CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2021
Cassazione n. 16703/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1°/7/2021, la Corte di appello di Roma revocava solo in punto di misura di sicurezza la pronuncia emessa il 12/2/2021 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole dei reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 337 cod. pen., e condannato alla pena di due anni, quattro mesi di reclusione e 6mila euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. Si lamenta, in particolare, il giudizio di responsabilità con riguardo al capo A), che si assume formulato in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte e con argomento viziato; la stessa censura, poi, è mossa quanto alla fattispecie lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 in esame, negata pur ricorrendone i presupposti. Infine, il Mehari contesta l'affermazione di responsabilità anche quanto al capo B), riconosciuto in assenza dei requisiti di legge, anche in punto di dolo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto •posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). 5. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 6. Le doglianze, inoltre, trascurano che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulle questioni qui riprodotte - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. 7. La sentenza, in particolare, ha innanzitutto evidenziato che il Mehari, fermato dalla Polizia, era stato trovato in possesso di quasi due etti di hashish al 34% (da cui erano ricavabili 2.600 dosi) e della somma di circa 500 euro. La destinazione della sostanza allo spaccio, e non all'uso personale, è stata poi ricavata: a) dalle modalità di conservazione dello stupefacente, occultato in un cappello di lana, all'interno di una busta in cellophane e consistente in due panetti integri; b) dal comportamento tenuto dall'imputato alla vista degli agenti, disfacendosi immediatamente, con gesto repentino, della sostanza, gettata al margine della strada, per poi salire sul motociclo, prima trasportato a mano, e proseguire la marcia; c) dall'atteggiamento poi tenuto in sede di perquisizione, dal quale è originata la contestazione di cui al capo B); d) dal nervosismo subito mostrato nei confronti degli agenti; e) dal rinvenimento presso la sua abitazione di materiale atto al confezionamento della sostanza, tra cui un rotolo di pellicola compatibile con quella in cui erano avvolti i panetti di hashish; f) dalla disponibilità di appunti contenenti nominativi e cifre, recanti, dunque, una sorta di contabilità dell'attività illecita svolta. 8. La Corte d'appello, di seguito, ha preso in esame anche la tesi difensiva, superandola ancora con argomento del tutto adeguato e logico, peraltro per nulla richiamato nel ricorso in esame, al pari degli elementi appena ricordati. 9. Con riguardo, poi, alla fattispecie lieve di cui al comma 5 dell'articolo 73, la stessa è stata esclusa ancora con argomento non censurabile. In particolare, la sentenza hai individuato un'attività organizzata e non certamente occasionale o improvvisata, tale da soddisfare una molteplicità di consumatori: ciò, alla luce del dato ponderale, di indubbia consistenza; delle modalità di conservazione e occultamento della sostanza; della disponibilità di materiale atto al conseguimento; del complessivo comportamento tenuto fin dall'inizio. Con la conseguenza, ragionevolmente tratta dal materiale istruttorio, di un soggetto stabilmente inserito in circuiti criminali di rilevante spessore, in grado di rifornire un numero significativo di acquirenti. 10. Infine, con riguardo al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la Corte d'appello ne ha riconosciuto i caratteri propri, sottolineando che il ricorrente aveva tentato in più modi di ostacolare l'attività di controllo, spingendo e strattonando gli operanti, causando uno strappo alla giacca della divisa di uno di questi, provocando la caduta di tutti e tre su un cassonetto. L'azione delittuosa, dunque, non si era limitata ad un mero divincolarsi, ma articolata in plurime condotte di opposizione e resistenza mediante l'impiego di energia fisica, all'evidente fine di ostacolare i pubblici ufficiali nel compimento di un atto d'ufficio. 11. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.