CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 19069/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che T5Ticiuso cniedendt Il-P:e. conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 20/01/2021 del Tribunale di Roma, con cui era dichiarata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in concorso rispettivamente contestati, ed erano condannati il primo alla pena di anni sei di reclusione ed euro 200.000 di multa e il secondo alla pena di anni sei di reclusione ed euro 180.000 di multa. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Col primo motivo di impugnazione la difesa si duole del mancato riconoscimento - con ordinanza di rigetto della richiesta di rinvio in data 19/01/2022 - del legittimo impedimento a comparire dell'imputato per sospetto Covid nell'ambito del nucleo familiare. Osserva che il mancato riconoscimento di detto impedimento precludeva a [OSCURATO:PERSONA] di partecipare all'udienza del 19 gennaio 2022, alla quale aveva intenzione di rendere dichiarazioni sui fatti di causa, con evidente vulnus al diritto di difesa. 2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. relativo al divieto del bis in idem interstatale, con conseguente improcedibilità dell'azione penale afferente il giudizio pendente in Italia, nonché difetto assoluto di motivazione in ordine al profilo della doppia incriminazione del medesimo fatto. Rileva il difensore che sin dal primo grado di giudizio aveva dedotto la pendenza per il medesimo di altro giudizio dinanzi all'[OSCURATO:PERSONA] della Repubblica di Croazia e precisamente davanti al Tribunale comunale di Rijeka (Fiume); e che tale eccezione processuale non era stata poi coltivata con l'appello, ma in limine del giudizio di appello con produzione documentale dell'invito a comparire dell'imputato dinanzi all'autorità giudiziaria straniera. Osserva che, comunque, la giurisprudenza di legittimità ha affermato la rilevabilità d'ufficio dell'improcedibilità dell'azione penale per violazione del divieto di bis in idem nazionale ed internazionale. Evidenzia la difesa che dagli atti del presente processo risulta che l'imputato era arrestato in flagranza del reato in materia di immigrazione clandestina proprio in territorio croato, in quanto sorpreso alla guida di un furgone al cui interno erano trasportate persone di nazionalità extracomunitaria prive dei titoli per farvi ingresso; e che pertanto oggetto dei due giudizi incardinati nei rispettivi Stati è il medesimo fatto, per cui si sarebbe dovuta pronunciare sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art.649 cod. proc. pen. nel nostro Stato, in cui l'azione penale risulta intervenuta successivamente. Lamenta che la Corte di appello non solo non ha compiuto alcun accertamento al riguardo, ma non si è alcun modo pronunciata su tale questione al pari di quella di primo grado. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione vengono dedotti difetto di giurisdizione dello Stato italiano conseguente alla violazione del principio di territorialità della legge penale (art. 6 cod. pen.), nonché difetto e illogicità della motivazione in ordine all'accertamento del /ocus commissi delicti. Rileva il difensore di avere sollevato detta eccezione in sede di conclusioni dinanzi al primo Giudice, osservando che il reato era 'stato consumato interamente in territorio croato, e che tale eccezione è stata disattesa dalla Corte di appello di Roma per essere stata parte della condotta (ideativa e organizzativa con noleggio di furgone e viaggio fino al confine sloveno) compiuta in Italia. Lamenta la difesa che il ragionamento della Corte è meramente autoreferenziale, avendo l'imputato riferito che inizialmente il proposito era quello di acquistare jeans e che la decisione di trasportare immigrati clandestini era stata presa soltanto una volta giunti nel territorio straniero. Osserva che la Corte di appello in modo illogico evince, invece, la consapevolezza ab origine della finalizzazione del viaggio al trasporto dei clandestini dalle rassicurazioni fornite da Afridi al fratello di [OSCURATO:PERSONA] circa il pagamento della cauzione per la liberazione di quest'ultimo dopo il suo arresto. Osserva ancora il difensore che l'avere intrapreso il viaggio dall'Italia è un dato ambiguo, trattandosi di cittadino straniero che stabilmente dimora nel nostro paese, e, senza dubbio, inidoneo a ricondurre lo stesso alla parte della condotta commessa in territorio croato, ai sensi dell'art. 6 cod. pen. Il difensore per tali motivi insiste per l'annullamento della sentenza impugnata anche senza rinvio. 3. Propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotto vizio di motivazione per non essere in alcun modo provata la conoscenza delle finalità del viaggio compiuto da parte dell'imputato e, quindi, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla condotta di organizzazione e trasporto nel territorio dello Stato di persone prive del permesso di soggiorno.Rileva la difesa che dal quadro probatorio emerso in giudizio, costituito da intercettazioni telefoniche, è risultato solo che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva la funzione di autista di un furgone [OSCURATO:PERSONA], dopo averlo noleggiato per condurlo da Roma al luogo ove si trovava [OSCURATO:PERSONA], non essendo in alcun modo provata la conoscenza delle finalità del viaggio che quest'ultimo avrebbe dovuto compiere con il furgone procuratogli. 