CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12179/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rnato a RABAT( MAROCCO) il 30/05/1994ìavverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. in ordine all'insussistenza degli elementi costitutivi, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che il giudice di merito ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato di estorsione, in quanto l'imputato ha costretto [OSCURATO:PERSONA] a versare sul conto del fratello una somma pari ad euro 1.050, suddivisa in tre rate, minacciandolo di diffondere ed inviare ai suoi familiari materiale sessualmente esplicito, risalente ai loro rapporti sessuali pregressi (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione giuridica del reato di estorsione nell'ipotesi di cui all'art. 612-ter cod. pen. è manifestamente infondato, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui integra il reato di estorsione la condotta della prostituta che, con violenza o minaccia, costringa il cliente a corrispondere una somma di denaro non dovuta, costituente pertanto profitto ingiusto (ex multis Sez. 6, n. 39366 del 02/10/2007, Rv. 238038); considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata disapplicazione della recidiva infraquinquennale è manifestamente infondato; che la Corte di appello di Trieste ha confermato la recidiva sulla base della capacità a delinquere manifestata dall'imputato e del comportamento successivo al reato, non avendo provveduto a risarcire la vittima (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rrotti [OSCURATO:PERSONA] „ DEn