conclusioni di seguito illustrate. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della maturazione del termine di prescrizione dei reati contestati — è manifestamente infondato, atteso che la data di commissione del reato oggetto di contestazione (12 aprile 2018, come da capo di imputazione) ricade nell'ambito di operatività della c.d. "Legge Orlando" (L. 103/2017); le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, infatti, che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175). Inoltre, con sentenza n. 38 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Corte di Appello di Lecce che involgevano l'interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui la sospensione per il periodo massimo di un anno e sei mesi dalla scadenza del termine di deposito della sentenza di primo grado e di quella di appello continua ad applicarsi ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Ne consegue che al termine massimo di prescrizione — che sarebbe spirato il 17 maggio 2026 (tenuto conto del termine di anni sette e mesi sei e delle sospensioni per complessivi 217 giorni dovute ai rinvii del 25.3.20, del 22.3.21 e del 15.6.22) — deve aggiungersi il periodo di sospensione previsto dalla citata normativa, con conseguente slittamento del termine finale al 17.11.27. [OSCURATO:PERSONA] che la tesi sostenuta dal ricorrente — secondo cui la disciplina suddetta non si applica se la sentenza di primo grado sia stata emessa dopo l'entrata in vigore della I. 150 del 2022 — non trova rispondenza nella giurisprudenza formatasi sul punto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammiss P.Q.M
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