3.2. Con il secondo motivo di impugnazione viene denunciato vizio di motivazione circa la prova del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse prontamente avvisato il noleggiatore del furgone della mancata consegna dello stesso a seguito dell'arresto di Afridi con il carico di immigrati clandestini per averne avuto notizia in tempo reale, circostanza ritenuta essenziale ai fini della decisione. Si rileva che: - secondo l'impostazione accusatoria la telefonata al noleggiatore sarebbe avvenuta alle 12.38 del 4 dicembre 2018, ancor prima del sequestro del veicolo che sarebbe avvenuto alle ore 12.40 del medesimo giorno; - tale contatto non sarebbe attestato da alcun tabulato telefonico, mentre dalla deposizione del noleggiatore in data 7.1.21 risulterebbe essere avvenuto nel pomeriggio e dai tabulati telefonici l'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe avere agganciato le celle di Trieste solo dalle 17.26 del suddetto giorno. Rileva il difensore che l'immediata prontezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel contattare il noleggiatore, su cui fa leva la Corte di appello come riprova del coinvolgimento pieno nel fatto dell'imputato, che avrebbe avuto notizia dell'arresto di Afridi in tempo reale, non è documentata e che, pertanto, i giudici di merito incorrono nel medesimo travisamento probatorio. 2.3. Col terzo motivo di ricorso viene dedotto vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. e in particolare all'entità della pena comminata. Ci si duole che il primo Giudice abbia operato un aumento congiunto per le aggravanti di tre anni sulla pena base di cinque anni di reclusione, senza provvedere a dettagliarlo con riguardo alle singole aggravanti e senza dar conto dei criteri seguiti ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; e che la Corte di appello si sia limitata a ritenere che siano adeguati e proporzionati sia la pena base applicata che l'aumento di pena per le aggravanti. La difesa insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di impugnazione alla luce delle argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale circa il mancato riconoscimento dell'impedimento a comparire dell'imputato, di cui all'ordinanza gravata. In essa, invero, correttamente si è escluso il legittimo impedimento a comparire dell'imputato e quindi la fondatezza della richiesta difensiva di rinvio, per non avere il predetto «[...] intrattenuto "contatti stretti" con soggetti positivi al Covid» e, quindi, per l'inconfigurabilità a suo carico di un «obbligo di quarantena» che ne giustificasse l'assenza dall'udienza. Del resto nello stesso ricorso si fa riferimento ad un generico sospetto Covid all'interno del nucleo familiare e ad un'assenza "prudenziale". 2.2. Il secondo motivo - peraltro non dedotto con l'appello, ma in sede di conclusioni difensive dinanzi alla Corte territoriale, nella forma dell'invito ad accertare se fosse "intervenuto un giudicato per i medesimi fatti oggetto di causa per [OSCURATO:PERSONA]" previa produzione di un decreto di citazione del 14/06/2019 a comparire il 4/09/2019 dinanzi al Tribunale comunale di Rijeka - è generico e non autosufficiente a fronte della pronuncia di primo grado - richiamata, a p. 2, dalla Corte di appello - che a p. 14, pur dando atto che l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] avveniva in Croazia, rileva che il processo «non aveva seguito in quel paese», escludendo per tale motivo «ipotesi di bis in idem internazionale», per essere venuta meno la giurisdizione croata nel momento in cui era appurato l'inizio di procedimento in Italia. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, pur dovendo il giudice rilevare d'ufficio, nell'ambito della propria competenza funzionale, la causa di improcedibilità derivante dalla pendenza di altro giudizio per il medesimo fatto, la parte che eccepisce tale preclusione deve assolvere all'onere dell'allegazione, onde porre il giudice in condizione di verificare la sussistenza di tutte le condizioni atte a legittimarne l'accoglimento (si veda, per tutte, Sez. 4, n. 27341 del 30/04/2009, Radice, non massimata). Va, infine, osservato che il principio del "ne bis in idem europeo", sancito dall'art. 54 della Convenzione di "Schengen", opera in presenza di più fatti, che hanno dato luogo a procedimenti penali in due Stati contraenti, i quali siano inscindibilmente collegati sotto il profilo materiale ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi, mentre non assume rilievo l'esistenza tra gli stessi di un nesso meramente soggettivo costituito dall'unitarietà del disegno criminoso (Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019, Zarotti, Rv. 277565). Di tali elementi il ricorrente non offre alcuna prova, limitandosi a lamentare la pendenza di altro procedimento penale in Croazia e a sollecitare una verifica d'ufficio - per quanto appena evidenziato non dovuta - da parte della Corte procedente della sussistenza di un giudicato croato, peraltro a fronte di un'affermazione in senso contrario - di cui si è detto - del primo Giudice. 