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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27386/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], FELICE Pietro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], SCRIMA Antonino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 27/5/2021 della Corte di appello di Palermo; processo nel quale è costituito parte civile [OSCURATO:PERSONA] Salvatore; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Scrima, la inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del Felice; uditi i difensori dei ricorrenti: avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno illustrato diffusamente i motivi di ricorso, dei quali hanno chiesto l'accoglimento, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Si procede nei confronti dei ricorrenti: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per concorso nel delitto di fraudolenta intestazione di beni e valori (art. 512 bis cod. pen., capo B), in relazione alle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., delle quali il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe titolare per un valore pari al conferimento di euro centomila, attribuite fittiziamente al [OSCURATO:PERSONA] (titolare apparente), al fine di eludere i provvedimenti di confisca di prevenzione.

Fatto commesso in Palermo il 9 luglio 2015; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il concorso nei delitti di estorsione consumata posti in continuazione (p.o. [OSCURATO:PERSONA]), aggravati dall'uso del metodo mafioso (capo E); fatti commessi in Carini, fino al 19 aprile 2016.

All'esito del giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano dichiarati responsabili dei reati di cui agli artt. cui agli artt. 81 cpv., 110, 512-bis cod. pen., loro contestati ai capi A) e B) della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione; erano quindi condannati: [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 629, 416-bis.1. cod. pen., contestato al capo E) e ritenuta la continuazione interna, erano condannati alla pena di anni sette di reclusione ed euro millesettecento di multa ciascuno, oltre le statuizioni accessorie e la condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

Si disponeva la confisca delle quote societarie di "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. e "Fenice store" s.r.l. sequestrate con provvedimento del 28 settembre 2017.

La Corte palermitana, rinnovata l'istruttoria dibattimentale, con la sentenza impugnata, assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato loro ascritto in concorso al capo A), perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, riduceva per il reato di cui al capo B la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni cinque di reclusione, anni quattro e mesi otto a [OSCURATO:PERSONA]; riconosciute le circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena ad anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro millecento di multa ciascuno.

Riduceva inoltre l'importo del risarcimento del danno, liquidato in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in euro 10.000,00 in proprio ed euro 5.000,00, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..

Alla riduzione della pena conseguiva l'eliminazione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], dello Scrima e del Felice della pena accessoria della interdizione legale e la sostituzione della interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell'interdizione per anni cinque.

Revocava la confisca delle quote societarie di [OSCURATO:SOCIETA]. e ne disponeva la restituzione agli aventi diritto.

La sentenza impugnata era nel resto confermata.Avverso tale pronuncia propongono ricorso gli imputati in epigrafe indicati, con atti sott-oscritti dai rispettivi difensori di fiducia, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti motivi:

1. [OSCURATO:PERSONA], capo B,

1.1. violazione della legge penale incriminatrice in riferimento alla riconosciuta responsabilità dell'imputato (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento al delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen.); con i motivi di gravame spesi nel merito era stata dedotta la assoluta carenza dimostrativa del "trasferimento" delle quote sociali e, prima ancora, dell'acquisto delle medesime quote (per un valore corrispondente a centomila euro) da parte del [OSCURATO:PERSONA];

1.2. vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà testuale e travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) in ordine al ruolo di dominus di fatto della società la [OSCURATO:PERSONA] a r.I., per la manifesta ed irrisolta contraddizione tra le fonti dichiarative assunte nel processo e per la aperta inconciliabilità delle dichiarazioni rese da costoro e le conversazioni intercettate intra alios, ove non è traccia o è traccia quanto mai equivoca della immissione di liquidità nella predetta compagine sociale da parte del [OSCURATO:PERSONA];

1.3. violazione della legge penale e vizi esiziali di motivazione, per mancanza del segno grafico (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), quanto all'immotivato cospicuo allontanamento della sanzione irrogata dal minimo edittale, oltre che per l'immotivato rigetto del richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. [OSCURATO:PERSONA], capo B,

2.1. omessa valutazione di prova decisiva e vizi esiziali di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità e travisamento delle prove del fatto (art. 606, comma 1, lett. d ed e, cod. proc. pen.), in relazione al ritenuto finanziamento del [OSCURATO:PERSONA] verso la società la [OSCURATO:PERSONA] a r.I..

La Corte territoriale ha sul puto ritenuto dimostrato (al di là del ragionevole dubbio) il detto conferimento per contanti, sulla base della prova dichiarativa offerta in dibattimento da [OSCURATO:PERSONA] (ritenuto dalla difesa non costante nel dichiarato), senza motivare in ordine alla dedotta contraddizione e non continuità della prova dichiarativa; travisando il contenuto della conversazione del 20 giugno 2016, intercettata tra Puccio e Marino; offrendo illogico accompagnamento argomentativo al rimborso spese ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto (poche diecine di euro) di pannelli per l'esercizio commerciale, equivocando sulle richieste di rimborso delle spese effettuate da [OSCURATO:PERSONA] per la società, equivocando ancora sul ruolo del Felice, che operava su indicazioni del [OSCURATO:PERSONA] e non del [OSCURATO:PERSONA], la motivazione sui punti dedotti è mancante e, quando appare, travisa apertamente il contenuto delle conversazioni; ignorando totalmente la relazione di consulenza tecnica "[OSCURATO:PERSONA]", che aveva minuziosamente ricostruito l'aspetto contabile e gli asseti societari della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; confinando nell'oblio il contenuto della deposizione dibattimentale del Sammaritano, che aveva ricostruito le vicende negoziali poste a base dell'iniziativa commerciale; travisando totalmente e comunque non apprezzando il chiaro ed univoco contenuto della conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 16 aprile 2016 "non siamo soci, ma amici", cui la Corte attribuisce apoditticamente un significato depistante; equivocando sul significato della cessione alla GAMAC mai realizzatosi;

2.2. vizi esiziali di motivazione in ordine alla stimata attendibilità del narrato ed affidabilità soggettiva del narrante [OSCURATO:PERSONA] sui poteri gestori attribuiti al [OSCURATO:PERSONA];

2.3. falsa applicazione della norma penale incriminatrice, per aver ritenuto rilevanti atti di gestione di fatto dell'attività commerciale gestita dalla società la [OSCURATO:PERSONA], laddove la norma incrimina atti di "trasferimento" e non di gestione amministrativa;

2.4. vizio di motivazione per mancanza del tratto grafico e violazione di legge in ordine alla dimensione sanzionatoria misurata in termini assai distanti dal minimo edittali e prossimi al massimo; i medesimi vizi attingono anche la decisione di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche;

2.5. ancora, i medesimi vizi sono denunziati quanto alla durata della pena accessoria inferta, dovendosi procedere ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 29 cod. pen.;

2.6. sempre gli stessi vizi sono denunziati quanto alla valutazione di confisca delle quote della [OSCURATO:PERSONA]; 2.7.-8.

Gli ultimi due motivi sono dedicati alla denunzia della inosservanza della legge processale, non avendo la Corte apprezzato le nullità della notifica degli avvisi di fissazione della udienza preliminare e del giudizio di appello, non operate presso il domicilio dichiarato dall'imputato all'atto della dimissione carceraria; 3.-4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] capo E (motivi sovrapponibili), 3-4.1. violazione della legge penale e vizi di motivazione, per mancanza e illogicità manifesta (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), la Corte territoriale nulla argomenta in ordine ai motivi di gravame spesi nel merito dal ricorrente per contestare la sussistenza di un preciso quadro probatorio posto a sostegno della decisione, tanto in ordine alla natura delle dazioni in denaro da [OSCURATO:PERSONA] a Scrima, quanto sulla prova della minaccia (esplicita o implicita che essa fosse), per di più proveniente da soggetti che non paiono affatto mafiosamente qualificati; nessuna argomentazione accompagna il significato da attribuire alla interruzione, assolutamente spontanea e potestativa, delle dazioni di denaro dal [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente.R 3-4.2.

Il medesimo deserto argomentativo viene dedotto con riferimento alla -aggravante del metodo mafioso, riconosciuta in assenza di qualsivoglia indice epifanico tratto dalla condotta o dalle qualità soggettive degli agenti.

5. All'udienza del 10 marzo 2023 -respinta, come da verbale di udienza, l'istanza di differimento proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rappresentato l'opportunità di attendere l'esito della decisione della Corte di appello di Caltanissetta (riservata all'udienza camerale del 10 febbraio 2023) sulla richiesta di revoca della misura di prevenzione patrimoniale (confisca della società che gestiva il centro commerciale ove operava l'azienda rientrante nel patrimonio della società, il cui fraudolento trasferimento è contestato al capo B) resasi definitiva il 12 novembre 2022, atteso che la norma indicata al capo B (art. 512 bis cod. pen.) incrimina il trasferimento di valori ad opera del soggetto obiettivamente sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale, a prescindere dalla effettiva applicazione della misura- sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte riservava la decisione in camera di consiglio, all'esito della quale dava lettura del dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] Deve preliminarmente rilevarsi la manifesta infondatezza degli ultimi due motivi di ricorso proposti in rito (errores in procedendo, inosservanza della legge processuale posta a pena di nullità) dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Sia il decreto di fissazione dell'udienza preliminare che l'avviso di fissazione della udienza di appello non risultano notificati presso il domicilio eletto dall'imputato; tuttavia, lo stesso è stato presente sia nel corso del giudizio di primo grado, che in quello di appello.

La notificazione ha pertanto raggiunto lo scopo ed ha consentito all'imputato di conoscere del processo e presenziare in udienza (Sez. 2, n. 48610 del 23/10/2019, Rv. 277932).

