CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 maggio 2025
Cassazione n. 29595/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1777/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3338/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato con ordinanza del 27.12.2024 da: [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza de L’Aquila nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Viterbo nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], (CUI 01WS7CC) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Viterbo; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza de L’Aquila ha denunciato conflitto negativo di competenza a decidere sulla richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria di 825 euro di multa, inflitta con decreto penale di condanna del g.i.p. del Tribunale di Campobasso in data 21.2.2024 a [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento fa presente che il 4.6.2024 la Procura della Repubblica di Campobasso ha trasmesso gli atti per la decisione sulla richiesta di rateizzazione all'Ufficio di sorveglianza di Campobasso, il quale con ordinanza del 18.6.2024 ha declinato la propria competenza in favore del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Viterbo in quanto il condannato si trovava ristretto nel carcere di Rieti. Con ordinanza del 16.10.2024, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Viterbo ha a sua volta declinato la propria competenza in favore del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza dell'Aquila, rilevando che il condannato si trovasse ristretto nella [OSCURATO:PERSONA] circondariale di Avezzano. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza dell’Aquila osserva che, alla data di presentazione della domanda, [OSCURATO:PERSONA] si trovasse detenuto a Rieti, sicché si deve ritenere competente il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Viterbo ai sensi dell'art. 677, comma 1, cod. proc. pen., il quale stabilisce la competenza del tribunale o del magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o dell'inizio di ufficio del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29595/2025 Roma, lì, 19/08/2025 2. Con requisitoria scritta trasmessa il 5.5.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Viterbo, in quanto al momento della presentazione della richiesta, [OSCURATO:PERSONA] era detenuto a Rieti. [OSCURATO:PERSONA] Il conflitto di competenza, riconducibile alla previsione di cui all’art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deve essere risolto con la dichiarazione della competenza del [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Viterbo. Dagli atti, risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia presentato richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria il 28.5.2024 e che precedentemente avesse fatto ingresso il 13.4.2024 nella [OSCURATO:PERSONA] circondariale di Rieti. La circostanza evidenziata dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Viterbo per declinare la propria competenza, e cioè che il condannato fosse detenuto nella [OSCURATO:PERSONA] circondariale di Avezzano, si è verificata successivamente, risultando dalla nota del D.A.P. che [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto ingresso “per trasferimento” nel detto istituto penitenziario solo il 2.8.2024. Di conseguenza, la competenza a provvedere sulla richiesta appartiene al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Viterbo ai sensi dell’art. 677, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la competenza in capo all’ufficio di sorveglianza avente giurisdizione sull’istituto in cui si trova l’interessato si radica “all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio di ufficio del procedimento”. Costituisce costante affermazione della giurisprudenza di legittimità quella secondo cui, in forza del principio della "perpetuatio jurisdictionis", la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti di tale situazione (Sez. 1, n. 22257 del 17/4/2024, Siano, Rv. 286631 – 01; Sez. 1, n. 5070 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Confl. comp. mag. sorv. Varese e mag. sorv. CL in proc. Tamburella, Rv. 206063 - 01). Gli atti, pertanto, devono essere trasmessi per l’ulteriore corso al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Viterbo. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Viterbo cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 21/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]