CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25402/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], giudicando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Patti, ha confermato il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'estorsione di cui al capo D), ha escluso l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen. e ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nellamisura di anni quattro di reclusione ed euro 600 di multa e a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa; ha, inoltre, revocato le pene accessorie perpetue e applicato l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono un unico ricorso per cassazione deducendo tre motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 2.1.Violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e vizi della motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'estorsione di cui al capo D), fondato su un ragionamento presuntivo analogo a quello censurato dalla sentenza rescindente, ancorato al dato, di per sé equivoco, relativo al fatto che prima dell'incendio dei tubi, mai contestato ad [OSCURATO:PERSONA], i due imputati avevano chiesto all'imprenditore di affidare loro il trasporto dei materiali. Si sostiene, infatti, che mancano elementi per "comunicare" al ricorrente le intenzioni e la condotta tenuta dal figlio al quale solo è stato contestato l'incendio. 2.2. Vizi della motivazione con riferimento alla ritenuta aggravante del metodo mafioso, in quanto: i) lo stesso imprenditore Puglisi ha escluso di essere stato minacciato dai due ricorrenti; ii) non è possibile desumere detta aggravante dal solo contesto geografico in cui sono avvenute le condotte. 2.3. Violazione del divieto di reformatio in peius nella determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto agli imputati in quanto la Corte territoriale ha determinato la pena base in misura superiore di un anno a quella determinata dal Giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. La sentenza impugnata non è riuscita a colmare le carenze della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], già stigmatizzate dalla sentenza rescindente. Nessuno degli elementi valorizzati in motivazione, riesce, infatti, a dimostrare che l'imputato fosse stato reso edotto delle intenzioni del figlio e che abbia apportato un contributo, anche solo morale, alla realizzazione della condotta estorsiva . La sentenza impugnata, riproponendo, di fatto, il medesimo ragionamento deduttivo già censurato dalla sentenza rescindente, si è limitata a porre l'accento sulla comunanza di interessi economici tra i due imputati. Tale argomento, 2tuttavia, come già affermato da questa Corte con la sentenza di annullamento (Sez. 2, n. 40778 del 13/5/2016), appare equivoco e inidoneo ad escludere che la condotta estorsiva sia stata frutto di una iniziativa esclusiva del figlio [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.Poiché non appaiono necessari ulteriori accertamenti di merito, non emergendo dalle sentenze di merito alcun elemento sintomatico del contributo di [OSCURATO:PERSONA] alla commissione dell'estorsione, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del predetto imputato per non aver commesso il fatto. 2. Il secondo motivo, valutabile solo in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, trattandosi di un punto della decisione divenuto irrevocabile a seguito del rigetto della relativa doglianza da parte della sentenza rescindente (si veda, al riguardo, il punto 3.3. della motivazione). 3. Il terzo motivo è fondato. La sentenza impugnata, pur escludendo l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen. ha rideterminato la pena base (in misura pari ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 675 di multa) in misura superiore a quella determinata con la sentenza di primo grado (pari ad anni tre e mesi sei ed euro 450 ). Va, a tale riguardo, ribadito che nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066; Sez. 2, n. 17585 del 23/03/2023, Cordì, Rv. 284531; Sez. 2, n. 41933 del 03/04/2017, Brajdic, Rv. 271182). 3.1. Alla luce di tali considerazioni, va, dunque, disposto l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q. P.Q.Mad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 22 maggio 2026 [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] D: be, a-Tril ccione [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA] 7 LUG 2026TL FU', [OSCURATO:PERSONA] Dott. useppiita Cirime 4