Fondati sono i motivi di ricorso svolti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tesi ad evidenziare deficit motivazionali esiziali della sentenza impugnata e falsa applicazione della legge penale nella identificazione degli elementi integranti il tipo oggetto di incriminazione; fondati sono, altresì, i motivi di ricorso svolti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali è stata denunziata mera apparenza della motivazione che sostiene il riconoscimento della aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen..

1. Il processo prende le mosse dal sequestro di prevenzione, del 20 luglio 2012, relativo a sette società e relativi patrimoni, diciassette immobili e numerose altre disponibilità finanziarie riferibili a [OSCURATO:PERSONA] (rinviato a giudizio per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e poi assolto, con sentenza irrevocabile) e ai suoi familiari; tra i beni sottoposti a vincolo era anche il centro commerciale della "[OSCURATO:PERSONA] & C." s.n.c., sito sulla SS. 113, a Carini, che constava di un supermercato e di una galleria di negozi. [OSCURATO:PERSONA] (assolto già in primo grado dai reati descritti ai capi C e D, non oggetto di impugnazione) veniva contestualmente nominato amministratore giudiziario.

Il 31 luglio 2012 Miserendino - con una prima comunicazione riservata - segnalava al Tribunale la presenza del [OSCURATO:PERSONA] all'interno dei locali oggetto di sequestro, nonostante le ripetute ammonizioni.

Era quindi adottato un provvedimento inibitorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], datato 3 agosto 2012, con cui si invitava anche l'amministratore giudiziario ad adottare tutte le misure necessarie per allontanare il [OSCURATO:PERSONA] dalla struttura.

Frattanto il Miserendino proponeva in affitto il centro commerciale, ricevendo un'offerta dalla "Bi.Mi." s.r.l. per il supermercato e, successivamente, da "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. per la galleria del centro commerciale.

La "Bi.Mi"s.r.l. era stata costituita il 19 settembre 2012, con un capitale di 10.000,00 euro, da [OSCURATO:PERSONA] (con il 10%) - moglie del [OSCURATO:PERSONA] - e [OSCURATO:PERSONA] (con il 90%), legale del medesimo [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di alcuni avvicendamenti societari, il capitale era stato poi ripartito come segue: 5.100,00 euro venivano conferiti dalla "GICAP" S.p.a. - società riferibile alla famiglia Capone, imprenditori messinesi operanti nell'ambito della grande distribuzione a marchio "Sidis" - mentre la restante parte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.I.; al 20 aprile 2016 il capitale sociale risultava essere stato aumentato a 200.000,00 euro, detenuti dalla sola "GICAP" S.p.a., di cui venivano versati solo 50.000,00 euro.

"[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. era stata costituita il 20 maggio 2008 dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale deteneva e versava la metà del capitale sociale (pari a 100.000,00 euro), mentre la parte residua veniva conferita dalla società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I.; quest'ultima, il 7.11.2012 cedeva dette quote a [OSCURATO:PERSONA] (il 20%), [OSCURATO:PERSONA] (il 20%) e [OSCURATO:PERSONA] (10%).

La composizione societaria permaneva invariata, almeno, sino al 20 dicembre 2016, sebbene nel frattempo [OSCURATO:PERSONA] fosse divenuto amministratore della società.

Il 6 febbraio 2013 era stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda fra la "[OSCURATO:PERSONA]" e la "Bi.Mi", che aveva ad oggetto il supermercato del centro; tale negozio interveniva previa autorizzazione del Tribunale di Palermo, emessa il 4 marzo 2013; al momento della stipula, il rappresentante legale della "Bi.Mi." era [OSCURATO:PERSONA].

La consegna dei locali dall'amministrazione giudiziaria all'affittuaria veniva realizzata il 12 giugno 2013, mentre il rapporto cessava l'8 aprile 2016, con risoluzione consensuale fra le parti, atteso che il volume d'affari era insufficiente per far fronte agli elevati costi di gestione.Il 6 giugno 2013 veniva sottoscritto un contratto tra "[OSCURATO:SOCIETA]" - nella persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] - e la "[OSCURATO:PERSONA]" per l'affitto della Galleria; anche in questo caso, la stipula era stata preceduta da una relazione del Miserendino e dalla autorizzazione del Tribunale.

In data 8 aprile 2016, contestualmente alla risoluzione del rapporto con la "Bi.Mi.", veniva stipulato - previa autorizzazione del Tribunale di Palermo, del 10 marzo 2016- un nuovo contratto di affitto avente a oggetto il solo supermercato, con la società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA].

La società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. era stata costituita il 9 luglio 2015, con un capitale sociale di 10.000,00 euro, conferito da "[OSCURATO:SOCIETA]" (per 3.400,00 euro) e in eguale misura (2.200,00 euro) da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; sede della società era il civico 80 di via [OSCURATO:PERSONA], a Palermo, luogo dove prima vi era una delle sedi della "[OSCURATO:PERSONA]", quando non era ancora sottoposta a sequestro. [OSCURATO:PERSONA], a seguito delle cessioni delle quote degli altri soci, il 29 aprile 2016 diveniva unica proprietaria di "[OSCURATO:PERSONA]".

Con l'ingresso della "[OSCURATO:PERSONA]", il supermercato del "centro Portobello" revocava l'insegna "CRAI" riferibile a [OSCURATO:PERSONA].

Nella direzione del "Portobello", dopo le dimissioni di [OSCURATO:PERSONA], rassegnate nel giugno 2016, alla "G.C.C." succedeva la società "Soluzioni per il cittadino" s.r.I., il cui amministratore unico era [OSCURATO:PERSONA].

In ultimo, con decreto del 16 marzo 2017, del Tribunale di Palermo, i beni del [OSCURATO:PERSONA] sottoposti a vincolo con provvedimento del 24 luglio 2012, divenivano oggetto di confisca (della cui revoca si discute, in questi mesi, a seguito della assoluzione irrevocabile del [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa).

Il Tribunale esponeva quindi il contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], dalla cui denuncia (25 marzo 2016) il procedimento aveva avuto origine. [OSCURATO:PERSONA], in forza del contratto stipulato il 6 febbraio 2014 era amministratore della società "GCC", direttore della galleria "Portobello" di Carini e amministratore del condominio che ricomprendeva anche il supermercato in gestione alla "Bi.Mi" ed aveva poi concluso i seguenti contratti con "[OSCURATO:SOCIETA]", dunque, con il [OSCURATO:PERSONA]: 1) il primo, in data 10 gennaio 2013, atteneva al solo progetto di "riconnmercializzazione" del centro commerciale ed era stato stipulato tra "[OSCURATO:SOCIETA]", quale mandante, e il [OSCURATO:PERSONA], quale mandatario, in quanto titolare della omonima ditta individuale; per quest'attività, ogni nuovo commerciante poteva accordarsi col [OSCURATO:PERSONA] per corrispondergli una cifra una tantum, mentre la società mandante avrebbe corrisposto al mandatario il 5% «sul montante netto dei canoni»;2) il secondo - del 6 febbraio 2014, anticipato da una proposta unilaterale del [OSCURATO:PERSONA] del primo febbraio - riguardava l'affidamento della gestione diretta della galleria affittata ad "[OSCURATO:SOCIETA]", a cui [OSCURATO:PERSONA] era deputato, unitamente all'amministrazione del condominio con il supermercato.

In questa sede, egli operava quale rappresentante legale della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I.; 3) il terzo afferiva al subaffitto - da parte del [OSCURATO:PERSONA], sempre per "G.C.C." - del bar della galleria.

Veniva stipulato il 29 gennaio 2015 e registrato il 2 febbraio 2015, con un canone mensile pattuito pari a euro 1.000,00 fino al 31 luglio 2015, di euro 1.500,00 fino al 31 gennaio 2016 e di euro 2.000,00 dal 2 febbraio 2016 in poi.

Cionondimeno, il rapporto cessava consensualmente con atto del 24 settembre 2015, registrato il 29 settembre 2015.

Nell'aprile 2016 era stipulato un nuovo contratto di affitto avente ad oggetto il solo supermercato, con la società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA].

Dal gennaio 2015, ossia quando le attività al Portobello erano divenute le uniche alle quali egli si dedicava, il [OSCURATO:PERSONA] denunciava di avere ivi constatato la presenza del [OSCURATO:PERSONA], limitata inizialmente a tre quattro volte a settimana, "per una mezz'oretta" a inizio mattina, e successivamente, nel 2016, quando alla Bi.Mi. nella gestione del supermercato era succeduta la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., la presenza di [OSCURATO:PERSONA] si era fatta costante, ed aveva appreso da [OSCURATO:PERSONA] - marito di una commerciante della galleria, conosciuto come uomo di fiducia del Ferdic- che la società era stata costituita da tre soci: oltre a [OSCURATO:PERSONA], vi era tale Sammaritano ed il medesimo [OSCURATO:PERSONA]; essi, all'uopo, avevano conferito un capitale di 100.000,00 euro l'uno. [OSCURATO:PERSONA] ricordava che [OSCURATO:PERSONA] era amico del [OSCURATO:PERSONA], con il quale si incontrava tutti i giorni al supermercato, ove i due discutevano quotidianamente e «alla luce del sole», della gestione dell'attività (parlando, ad esempio, della sistemazione della merce, delle luci e del personale).

Tanto il [OSCURATO:PERSONA] quanto il [OSCURATO:PERSONA] proseguiva il teste [OSCURATO:PERSONA] -sempre ben edotto circa ogni questione attinente alla gestione, nonché informato sulle riunioni con il Miserendino, pur non partecipandovi- si recavano nel suo ufficio per affrontare le questioni organizzative relative al centro commerciale; soprattutto il primo, anche in presenza del secondo, era solito impartirgli indicazioni sui bilanci della "G.C.C.".

Affermava, inoltre, che il [OSCURATO:PERSONA], suo malgrado, aveva altresì libero accesso a tutta la documentazione relativa al centro commerciale, che consultava liberamente presso l'ufficio del [OSCURATO:PERSONA].

