CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36723/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Liechestein) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato; letta la memoria conclusiva depositata nell'interesse del ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni del ricorso e, in subordine, si è associato alle conclusioni del procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 luglio 2020, la Corte d'appello di Lecce, giudicando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente, ha confermato la pronuncia con cui il medesimo era stato condannato alle pene di legge in ordine al reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) , d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per aver realizzato, senza permesso di costruire, un fabbricato al rustico di circa 107 mq. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il vizio di motivazione per aver la Corte territoriale respinto il motivo di gravame con cui si chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento avviato per ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Aveva errato il giudice d'appello a' ritenere insussistente il requisito della c.d. doppia conformità, essendo le opere invece sanabili. 3. Il ricorso è generico e manifestamente infondato, poiché, al di là della questione - nella specie del tutto irrilevante, donde la genericità della doglianza - circa la sussistenza del requisito della c.d. doppia conformità del manufatto alla pianificazione urbanistica vigente all'epoca di commissione dell'abuso e della presentazione dell'istanza, la sospensione del giudizio è stata respinta sul rilievo che l'istanza di sanatoria era stata presentata il 7 marzo 2016, sicché, essendo da allora trascorsi ben più di 60 giorni senza che fosse intervenuto alcun provvedimento, il processo penale non doveva necessariamente essere sospeso e l'istanza doveva ritenersi rigettata per essersi formato il c.d. silenzio-rifiuto. La conclusione - sulla quale il generico ricorso non spende parola - è indubbiamente esatta, posto che l'art. 45, comma 1, d.P.R. 380/2001 impone la sospensione dell'azione penale «finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36» e quest'ultima disposizione, al terzo comma, sancisce che «sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata». Ed invero, anche alla luce di una risalente pronuncia della Corte costituzionale che, con riguardo all'identica normativa urbanistica disciplinante il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi degli artt. 22, primo comma, e 13, secondo comma, I. 28 febbraio 1985, n. 47, aveva confermato la compatibilità costituzionale di questa interpretazione in rapporto al principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito nell'art. 112 Cost. (Corte cost., sent. 31 marzo 1988, n. 370), l'orientamento - salvo un risalente precedente contrario a (Sez. 3, n. 3190 del 13/02/1989, Falabella, Rv. 180665) - è stato seguito da tutta la successiva giurisprudenza di legittimità e avallato anche dalle Sezioni unite (cfr. Sez. U, n. 4154 del 27/03/1992, Passerotti, Rv. 190245; più di recente, Sez. U, n. 15427 del 31/03/2016, Cavallo, Rv. 267042, in motivazione). Al di là della discrezionale facoltà del giudice, da motivarsi specificamente in relazione al prevedibile imminente rilascio della sanatoria, di accordare un rinvio del processo, su richiesta di parte e con conseguente sospensione del termine di prescrizione (cfr. Sez. U, n. 15427 del 31/03/2016, Cavallo, Rv. 267042), la mancata sospensione del procedimento, in assenza di una espressa previsione normativa, non determina alcuna lesione al diritto di difesa (Sez. 3, n. 19982 del 17/01/2020, Vitale, Rv. 279503; Sez. 3, n. 51599 del 28/09/2018, M., Rv. 274095). Il ricorso - che non si confronta in alcun modo con questa risalente e consolidata giurisprudenza di legittimità - è, pertanto, sul punto manifestamente infondato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2