CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46858/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo con cui i ricorrenti lamentano violazione dell'art.124 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta tempestività della querela è manifestamente infondato. I giudici di appello (vedi pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata) hanno fatto corretto uso dell'univoco e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo potere ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e della illiceità delle condotte (Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017, Puiatti, Rv. 272373 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 879 del 17/10/2023, Fogliani, non massimata). rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti in motivazione; i giudici di appello, con percorso argonnentativo esaustivo e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della Piccioli (vedi pagg. da 10 a 13 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico e non consentito. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 13 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,