A partire dall'aprile 2016 poi, l'ufficio del [OSCURATO:PERSONA], senza il suo previo consenso o concerto, era stato trasferito presso il "Ce.Di." di via [OSCURATO:PERSONA], a circa due km dal "Portobello"; il [OSCURATO:PERSONA] - presente anche il Felice - gli aveva, infatti, comunicato che da quel momento effettivo «responsabile della galleria facente funzioni di direttore sarebbe stato il signor [OSCURATO:PERSONA]», mentre lui avrebbe dovuto «fare solo, testuali parole, quattro spettacolini...».

Ciò, ad ogni modo, aveva determinato l'insorgenza di conflitti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva persino cominciato a diffamarlo, affermando pubblicamente che avesse distolto delle somme di pertinenza della "G.C.C." e minacciando di denunciarlo; dopodiché il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva «ridotto lo stipendio» di circa mille euro al mese. [OSCURATO:PERSONA] affermava che di tutte queste vicende, ed in particolare della costante presenza del [OSCURATO:PERSONA] presso il centro commerciale, aveva sempre informato il Miserendino.

Specificava che a seguito delle accuse rivolte al [OSCURATO:PERSONA], con cui rapporti si andavano via via incrinando anche per la manifestata insofferenza del [OSCURATO:PERSONA] alla costante presenza del [OSCURATO:PERSONA] presso il centro commerciale, si erano tenuti alcuni incontri presso lo studio dell'amministratore giudiziario, ove - presenti anche i legali del [OSCURATO:PERSONA] - si era dimostrata l'assoluta infondatezza delle accuse di distrazione di somme; piuttosto, gli eventuali ammanchi nelle casse della "G.C.C." erano conseguenti ai mancati pagamenti degli oneri da parte di alcuni operatori commerciali della galleria.

Riferiva che frattanto [OSCURATO:PERSONA] veniva trattato come effettivo proprietario ("veniva osannato da tutti") del centro commerciale; questi si era anche occupato della selezione di alcuni fornitori, tanto da determinare l'allontanamento del «braccio destro» del [OSCURATO:PERSONA] dal "Portobello", tale Graffe°, il quale si era rifiutato di operare ancora all'interno del centro, proprio per la costante presenza ed ingerenza del [OSCURATO:PERSONA].

Elencava poi il Tribunale gli esiti degli accertamenti di PG ed in particolare gli esiti dei servizi di osservazione, che rilevavano la effettiva presenza del [OSCURATO:PERSONA] in sei occasioni nel 2016 ed in cinque occasioni nel 2017.

Riportava, ancora, il Tribunale gli esiti delle dichiarazioni dei testi escussi, ossia dei soggetti vicini al [OSCURATO:PERSONA] (Graffe° Vincenzo, [OSCURATO:PERSONA]), al [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), degli esercenti del Portobello ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), e dei dipendenti del centro commerciale "Portobello" ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

Il Tribunale riteneva che alle prove dichiarative si saldassero le numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali, debitamente trascritte.

Tra le numerose riportava quelle conversazioni nelle quali emergevano chiare le interlocuzioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il cui oggetto era la gestione del Portobello, dalle quali risultava inequivoco il fattivo contributo alla gestione prestato da quest'ultimo nel periodo dall'aprile al mese di ottobre del 2016.Riportava, ancora, le conversazioni intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti legati al centro Commerciale e tra questi il [OSCURATO:PERSONA], il Felice, l'Impallari, il Sammaritano, con i quali il primo si intratteneva su aspetti organizzativi o comunque legati alle attività del Centro commerciale, o nei quali i predetti coinvolgevano, ai medesimi fini, il [OSCURATO:PERSONA].

Così riassunte le risultanze processuali, dopo aver esposto le ragioni a discolpa, espresse nei relativi esami (di [OSCURATO:PERSONA], che non si è sottoposto ad esame, con il consenso delle parti è stato acquisito l'interrogatorio), quanto ai capi A) e B), il Tribunale concludeva che nel corso dell'istruttoria fosse emersa in modo incontrovertibile la titolarità sostanziale, quantomeno pro quota in capo a [OSCURATO:PERSONA] tanto della società "[OSCURATO:SOCIETA]", quanto della "[OSCURATO:PERSONA]".

Faceva discendere tale convincimento anzitutto dal narrato del [OSCURATO:PERSONA] il cui contenuto suggellava il rinnovato e conclamato dominio del proposto sul "Portobello", consolidatosi a cavallo fra il 2015 e il principio dell'anno 2016, per trovare piena realizzazione nell'aprile dello stesso anno, a partire dalla risoluzione del contratto di affitto fra l'amministrazione giudiziaria e la "Bi.Mi.".

Riteneva elemento di certo rilievo il conferimento di denaro (100.000,00 euro), da parte del proposto, nelle casse di "[OSCURATO:PERSONA]".

Sottolineava che di ciò si avrebbe contezza anzitutto sulla scorta delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] de relato, la quale aveva a sua volta appreso dal Felice la qualità di socio occulto del [OSCURATO:PERSONA]; circostanza che riteneva corroborata da una delle più significative conversazioni captate, (n. 3659 del 20/6/2016), quando [OSCURATO:PERSONA] affermava: «l'incasso se lo dividono tutte... i due fratelli [ovverosia i Sammaritano, ndr.] e i due soci [...] ma [OSCURATO:PERSONA] ha messo 100 mila euro contanti».

In merito, sottolineava come il Marino - e solo lui - affermasse di aver appreso tale circostanza dal [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] si mostrava consapevole della cosa a prescindere dalle affermazioni del direttore [OSCURATO:PERSONA].

Riteneva, inoltre, in merito al conferimento in questione, che nulla provasse la consulenza tecnica di parte (a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA]) che aveva esaminato partitamente i flussi di cassa di "[OSCURATO:SOCIETA]", mentre poi nulla aveva detto in merito a "[OSCURATO:PERSONA]" se non affermare apoditticamente che il capitale era stato conferito solo dai soci.

In ultimo, riteneva indicativo di un modus agendi illecito, la riscontrata circostanza di una sistematica attività di interposizione di persone nelle attività societarie che coinvolgevano il [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari, sebbene solo l'imputato, fra essi, fosse - per sua stessa ammissione e come, ad ogni modo, emergeva dalle prove esaminate - effettivamente impegnato nell'attività di gestione delle medesime.

Dalle intercettazioni captate emergeva poi l'esercizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] di poteri e prerogative tipici del dominus in relazione al "Portobello" che non potevano confondersi con il sostegno assicurato ad un amico di vecchia data, ovvero con - l'aspettativa di rientrare in possesso dei propri beni.

In dieci punti il Tribunale (pagg. 88-91 della sentenza) enucleava poi gli elementi probatori sintomatici della comune gestione tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle molteplici attività di gestione poste in essere da quest'ultimo.

1.2. La Corte palermitana, investita dalle impugnazioni delle parti, confermava l'accertamento della responsabilità in ordine alla contestata fittizia intestazione a membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA] della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., ritenendo non dirimenti gli argomenti di contrasto (alla ipotesi d'accusa) posti dalle difese con i motivi di gravame.

In particolare, la Corte riteneva giuridicamente integrato il tipo, descritto dalla norma incriminatrice come "attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità", attesa la intervenuta dimostrazione processuale dell'affitto del ramo d'azienda (supermercato) alla "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. (nel 2016), riconducibile per un terzo del capitale sociale a [OSCURATO:PERSONA], subentrata alla "Bi-.Mi." nella gestione dell'attività commerciale (pag. 32 sent. app. terzo cpv.).

La Corte dà, quindi, per assunto che la fattispecie incriminatrice resta integrata non solo dal perfezionamento di atti traslativi, ma anche dalla acquisizione della gestione di fatto di un bene-valore, ossia da un rapporto di mera signoria di fatto con esso, tale da ripristinare, attraverso la formale apparenza di terzietà del bene, un rapporto diretto, ma non trasparente con il bene ablato.

2. Orbene, ritiene il Collegio che, per un verso, la sentenza impugnata non offra congrua risposta argomentativa ai travisamenti ed alle omissioni segnalati dalla difesa con i motivi di gravame, per altro verso la lettura del "tipo" offerta dalla Corte territoriale, in termini oppositivi a quelli proposti con gli argomenti di impugnazione, appare fuorviante e di fatto capovolge i termini della incriminazione:

2.1. Il primo punto critico della sentenza impugnata attiene alla stimata attendibilità del narrato proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] (direttore della struttura commerciale estromesso dalla gestione [OSCURATO:PERSONA]); aspetto questo meso pesantemente in discussione proprio in ordine alla sua fonte di conoscenza della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe conferito nella "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. euro 100.000 in moneta contante.

Mentre nella denuncia presentata alla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] dichiara che tale circostanza fosse oggetto di una sua supposizione, in dibattimento afferma che fonte di tale conoscenza era [OSCURATO:PERSONA].

Chiamato a chiarire, [OSCURATO:PERSONA] afferma in dibattimento che la specifica circostanza, sebbene riferita oralmente, non era stata verbalizzata in sede di denunzia dall'uff.le di polizia giudiziaria.

Costui, sentito in dibattimento, ha tuttavia chiarito che la denuncia fu presentata dal [OSCURATO:PERSONA] già scritta, mentre nei successivi incontri investigativi ogni affermazione del [OSCURATO:PERSONA] fu pedissequamente verbalizzata.

La Corte di merito, investita con i motivi di gravame della non sanata discrasia in ordine alla fonte di conoscenza di quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA], elude il tema.

La motivazione è dunque omessa su punto decisivo della valutazione di attendibilità del narrato testimoniale.

2.2. Il secondo punto dolente riguarda la lettura offerta dalla Corte al segmento di dialogo intercettato il 20 giugno 2016 tra due addetti alla sicurezza del centro commerciale (Puccio e Marino).