2.3. Il terzo motivo, relativo al difetto di giurisdizione per essersi l'azione delittuosa consumata totalmente in Croazia, è manifestamente infondato, oltre che reiterativo. La Corte territoriale, invero, con motivazione immune da vizi logico- giuridici ha dato conto, a p. 3 e 4, delle ragioni per le quali, in base al principio di territorialità di cui all'art. 6, comma 2, cod. pen., sussiste la giurisdizione dello Stato italiano, evidenziando in particolare che la fase ideativa e organizzativa si era realizzata in Italia, ove è stato accertato il noleggio del furgone Doblò, a bordo del quale viaggiavano i 14 migranti clandestini, condotto proprio da [OSCURATO:PERSONA] allorché fu controllato in territorio croato; e sottolineando come il reato in contestazione sia «un reato a consumazione anticipata che si perfeziona ogni qual volta si ponga in essere una qualsiasi attività diretta a favorire l'ingresso clandestino di persone nel territorio nazionale, il che comporta il radicamento della giurisdizione italiana anche alla minima parte di attività». 3. Inammissibile è anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. I primi due motivi di impugnazione sono costituiti da censure in fatto che rappresentano mera riproposizione di doglianze risolte dai Giudici di appello con motivazione del tutto adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. Invero, la Corte di appello di Roma ritiene provata la piena consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA], che effettuava su ordine di [OSCURATO:PERSONA], il noleggio del furgone e si recava fino a Lubiana dove poi attendeva il rientro dal confine del suddetto con il carico di persone clandestinamente fatte immigrare. Evidenzia come il tenore e il contenuto (2à 5 delle conversazioni, in uno con la tempistica con cui lo stesso agiva dopo l'arresto del correo per avvisare il noleggiatore della mancata consegna del mezzo, non consentano dubbi di equivoci o di ignoranza; come non rilevi se l'imputato avesse o meno assistito all'arresto e se si fosse avveduto della presenza della polizia, rilevando al contrario la sua immediata prontezza (poco dopo il sequestro) a contattare telefonicamente il noleggiatore del furgone per avvisarlo della mancata consegna, prontezza che non appare compatibile con la sua ignoranza; come appaia poco credibile e ragionevole che nell'ambito di un'operazione così rischiosa e pericolosa, quale il trasporto dall'estero in Italia di immigrati clandestini via terra, venisse coinvolto a svolgere un ruolo di particolare rilevanza materiale, quale quello svolto da [OSCURATO:PERSONA], un soggetto del tutto ignaro ed inconsapevole; e come, infine, non si colga la ragione per la quale gli organizzatori ed esecutori di questa illecita attività avrebbero dovuto coinvolgere un soggetto estraneo. A fronte di tale iter motivazionale, che sembra non manifestamente illogico oltre che coerente con le risultanze istruttorie riportate, il ricorrente genericamente e aspecificamente insiste sulla non consapevolezza delle finalità del viaggio da parte di [OSCURATO:PERSONA], su una diversa tempistica dell'avviso al noleggiatore e sul fatto che l'utenza dell'imputato avrebbe agganciato le celle telefoniche di Trieste solo nel pomeriggio e, quindi, a distanza temporale dall'arresto del correo. Peraltro senza documentare, in violazione del principio di autosufficienza, detti ultimi due rilievi con la produzione di tabulati telefonici o comunque di documentazione che consentisse di smentire la ricostruzione svolta dai Giudici di merito (il Tribunale di Roma, dopo avere evidenziato che Afridi, arrestato alle 12.40 del 4 dicembre 2018, era stato evidentemente fermato prima, rileva che [OSCURATO:PERSONA] alle 12.38 contattava la società di noleggio e che, a detta ora, come da cella che agganciava la sua utenza telefonica, risultava essere a Trieste). 3.2. Manifestamente infondato e aspecifico è, poi, il terzo motivo di ricorso. La Corte reputa che le pene applicate e gli aumenti per le due circostanze aggravanti sussistenti siano del tutto adeguati e proporzionati all'obiettiva gravità dei fatti che sono risultati connotati da notevole organizzazione, dal carattere non estemporaneo ed occasionale ma invece stabile e rodato nel tempo, dalla pronta messa a disposizione dell'imputato e dal suo inserimento in un gruppo organizzato dedito a questo tipo di attività. Con tali argomentazioni sulla dosimetria della pena, conformi ai parametri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., il motivo di ricorso non si confronta se non per contestarle nei termini generici sopra riportati, anche sotto il profilo di un aumento congiunto non lamentato con l'appello. 2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P. Q. M