I due interloquiscono sulla voce corrente in ambito aziendale relativa al conferimento per contanti del [OSCURATO:PERSONA] nella "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I.; mentre Marino certamente afferma di averlo appreso dal [OSCURATO:PERSONA] (dunque dalla stessa fonte incostante e contraddittoria di cui si è detto al punto 2.1.), Puccio risponde "eh, lui dice così", laddove per la Corte "lui" sarebbe lo stesso [OSCURATO:PERSONA], salvo poi precisare "ma non ne so niente".

Orbene, al di là della qualità della informazione carpita attraverso lo strumento intercettivo (che non appare in sé idoneo a trasformare, come un moderno [OSCURATO:PERSONA], in "verbo rivelato" quella che sembra più una "voce corrente nel pubblico"), la Corte di merito non spiega affatto perché quel "lui" sarebbe da individuare nello stesso [OSCURATO:PERSONA].

La lettura che offre il giudice del merito del colloquio intercettato appare pertanto decisamente lontana dal senso comune della espressione fatto palese dal dialogo.

Ricorre travisamento evidente della prova intercettiva (sul tema di recente v.

Sez. 6, n. 7496 del 15/1/2021, ric.

Padovano, in motiv. pag. 11-12), con la conseguente illogicità manifesta della soluzione interpretativa eletta.

2.3. Ancora, manifestamente illogica e travisante appare la motivazione della Corte in ordine alle attività gestionali ed ai modestissimi acquisti anticipati per contanti dal [OSCURATO:PERSONA], per conto di [OSCURATO:PERSONA], dai quali la Corte argomenta (diversamente da quanto esprime la fonte intercettiva) un diretto ed intenso interessamento gestionale del [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA].

2.4. Del pari è a dirsi per la assoluta svalutazione della consulenza [OSCURATO:PERSONA], svolta su incarico della difesa in primo grado.

La relazione di c.t. riferiva della assoluta regolarità contabile della documentazione esaminata e della assenza di indicazioni diverse da quelle trascritte in ordine al finanziamento delle quote sociali.

La Corte ignora del tutto l'apporto consulenziale.

Né dà conto di quanto riferito dal teste Sammaritano, che aveva ricordato le circostanze del finanziamento CRAI ricevuto dalla società per intervenire nella amministrazione gestionale del supermercato.

2.5. Infine, la Corte svaluta il contenuto della conversazione intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) nel corso della quale entrambi convengono sul fatto che, a dispetto delle voci correnti nel pubblico, "non siamo soci, ma solo amici ...".

Tale affermazione, a parere della Corte, non sarebbe genuina, ma usata dai conversanti proprio al fine di depistare l'azione degli inquirenti.

Il che è ben possibile, ma la Corte avrebbe dovuto anche spiegare su quale elemento informativo fondava tale convincimento; in primo luogo -perché i colloquianti dovevano essere edotti dell'attività di captazione in corso.

In assenza di indizi in proposito la svalutazione del dato probatorio appare frutto di mera illazione.

3. Detto della evidenza di plurimi vizi esiziali di motivazione che affliggono il sostegno argonnentativo della decisione qui impugnata, va pure sgombrato il campo dalla ravvisata rilevanza decisiva (ove dimostrata) di atti gestionali ai fini della integrazione della condotta tipica.

3.1. L'art. 512 bis cod. pen. -che, in virtù del principio della "riserva di codice" enfaticamente scolpito all'art. 3 bis del codice penale, ha avvinto alla sistematica codicistica il delitto già previsto dall'art. 12 quinquies

I. 356/1992- sanziona, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la condotta di "chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere .....".

Dunque, a prescindere dal dolo specifico (eludere la mannaia delle misure di prevenzione patrimoniali: Sez. 6, n. 49832 del 19/4/2018, Rv. 274286; Sez. 2, n. 45080 del 14/10/2021, Rv. 282437) evidente nella fattispecie concreta, ove mai la condotta materiale fosse dimostrata, la descrizione della fattispecie astratta evoca un concetto di azione genericamente traslativa "attribuisce ad altri", sostenuta da intenti paludanti o comunque simulatori "fittiziamente", avente ad oggetto non solo diritti reali, ma "denaro, beni o altre utilità", quindi certamente anche diritti di credito o quote di partecipazione ad enti o persone giuridiche.

La descrizione, per quanto volutamente generica, non sembra però poter avvincere alla penalità (secondo l'accezione minimalista di extrema ratio che informa di sé anche il principio della riserva di codice) anche gli atti di mera gestione, che nessun effetto traslativo producono (sul punto v.

Sez. 2, n. 29633 del 28/5/2019, Rv. 276733), con essi infatti non si "attribuisce", ma al più si delega, si nomina, si conferisce mandato, cioè si permane pur sempre nella titolarità (di fatto e di diritto) del bene-valore.

Se ne deduce che, a tutto voler concedere in ordine alla prova del fatto, l'aver assunto su di sé compiti gestionali non pare poter integrare il "tipo" recentemente avvinto alla sistematica codicistica (si veda, in tema di società commerciali aventi scopo di lucro: Sez. 3, n. 23335, del 28/1/2021, Rv. 281589; Sez. 2, n. 20769/2014, n.m.; Sez. 6, n. 37375/2014, Rv. 261655).

4. Ma vi é di più: nel giudizio di merito si assume dimostrato (con i limiti di cui si è ampiamente discettato poco sopra) che l'agente ([OSCURATO:PERSONA]) avesse assunto o volesse assumere (prendendo il sopravvento su [OSCURATO:PERSONA] e gli altri soci) la gestione operativa della società "[OSCURATO:PERSONA]", così rendendo palese la sua qualità di dominus del ramo d'azienda condotto dalla società della quale è socio occulto (il che, per inciso, è esattamente l'inverso di quanto la norma vorrebbe reprimere); tuttavia, a ben vedere, non è questa la condotta che il legislatore intende sanzionare; il fatto-reato deve infatti ritenersi integrato quando il titolare del diritto sul bene-valore "attribuisce ad altri la titolarità o la disponibilità ...

", e tanto non è quanto accaduto, giacché (anche a voler dar credito alle voci correnti nel pubblico) la società è stata costituita prevalentemente con capitali appartenenti a persone diverse da [OSCURATO:PERSONA] (per 2/3), dunque si tratta di conferimenti effettivi e non fittizi (anche in ipotesi d'accusa), che non hanno prodotto alcuna "attribuzione" ad altri, non essendo neppure ipotizzato che i conferimenti altrui (quelli testimoniati dalle voci correnti nel pubblico) traessero fonte dalle disponibilità finanziarie del [OSCURATO:PERSONA].

Lo schermo nella intestazione di quote e rappresentanza delle compagini di fatto in titolarità del soggetto passibile di prevenzione patrimoniale (Sez. 2, n. 45080, del 14/10/2021, Rv. 282437) non poteva dunque realizzarsi, neppure in ipotesi, per effetto della condotta contestata.

5. Ebbene, sugli argomenti sviluppati già nel merito con i motivi di gravame, la Corte territoriale si è limitata a ripetere le non esaustive ragioni opposte in sentenza dal Tribunale, così concretamente eludendo i temi oggetto di ragionevole impugnazione.

5.1. La fondatezza dei motivi di ricorso (assorbiti gli atri motivi che afferiscono alla misura sanzionatoria, principale ed accessoria) impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per nuovo giudizio, come per l'aggravante mafiosa contestata al capo E, ad altra sezione della Corte di appello di provenienza.

5.2. Deve respingersi la richiesta di annullamento tombale, avanzata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], in quanto il reato, contestato al capo B come consumato il 9 luglio 2015, si prescriverà (in ragione delle due cause determinanti sospensione del corso della prescrizione, per 64 e 42 giorni) il 25 aprile del 2023, data successiva alla decisione.

6. Quanto alla fattispecie estorsiva descritta al capo E e contestata ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in concorso, i motivi di ricorso spesi in tema di affermazione della responsabilità per il fatto contestato attingono aspetti afferenti la valutazione della prova, attentamente scrutinati dalla Corte di merito nella conformità verticale del giudizio di responsabilità.

E' rimasto nel merito accertato che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha, in diverse e cadenzate occasioni versato ai postulanti la somma mensile richiesta, che non poteva trovare altra lecita giustificazione.

La ipotizzata regalia per la mediazione svolta nella individuazione del contraente (impresa di vigilanza) (( non risulta fondata che su mere ipotesi, non sostenute da alcuna decisiva persuasività.

I motivi di ricorso spesi sul punto sono dunque inammissibili perché con essi si prospetta alla Corte di legittimità una differente ipotesi alternativa (Sez. 2, n. 3817 del 9/10/2019, dep. 2020, Rv. 278237).

6.1. Fondato è viceversa il secondo motivo di ricorso proposto da entrambe le difese (Scrima e Felice) in relazione alla aggravante del metodo mafioso contestata al capo E. La Corte ha riconosciuto nella modalità della domanda estorsiva (avente cadenza mensile e richiesta quale corrispettivo per assicurare all'imprenditore commerciale protezione nel territorio caratterizzato da alta densità mafiosa, ancorché proveniente da soggetti non legati ad alcuna consorteria mafiosa) i tratti del metodo mafioso; ma sul punto sembra ricorrere equivoco.

La domanda estorsiva non sembrerebbe sostenuta dalla paventata "assicurazione" da rischi territoriali, né i postulanti avrebbero mai evocato una retrospettiva lugubre, dichiarando di agire su mandato di entità diverse.

Sul punto occorrerà dunque spendere un più profondo sforzo argomentativo, dovendo il giudice del merito almeno indagare sulla misura della coercizione avvertita dalla vittima, come proveniente solo da soggetti individuati o, piuttosto, da persone che spendevano una "potestà impositiva territoriale" aliunde formata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe e MONT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], FELICE Pietro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], SCRIMA Antonino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 27/5/2021 della Corte di appello di Palermo; processo nel quale è costituito parte civile [OSCURATO:PERSONA] Salvatore; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Scrima, la inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del Felice; uditi i difensori dei ricorrenti: avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno illustrato diffusamente i motivi di ricorso, dei quali hanno chiesto l'accoglimento, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Si procede nei confronti dei ricorrenti: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per concorso nel delitto di fraudolenta intestazione di beni e valori (art. 512 bis cod. pen., capo B), in relazione alle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., delle quali il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe titolare per un valore pari al conferimento di euro centomila, attribuite fittiziamente al [OSCURATO:PERSONA] (titolare apparente), al fine di eludere i provvedimenti di confisca di prevenzione. Fatto commesso in Palermo il 9 luglio 2015; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il concorso nei delitti di estorsione consumata posti in continuazione (p.o. [OSCURATO:PERSONA]), aggravati dall'uso del metodo mafioso (capo E); fatti commessi in Carini, fino al 19 aprile 2016. All'esito del giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano dichiarati responsabili dei reati di cui agli artt. cui agli artt. 81 cpv., 110, 512-bis cod. pen., loro contestati ai capi A) e B) della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione; erano quindi condannati: [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 629, 416-bis.1. cod. pen., contestato al capo E) e ritenuta la continuazione interna, erano condannati alla pena di anni sette di reclusione ed euro millesettecento di multa ciascuno, oltre le statuizioni accessorie e la condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. Si disponeva la confisca delle quote societarie di "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. e "Fenice store" s.r.l. sequestrate con provvedimento del 28 settembre 2017. La Corte palermitana, rinnovata l'istruttoria dibattimentale, con la sentenza impugnata, assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato loro ascritto in concorso al capo A), perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, riduceva per il reato di cui al capo B la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni cinque di reclusione, anni quattro e mesi otto a [OSCURATO:PERSONA]; riconosciute le circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena ad anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro millecento di multa ciascuno. Riduceva inoltre l'importo del risarcimento del danno, liquidato in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in euro 10.000,00 in proprio ed euro 5.000,00, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. Alla riduzione della pena conseguiva l'eliminazione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], dello Scrima e del Felice della pena accessoria della interdizione legale e la sostituzione della interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell'interdizione per anni cinque. Revocava la confisca delle quote societarie di [OSCURATO:SOCIETA]. e ne disponeva la restituzione agli aventi diritto. La sentenza impugnata era nel resto confermata.Avverso tale pronuncia propongono ricorso gli imputati in epigrafe indicati, con atti sott-oscritti dai rispettivi difensori di fiducia, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti motivi: 1. [OSCURATO:PERSONA], capo B, 1.1. violazione della legge penale incriminatrice in riferimento alla riconosciuta responsabilità dell'imputato (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento al delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen.); con i motivi di gravame spesi nel merito era stata dedotta la assoluta carenza dimostrativa del "trasferimento" delle quote sociali e, prima ancora, dell'acquisto delle medesime quote (per un valore corrispondente a centomila euro) da parte del [OSCURATO:PERSONA]; 1.2. vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà testuale e travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) in ordine al ruolo di dominus di fatto della società la [OSCURATO:PERSONA] a r.I., per la manifesta ed irrisolta contraddizione tra le fonti dichiarative assunte nel processo e per la aperta inconciliabilità delle dichiarazioni rese da costoro e le conversazioni intercettate intra alios, ove non è traccia o è traccia quanto mai equivoca della immissione di liquidità nella predetta compagine sociale da parte del [OSCURATO:PERSONA]; 1.3. violazione della legge penale e vizi esiziali di motivazione, per mancanza del segno grafico (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), quanto all'immotivato cospicuo allontanamento della sanzione irrogata dal minimo edittale, oltre che per l'immotivato rigetto del richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. [OSCURATO:PERSONA], capo B, 2.1. omessa valutazione di prova decisiva e vizi esiziali di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità e travisamento delle prove del fatto (art. 606, comma 1, lett. d ed e, cod. proc. pen.), in relazione al ritenuto finanziamento del [OSCURATO:PERSONA] verso la società la [OSCURATO:PERSONA] a r.I.. La Corte territoriale ha sul puto ritenuto dimostrato (al di là del ragionevole dubbio) il detto conferimento per contanti, sulla base della prova dichiarativa offerta in dibattimento da [OSCURATO:PERSONA] (ritenuto dalla difesa non costante nel dichiarato), senza motivare in ordine alla dedotta contraddizione e non continuità della prova dichiarativa; travisando il contenuto della conversazione del 20 giugno 2016, intercettata tra Puccio e Marino; offrendo illogico accompagnamento argomentativo al rimborso spese ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto (poche diecine di euro) di pannelli per l'esercizio commerciale, equivocando sulle richieste di rimborso delle spese effettuate da [OSCURATO:PERSONA] per la società, equivocando ancora sul ruolo del Felice, che operava su indicazioni del [OSCURATO:PERSONA] e non del [OSCURATO:PERSONA], la motivazione sui punti dedotti è mancante e, quando appare, travisa apertamente il contenuto delle conversazioni; ignorando totalmente la relazione di consulenza tecnica "[OSCURATO:PERSONA]", che aveva minuziosamente ricostruito l'aspetto contabile e gli asseti societari della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; confinando nell'oblio il contenuto della deposizione dibattimentale del Sammaritano, che aveva ricostruito le vicende negoziali poste a base dell'iniziativa commerciale; travisando totalmente e comunque non apprezzando il chiaro ed univoco contenuto della conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 16 aprile 2016 "non siamo soci, ma amici", cui la Corte attribuisce apoditticamente un significato depistante; equivocando sul significato della cessione alla GAMAC mai realizzatosi; 2.2. vizi esiziali di motivazione in ordine alla stimata attendibilità del narrato ed affidabilità soggettiva del narrante [OSCURATO:PERSONA] sui poteri gestori attribuiti al [OSCURATO:PERSONA]; 2.3. falsa applicazione della norma penale incriminatrice, per aver ritenuto rilevanti atti di gestione di fatto dell'attività commerciale gestita dalla società la [OSCURATO:PERSONA], laddove la norma incrimina atti di "trasferimento" e non di gestione amministrativa; 2.4. vizio di motivazione per mancanza del tratto grafico e violazione di legge in ordine alla dimensione sanzionatoria misurata in termini assai distanti dal minimo edittali e prossimi al massimo; i medesimi vizi attingono anche la decisione di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche; 2.5. ancora, i medesimi vizi sono denunziati quanto alla durata della pena accessoria inferta, dovendosi procedere ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 29 cod. pen.; 2.6. sempre gli stessi vizi sono denunziati quanto alla valutazione di confisca delle quote della [OSCURATO:PERSONA]; 2.7.-8. Gli ultimi due motivi sono dedicati alla denunzia della inosservanza della legge processale, non avendo la Corte apprezzato le nullità della notifica degli avvisi di fissazione della udienza preliminare e del giudizio di appello, non operate presso il domicilio dichiarato dall'imputato all'atto della dimissione carceraria; 3.-4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] capo E (motivi sovrapponibili), 3-4.1. violazione della legge penale e vizi di motivazione, per mancanza e illogicità manifesta (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), la Corte territoriale nulla argomenta in ordine ai motivi di gravame spesi nel merito dal ricorrente per contestare la sussistenza di un preciso quadro probatorio posto a sostegno della decisione, tanto in ordine alla natura delle dazioni in denaro da [OSCURATO:PERSONA] a Scrima, quanto sulla prova della minaccia (esplicita o implicita che essa fosse), per di più proveniente da soggetti che non paiono affatto mafiosamente qualificati; nessuna argomentazione accompagna il significato da attribuire alla interruzione, assolutamente spontanea e potestativa, delle dazioni di denaro dal [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente.R 3-4.2. Il medesimo deserto argomentativo viene dedotto con riferimento alla -aggravante del metodo mafioso, riconosciuta in assenza di qualsivoglia indice epifanico tratto dalla condotta o dalle qualità soggettive degli agenti. 5. All'udienza del 10 marzo 2023 -respinta, come da verbale di udienza, l'istanza di differimento proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rappresentato l'opportunità di attendere l'esito della decisione della Corte di appello di Caltanissetta (riservata all'udienza camerale del 10 febbraio 2023) sulla richiesta di revoca della misura di prevenzione patrimoniale (confisca della società che gestiva il centro commerciale ove operava l'azienda rientrante nel patrimonio della società, il cui fraudolento trasferimento è contestato al capo B) resasi definitiva il 12 novembre 2022, atteso che la norma indicata al capo B (art. 512 bis cod. pen.) incrimina il trasferimento di valori ad opera del soggetto obiettivamente sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale, a prescindere dalla effettiva applicazione della misura- sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte riservava la decisione in camera di consiglio, all'esito della quale dava lettura del dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] Deve preliminarmente rilevarsi la manifesta infondatezza degli ultimi due motivi di ricorso proposti in rito (errores in procedendo, inosservanza della legge processuale posta a pena di nullità) dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Sia il decreto di fissazione dell'udienza preliminare che l'avviso di fissazione della udienza di appello non risultano notificati presso il domicilio eletto dall'imputato; tuttavia, lo stesso è stato presente sia nel corso del giudizio di primo grado, che in quello di appello. La notificazione ha pertanto raggiunto lo scopo ed ha consentito all'imputato di conoscere del processo e presenziare in udienza (Sez. 2, n. 48610 del 23/10/2019, Rv. 277932). Fondati sono i motivi di ricorso svolti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tesi ad evidenziare deficit motivazionali esiziali della sentenza impugnata e falsa applicazione della legge penale nella identificazione degli elementi integranti il tipo oggetto di incriminazione; fondati sono, altresì, i motivi di ricorso svolti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali è stata denunziata mera apparenza della motivazione che sostiene il riconoscimento della aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen.. 1. Il processo prende le mosse dal sequestro di prevenzione, del 20 luglio 2012, relativo a sette società e relativi patrimoni, diciassette immobili e numerose altre disponibilità finanziarie riferibili a [OSCURATO:PERSONA] (rinviato a giudizio per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e poi assolto, con sentenza irrevocabile) e ai suoi familiari; tra i beni sottoposti a vincolo era anche il centro commerciale della "[OSCURATO:PERSONA] & C." s.n.c., sito sulla SS. 113, a Carini, che constava di un supermercato e di una galleria di negozi. [OSCURATO:PERSONA] (assolto già in primo grado dai reati descritti ai capi C e D, non oggetto di impugnazione) veniva contestualmente nominato amministratore giudiziario. Il 31 luglio 2012 Miserendino - con una prima comunicazione riservata - segnalava al Tribunale la presenza del [OSCURATO:PERSONA] all'interno dei locali oggetto di sequestro, nonostante le ripetute ammonizioni. Era quindi adottato un provvedimento inibitorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], datato 3 agosto 2012, con cui si invitava anche l'amministratore giudiziario ad adottare tutte le misure necessarie per allontanare il [OSCURATO:PERSONA] dalla struttura. Frattanto il Miserendino proponeva in affitto il centro commerciale, ricevendo un'offerta dalla "Bi.Mi." s.r.l. per il supermercato e, successivamente, da "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. per la galleria del centro commerciale. La "Bi.Mi"s.r.l. era stata costituita il 19 settembre 2012, con un capitale di 10.000,00 euro, da [OSCURATO:PERSONA] (con il 10%) - moglie del [OSCURATO:PERSONA] - e [OSCURATO:PERSONA] (con il 90%), legale del medesimo [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di alcuni avvicendamenti societari, il capitale era stato poi ripartito come segue: 5.100,00 euro venivano conferiti dalla "GICAP" S.p.a. - società riferibile alla famiglia Capone, imprenditori messinesi operanti nell'ambito della grande distribuzione a marchio "Sidis" - mentre la restante parte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.I.; al 20 aprile 2016 il capitale sociale risultava essere stato aumentato a 200.000,00 euro, detenuti dalla sola "GICAP" S.p.a., di cui venivano versati solo 50.000,00 euro. "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. era stata costituita il 20 maggio 2008 dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale deteneva e versava la metà del capitale sociale (pari a 100.000,00 euro), mentre la parte residua veniva conferita dalla società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I.; quest'ultima, il 7.11.2012 cedeva dette quote a [OSCURATO:PERSONA] (il 20%), [OSCURATO:PERSONA] (il 20%) e [OSCURATO:PERSONA] (10%). La composizione societaria permaneva invariata, almeno, sino al 20 dicembre 2016, sebbene nel frattempo [OSCURATO:PERSONA] fosse divenuto amministratore della società. Il 6 febbraio 2013 era stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda fra la "[OSCURATO:PERSONA]" e la "Bi.Mi", che aveva ad oggetto il supermercato del centro; tale negozio interveniva previa autorizzazione del Tribunale di Palermo, emessa il 4 marzo 2013; al momento della stipula, il rappresentante legale della "Bi.Mi." era [OSCURATO:PERSONA]. La consegna dei locali dall'amministrazione giudiziaria all'affittuaria veniva realizzata il 12 giugno 2013, mentre il rapporto cessava l'8 aprile 2016, con risoluzione consensuale fra le parti, atteso che il volume d'affari era insufficiente per far fronte agli elevati costi di gestione.Il 6 giugno 2013 veniva sottoscritto un contratto tra "[OSCURATO:SOCIETA]" - nella persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] - e la "[OSCURATO:PERSONA]" per l'affitto della Galleria; anche in questo caso, la stipula era stata preceduta da una relazione del Miserendino e dalla autorizzazione del Tribunale. In data 8 aprile 2016, contestualmente alla risoluzione del rapporto con la "Bi.Mi.", veniva stipulato - previa autorizzazione del Tribunale di Palermo, del 10 marzo 2016- un nuovo contratto di affitto avente a oggetto il solo supermercato, con la società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]. La società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. era stata costituita il 9 luglio 2015, con un capitale sociale di 10.000,00 euro, conferito da "[OSCURATO:SOCIETA]" (per 3.400,00 euro) e in eguale misura (2.200,00 euro) da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; sede della società era il civico 80 di via [OSCURATO:PERSONA], a Palermo, luogo dove prima vi era una delle sedi della "[OSCURATO:PERSONA]", quando non era ancora sottoposta a sequestro. [OSCURATO:PERSONA], a seguito delle cessioni delle quote degli altri soci, il 29 aprile 2016 diveniva unica proprietaria di "[OSCURATO:PERSONA]". Con l'ingresso della "[OSCURATO:PERSONA]", il supermercato del "centro Portobello" revocava l'insegna "CRAI" riferibile a [OSCURATO:PERSONA]. Nella direzione del "Portobello", dopo le dimissioni di [OSCURATO:PERSONA], rassegnate nel giugno 2016, alla "G.C.C." succedeva la società "Soluzioni per il cittadino" s.r.I., il cui amministratore unico era [OSCURATO:PERSONA]. In ultimo, con decreto del 16 marzo 2017, del Tribunale di Palermo, i beni del [OSCURATO:PERSONA] sottoposti a vincolo con provvedimento del 24 luglio 2012, divenivano oggetto di confisca (della cui revoca si discute, in questi mesi, a seguito della assoluzione irrevocabile del [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa). Il Tribunale esponeva quindi il contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], dalla cui denuncia (25 marzo 2016) il procedimento aveva avuto origine. [OSCURATO:PERSONA], in forza del contratto stipulato il 6 febbraio 2014 era amministratore della società "GCC", direttore della galleria "Portobello" di Carini e amministratore del condominio che ricomprendeva anche il supermercato in gestione alla "Bi.Mi" ed aveva poi concluso i seguenti contratti con "[OSCURATO:SOCIETA]", dunque, con il [OSCURATO:PERSONA]: 1) il primo, in data 10 gennaio 2013, atteneva al solo progetto di "riconnmercializzazione" del centro commerciale ed era stato stipulato tra "[OSCURATO:SOCIETA]", quale mandante, e il [OSCURATO:PERSONA], quale mandatario, in quanto titolare della omonima ditta individuale; per quest'attività, ogni nuovo commerciante poteva accordarsi col [OSCURATO:PERSONA] per corrispondergli una cifra una tantum, mentre la società mandante avrebbe corrisposto al mandatario il 5% «sul montante netto dei canoni»;2) il secondo - del 6 febbraio 2014, anticipato da una proposta unilaterale del [OSCURATO:PERSONA] del primo febbraio - riguardava l'affidamento della gestione diretta della galleria affittata ad "[OSCURATO:SOCIETA]", a cui [OSCURATO:PERSONA] era deputato, unitamente all'amministrazione del condominio con il supermercato. In questa sede, egli operava quale rappresentante legale della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I.; 3) il terzo afferiva al subaffitto - da parte del [OSCURATO:PERSONA], sempre per "G.C.C." - del bar della galleria. Veniva stipulato il 29 gennaio 2015 e registrato il 2 febbraio 2015, con un canone mensile pattuito pari a euro 1.000,00 fino al 31 luglio 2015, di euro 1.500,00 fino al 31 gennaio 2016 e di euro 2.000,00 dal 2 febbraio 2016 in poi. Cionondimeno, il rapporto cessava consensualmente con atto del 24 settembre 2015, registrato il 29 settembre 2015. Nell'aprile 2016 era stipulato un nuovo contratto di affitto avente ad oggetto il solo supermercato, con la società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]. Dal gennaio 2015, ossia quando le attività al Portobello erano divenute le uniche alle quali egli si dedicava, il [OSCURATO:PERSONA] denunciava di avere ivi constatato la presenza del [OSCURATO:PERSONA], limitata inizialmente a tre quattro volte a settimana, "per una mezz'oretta" a inizio mattina, e successivamente, nel 2016, quando alla Bi.Mi. nella gestione del supermercato era succeduta la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., la presenza di [OSCURATO:PERSONA] si era fatta costante, ed aveva appreso da [OSCURATO:PERSONA] - marito di una commerciante della galleria, conosciuto come uomo di fiducia del Ferdic- che la società era stata costituita da tre soci: oltre a [OSCURATO:PERSONA], vi era tale Sammaritano ed il medesimo [OSCURATO:PERSONA]; essi, all'uopo, avevano conferito un capitale di 100.000,00 euro l'uno. [OSCURATO:PERSONA] ricordava che [OSCURATO:PERSONA] era amico del [OSCURATO:PERSONA], con il quale si incontrava tutti i giorni al supermercato, ove i due discutevano quotidianamente e «alla luce del sole», della gestione dell'attività (parlando, ad esempio, della sistemazione della merce, delle luci e del personale). Tanto il [OSCURATO:PERSONA] quanto il [OSCURATO:PERSONA] proseguiva il teste [OSCURATO:PERSONA] -sempre ben edotto circa ogni questione attinente alla gestione, nonché informato sulle riunioni con il Miserendino, pur non partecipandovi- si recavano nel suo ufficio per affrontare le questioni organizzative relative al centro commerciale; soprattutto il primo, anche in presenza del secondo, era solito impartirgli indicazioni sui bilanci della "G.C.C.". Affermava, inoltre, che il [OSCURATO:PERSONA], suo malgrado, aveva altresì libero accesso a tutta la documentazione relativa al centro commerciale, che consultava liberamente presso l'ufficio del [OSCURATO:PERSONA]. A partire dall'aprile 2016 poi, l'ufficio del [OSCURATO:PERSONA], senza il suo previo consenso o concerto, era stato trasferito presso il "Ce.Di." di via [OSCURATO:PERSONA], a circa due km dal "Portobello"; il [OSCURATO:PERSONA] - presente anche il Felice - gli aveva, infatti, comunicato che da quel momento effettivo «responsabile della galleria facente funzioni di direttore sarebbe stato il signor [OSCURATO:PERSONA]», mentre lui avrebbe dovuto «fare solo, testuali parole, quattro spettacolini...». Ciò, ad ogni modo, aveva determinato l'insorgenza di conflitti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva persino cominciato a diffamarlo, affermando pubblicamente che avesse distolto delle somme di pertinenza della "G.C.C." e minacciando di denunciarlo; dopodiché il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva «ridotto lo stipendio» di circa mille euro al mese. [OSCURATO:PERSONA] affermava che di tutte queste vicende, ed in particolare della costante presenza del [OSCURATO:PERSONA] presso il centro commerciale, aveva sempre informato il Miserendino. Specificava che a seguito delle accuse rivolte al [OSCURATO:PERSONA], con cui rapporti si andavano via via incrinando anche per la manifestata insofferenza del [OSCURATO:PERSONA] alla costante presenza del [OSCURATO:PERSONA] presso il centro commerciale, si erano tenuti alcuni incontri presso lo studio dell'amministratore giudiziario, ove - presenti anche i legali del [OSCURATO:PERSONA] - si era dimostrata l'assoluta infondatezza delle accuse di distrazione di somme; piuttosto, gli eventuali ammanchi nelle casse della "G.C.C." erano conseguenti ai mancati pagamenti degli oneri da parte di alcuni operatori commerciali della galleria. Riferiva che frattanto [OSCURATO:PERSONA] veniva trattato come effettivo proprietario ("veniva osannato da tutti") del centro commerciale; questi si era anche occupato della selezione di alcuni fornitori, tanto da determinare l'allontanamento del «braccio destro» del [OSCURATO:PERSONA] dal "Portobello", tale Graffe°, il quale si era rifiutato di operare ancora all'interno del centro, proprio per la costante presenza ed ingerenza del [OSCURATO:PERSONA]. Elencava poi il Tribunale gli esiti degli accertamenti di PG ed in particolare gli esiti dei servizi di osservazione, che rilevavano la effettiva presenza del [OSCURATO:PERSONA] in sei occasioni nel 2016 ed in cinque occasioni nel 2017. Riportava, ancora, il Tribunale gli esiti delle dichiarazioni dei testi escussi, ossia dei soggetti vicini al [OSCURATO:PERSONA] (Graffe° Vincenzo, [OSCURATO:PERSONA]), al [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), degli esercenti del Portobello ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), e dei dipendenti del centro commerciale "Portobello" ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Il Tribunale riteneva che alle prove dichiarative si saldassero le numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali, debitamente trascritte. Tra le numerose riportava quelle conversazioni nelle quali emergevano chiare le interlocuzioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il cui oggetto era la gestione del Portobello, dalle quali risultava inequivoco il fattivo contributo alla gestione prestato da quest'ultimo nel periodo dall'aprile al mese di ottobre del 2016.Riportava, ancora, le conversazioni intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti legati al centro Commerciale e tra questi il [OSCURATO:PERSONA], il Felice, l'Impallari, il Sammaritano, con i quali il primo si intratteneva su aspetti organizzativi o comunque legati alle attività del Centro commerciale, o nei quali i predetti coinvolgevano, ai medesimi fini, il [OSCURATO:PERSONA]. Così riassunte le risultanze processuali, dopo aver esposto le ragioni a discolpa, espresse nei relativi esami (di [OSCURATO:PERSONA], che non si è sottoposto ad esame, con il consenso delle parti è stato acquisito l'interrogatorio), quanto ai capi A) e B), il Tribunale concludeva che nel corso dell'istruttoria fosse emersa in modo incontrovertibile la titolarità sostanziale, quantomeno pro quota in capo a [OSCURATO:PERSONA] tanto della società "[OSCURATO:SOCIETA]", quanto della "[OSCURATO:PERSONA]". Faceva discendere tale convincimento anzitutto dal narrato del [OSCURATO:PERSONA] il cui contenuto suggellava il rinnovato e conclamato dominio del proposto sul "Portobello", consolidatosi a cavallo fra il 2015 e il principio dell'anno 2016, per trovare piena realizzazione nell'aprile dello stesso anno, a partire dalla risoluzione del contratto di affitto fra l'amministrazione giudiziaria e la "Bi.Mi.". Riteneva elemento di certo rilievo il conferimento di denaro (100.000,00 euro), da parte del proposto, nelle casse di "[OSCURATO:PERSONA]". Sottolineava che di ciò si avrebbe contezza anzitutto sulla scorta delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] de relato, la quale aveva a sua volta appreso dal Felice la qualità di socio occulto del [OSCURATO:PERSONA]; circostanza che riteneva corroborata da una delle più significative conversazioni captate, (n. 3659 del 20/6/2016), quando [OSCURATO:PERSONA] affermava: «l'incasso se lo dividono tutte... i due fratelli [ovverosia i Sammaritano, ndr.] e i due soci [...] ma [OSCURATO:PERSONA] ha messo 100 mila euro contanti». In merito, sottolineava come il Marino - e solo lui - affermasse di aver appreso tale circostanza dal [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] si mostrava consapevole della cosa a prescindere dalle affermazioni del direttore [OSCURATO:PERSONA]. Riteneva, inoltre, in merito al conferimento in questione, che nulla provasse la consulenza tecnica di parte (a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA]) che aveva esaminato partitamente i flussi di cassa di "[OSCURATO:SOCIETA]", mentre poi nulla aveva detto in merito a "[OSCURATO:PERSONA]" se non affermare apoditticamente che il capitale era stato conferito solo dai soci. In ultimo, riteneva indicativo di un modus agendi illecito, la riscontrata circostanza di una sistematica attività di interposizione di persone nelle attività societarie che coinvolgevano il [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari, sebbene solo l'imputato, fra essi, fosse - per sua stessa ammissione e come, ad ogni modo, emergeva dalle prove esaminate - effettivamente impegnato nell'attività di gestione delle medesime. Dalle intercettazioni captate emergeva poi l'esercizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] di poteri e prerogative tipici del dominus in relazione al "Portobello" che non potevano confondersi con il sostegno assicurato ad un amico di vecchia data, ovvero con - l'aspettativa di rientrare in possesso dei propri beni. In dieci punti il Tribunale (pagg. 88-91 della sentenza) enucleava poi gli elementi probatori sintomatici della comune gestione tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle molteplici attività di gestione poste in essere da quest'ultimo. 1.2. La Corte palermitana, investita dalle impugnazioni delle parti, confermava l'accertamento della responsabilità in ordine alla contestata fittizia intestazione a membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA] della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., ritenendo non dirimenti gli argomenti di contrasto (alla ipotesi d'accusa) posti dalle difese con i motivi di gravame. In particolare, la Corte riteneva giuridicamente integrato il tipo, descritto dalla norma incriminatrice come "attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità", attesa la intervenuta dimostrazione processuale dell'affitto del ramo d'azienda (supermercato) alla "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. (nel 2016), riconducibile per un terzo del capitale sociale a [OSCURATO:PERSONA], subentrata alla "Bi-.Mi." nella gestione dell'attività commerciale (pag. 32 sent. app. terzo cpv.). La Corte dà, quindi, per assunto che la fattispecie incriminatrice resta integrata non solo dal perfezionamento di atti traslativi, ma anche dalla acquisizione della gestione di fatto di un bene-valore, ossia da un rapporto di mera signoria di fatto con esso, tale da ripristinare, attraverso la formale apparenza di terzietà del bene, un rapporto diretto, ma non trasparente con il bene ablato. 2. Orbene, ritiene il Collegio che, per un verso, la sentenza impugnata non offra congrua risposta argomentativa ai travisamenti ed alle omissioni segnalati dalla difesa con i motivi di gravame, per altro verso la lettura del "tipo" offerta dalla Corte territoriale, in termini oppositivi a quelli proposti con gli argomenti di impugnazione, appare fuorviante e di fatto capovolge i termini della incriminazione: 2.1. Il primo punto critico della sentenza impugnata attiene alla stimata attendibilità del narrato proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] (direttore della struttura commerciale estromesso dalla gestione [OSCURATO:PERSONA]); aspetto questo meso pesantemente in discussione proprio in ordine alla sua fonte di conoscenza della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe conferito nella "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. euro 100.000 in moneta contante. Mentre nella denuncia presentata alla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] dichiara che tale circostanza fosse oggetto di una sua supposizione, in dibattimento afferma che fonte di tale conoscenza era [OSCURATO:PERSONA]. Chiamato a chiarire, [OSCURATO:PERSONA] afferma in dibattimento che la specifica circostanza, sebbene riferita oralmente, non era stata verbalizzata in sede di denunzia dall'uff.le di polizia giudiziaria. Costui, sentito in dibattimento, ha tuttavia chiarito che la denuncia fu presentata dal [OSCURATO:PERSONA] già scritta, mentre nei successivi incontri investigativi ogni affermazione del [OSCURATO:PERSONA] fu pedissequamente verbalizzata. La Corte di merito, investita con i motivi di gravame della non sanata discrasia in ordine alla fonte di conoscenza di quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA], elude il tema. La motivazione è dunque omessa su punto decisivo della valutazione di attendibilità del narrato testimoniale. 2.2. Il secondo punto dolente riguarda la lettura offerta dalla Corte al segmento di dialogo intercettato il 20 giugno 2016 tra due addetti alla sicurezza del centro commerciale (Puccio e Marino). I due interloquiscono sulla voce corrente in ambito aziendale relativa al conferimento per contanti del [OSCURATO:PERSONA] nella "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I.; mentre Marino certamente afferma di averlo appreso dal [OSCURATO:PERSONA] (dunque dalla stessa fonte incostante e contraddittoria di cui si è detto al punto 2.1.), Puccio risponde "eh, lui dice così", laddove per la Corte "lui" sarebbe lo stesso [OSCURATO:PERSONA], salvo poi precisare "ma non ne so niente". Orbene, al di là della qualità della informazione carpita attraverso lo strumento intercettivo (che non appare in sé idoneo a trasformare, come un moderno [OSCURATO:PERSONA], in "verbo rivelato" quella che sembra più una "voce corrente nel pubblico"), la Corte di merito non spiega affatto perché quel "lui" sarebbe da individuare nello stesso [OSCURATO:PERSONA]. La lettura che offre il giudice del merito del colloquio intercettato appare pertanto decisamente lontana dal senso comune della espressione fatto palese dal dialogo. Ricorre travisamento evidente della prova intercettiva (sul tema di recente v. Sez. 6, n. 7496 del 15/1/2021, ric. Padovano, in motiv. pag. 11-12), con la conseguente illogicità manifesta della soluzione interpretativa eletta. 2.3. Ancora, manifestamente illogica e travisante appare la motivazione della Corte in ordine alle attività gestionali ed ai modestissimi acquisti anticipati per contanti dal [OSCURATO:PERSONA], per conto di [OSCURATO:PERSONA], dai quali la Corte argomenta (diversamente da quanto esprime la fonte intercettiva) un diretto ed intenso interessamento gestionale del [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Del pari è a dirsi per la assoluta svalutazione della consulenza [OSCURATO:PERSONA], svolta su incarico della difesa in primo grado. La relazione di c.t. riferiva della assoluta regolarità contabile della documentazione esaminata e della assenza di indicazioni diverse da quelle trascritte in ordine al finanziamento delle quote sociali. La Corte ignora del tutto l'apporto consulenziale. Né dà conto di quanto riferito dal teste Sammaritano, che aveva ricordato le circostanze del finanziamento CRAI ricevuto dalla società per intervenire nella amministrazione gestionale del supermercato. 2.5. Infine, la Corte svaluta il contenuto della conversazione intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) nel corso della quale entrambi convengono sul fatto che, a dispetto delle voci correnti nel pubblico, "non siamo soci, ma solo amici ...". Tale affermazione, a parere della Corte, non sarebbe genuina, ma usata dai conversanti proprio al fine di depistare l'azione degli inquirenti. Il che è ben possibile, ma la Corte avrebbe dovuto anche spiegare su quale elemento informativo fondava tale convincimento; in primo luogo -perché i colloquianti dovevano essere edotti dell'attività di captazione in corso. In assenza di indizi in proposito la svalutazione del dato probatorio appare frutto di mera illazione. 3. Detto della evidenza di plurimi vizi esiziali di motivazione che affliggono il sostegno argonnentativo della decisione qui impugnata, va pure sgombrato il campo dalla ravvisata rilevanza decisiva (ove dimostrata) di atti gestionali ai fini della integrazione della condotta tipica. 3.1. L'art. 512 bis cod. pen. -che, in virtù del principio della "riserva di codice" enfaticamente scolpito all'art. 3 bis del codice penale, ha avvinto alla sistematica codicistica il delitto già previsto dall'art. 12 quinquies I. 356/1992- sanziona, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la condotta di "chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere .....". Dunque, a prescindere dal dolo specifico (eludere la mannaia delle misure di prevenzione patrimoniali: Sez. 6, n. 49832 del 19/4/2018, Rv. 274286; Sez. 2, n. 45080 del 14/10/2021, Rv. 282437) evidente nella fattispecie concreta, ove mai la condotta materiale fosse dimostrata, la descrizione della fattispecie astratta evoca un concetto di azione genericamente traslativa "attribuisce ad altri", sostenuta da intenti paludanti o comunque simulatori "fittiziamente", avente ad oggetto non solo diritti reali, ma "denaro, beni o altre utilità", quindi certamente anche diritti di credito o quote di partecipazione ad enti o persone giuridiche. La descrizione, per quanto volutamente generica, non sembra però poter avvincere alla penalità (secondo l'accezione minimalista di extrema ratio che informa di sé anche il principio della riserva di codice) anche gli atti di mera gestione, che nessun effetto traslativo producono (sul punto v. Sez. 2, n. 29633 del 28/5/2019, Rv. 276733), con essi infatti non si "attribuisce", ma al più si delega, si nomina, si conferisce mandato, cioè si permane pur sempre nella titolarità (di fatto e di diritto) del bene-valore. Se ne deduce che, a tutto voler concedere in ordine alla prova del fatto, l'aver assunto su di sé compiti gestionali non pare poter integrare il "tipo" recentemente avvinto alla sistematica codicistica (si veda, in tema di società commerciali aventi scopo di lucro: Sez. 3, n. 23335, del 28/1/2021, Rv. 281589; Sez. 2, n. 20769/2014, n.m.; Sez. 6, n. 37375/2014, Rv. 261655). 4. Ma vi é di più: nel giudizio di merito si assume dimostrato (con i limiti di cui si è ampiamente discettato poco sopra) che l'agente ([OSCURATO:PERSONA]) avesse assunto o volesse assumere (prendendo il sopravvento su [OSCURATO:PERSONA] e gli altri soci) la gestione operativa della società "[OSCURATO:PERSONA]", così rendendo palese la sua qualità di dominus del ramo d'azienda condotto dalla società della quale è socio occulto (il che, per inciso, è esattamente l'inverso di quanto la norma vorrebbe reprimere); tuttavia, a ben vedere, non è questa la condotta che il legislatore intende sanzionare; il fatto-reato deve infatti ritenersi integrato quando il titolare del diritto sul bene-valore "attribuisce ad altri la titolarità o la disponibilità ... ", e tanto non è quanto accaduto, giacché (anche a voler dar credito alle voci correnti nel pubblico) la società è stata costituita prevalentemente con capitali appartenenti a persone diverse da [OSCURATO:PERSONA] (per 2/3), dunque si tratta di conferimenti effettivi e non fittizi (anche in ipotesi d'accusa), che non hanno prodotto alcuna "attribuzione" ad altri, non essendo neppure ipotizzato che i conferimenti altrui (quelli testimoniati dalle voci correnti nel pubblico) traessero fonte dalle disponibilità finanziarie del [OSCURATO:PERSONA]. Lo schermo nella intestazione di quote e rappresentanza delle compagini di fatto in titolarità del soggetto passibile di prevenzione patrimoniale (Sez. 2, n. 45080, del 14/10/2021, Rv. 282437) non poteva dunque realizzarsi, neppure in ipotesi, per effetto della condotta contestata. 5. Ebbene, sugli argomenti sviluppati già nel merito con i motivi di gravame, la Corte territoriale si è limitata a ripetere le non esaustive ragioni opposte in sentenza dal Tribunale, così concretamente eludendo i temi oggetto di ragionevole impugnazione. 5.1. La fondatezza dei motivi di ricorso (assorbiti gli atri motivi che afferiscono alla misura sanzionatoria, principale ed accessoria) impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per nuovo giudizio, come per l'aggravante mafiosa contestata al capo E, ad altra sezione della Corte di appello di provenienza. 5.2. Deve respingersi la richiesta di annullamento tombale, avanzata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], in quanto il reato, contestato al capo B come consumato il 9 luglio 2015, si prescriverà (in ragione delle due cause determinanti sospensione del corso della prescrizione, per 64 e 42 giorni) il 25 aprile del 2023, data successiva alla decisione. 6. Quanto alla fattispecie estorsiva descritta al capo E e contestata ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in concorso, i motivi di ricorso spesi in tema di affermazione della responsabilità per il fatto contestato attingono aspetti afferenti la valutazione della prova, attentamente scrutinati dalla Corte di merito nella conformità verticale del giudizio di responsabilità. E' rimasto nel merito accertato che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha, in diverse e cadenzate occasioni versato ai postulanti la somma mensile richiesta, che non poteva trovare altra lecita giustificazione. La ipotizzata regalia per la mediazione svolta nella individuazione del contraente (impresa di vigilanza) (( non risulta fondata che su mere ipotesi, non sostenute da alcuna decisiva persuasività. I motivi di ricorso spesi sul punto sono dunque inammissibili perché con essi si prospetta alla Corte di legittimità una differente ipotesi alternativa (Sez. 2, n. 3817 del 9/10/2019, dep. 2020, Rv. 278237). 6.1. Fondato è viceversa il secondo motivo di ricorso proposto da entrambe le difese (Scrima e Felice) in relazione alla aggravante del metodo mafioso contestata al capo E. La Corte ha riconosciuto nella modalità della domanda estorsiva (avente cadenza mensile e richiesta quale corrispettivo per assicurare all'imprenditore commerciale protezione nel territorio caratterizzato da alta densità mafiosa, ancorché proveniente da soggetti non legati ad alcuna consorteria mafiosa) i tratti del metodo mafioso; ma sul punto sembra ricorrere equivoco. La domanda estorsiva non sembrerebbe sostenuta dalla paventata "assicurazione" da rischi territoriali, né i postulanti avrebbero mai evocato una retrospettiva lugubre, dichiarando di agire su mandato di entità diverse. Sul punto occorrerà dunque spendere un più profondo sforzo argomentativo, dovendo il giudice del merito almeno indagare sulla misura della coercizione avvertita dalla vittima, come proveniente solo da soggetti individuati o, piuttosto, da persone che spendevano una "potestà impositiva territoriale" aliunde formata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe e MONT
Sentenza Cassazione n. 27386/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris