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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08827/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Numero registro generale 12990/2017Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 8827/2026Data pubblicazione 08/04/2026la sentenza n. 7526/9/2016 pronunciata in data 17/11/2016dalla [OSCURATO:PERSONA] e depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA];ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1.

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente il preavviso difermo amministrativo n. 0978020140010093200 con il quale venivaintimato il pagamento di crediti di natura tributaria di cui alle cartellen. 09720070107948966000, n. 097201000097061645000, n.097201000173041332000, n. 09720110095681281000 e n.09720120147375520000 relative ad iscrizioni a ruolo per Irpef, Iva,Irap, canoni televisivi, sanzione pecuniaria e interessi di mora.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, adita dalcontribuente che censurava in particolare l’omessa/inesistente notificadelle cartelle esattoriali e la conseguente mancanza di un titololegittimante la pretesa erariale, nonché l’intervenuta prescrizione delcredito e la decadenza della potestà impositiva, rigettava il ricorsoritenendo la regolarità delle notifiche delle cartelle ai sensi dell’art. 26del d.P.R. 602/1973.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, su ricorso delricorrente che eccepiva l’irregolarità delle notifiche delle cartelle dipagamento, rigettava l’impugnazione, con condanna alle spese di lite.4.

Il contribuente propone ricorso per cassazione affidandolo a duemotivi.

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione,sebbene edotte del giudizio con notifica via posta dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del31/5/2017, sono rimaste intimate.5.

Il contribuente non ha depositato memorie.Numero registro generale 12990/2017Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 8827/2026Data pubblicazione 08/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione dell’art. 26 deld.P.R. 602/1973, dell’art. 60 del d.P.R. 600/1973, e dell’art. 140 c.p.c.,per aver la Commissione tributaria regionale erroneamente dichiaratola regolarità delle notifiche eseguite via posta ai sensi dell’art. 26 deld.P.R.602/1973, laddove invece il procedimento non si era concluso,mancando la prova della ricezione dell’avviso di deposito nella casacomunale e non essendo state completate nel caso di irreperibilitàrelativa le formalità previste dall’art. 140 c.p.c., richiamato dall’art. 26e dall’art. 60, primo comma, del d.P.R. 600/1973.2.

Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazionedell’art. 36, secondo comma, n. 4 del d.lgs. 546/1992, dell’art. 111Cost., in quanto la sentenza presenta una motivazione apparente inordine alla dedotta inesistente/nullità delle notifiche delle cartelle.3.

Per ragioni logiche va prioritariamente esaminato il secondomotivo nel quale il contribuente lamenta la motivazione apparente dellasentenza resa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio conriferimento alla notifica delle cartelle di pagamento contestata dalricorrente.3.1.

Il secondo motivo è infondato.3.2.

Va premesso che, in via generale, il vizio di motivazione,prospettato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., puòessere rilevato laddove l’impugnazione della sentenza si fondi suun’interpretazione della legge che, sorretta da una motivazionecontraddittoria e/o insufficiente, debba ritenersi errata.

Ed infatti, lamotivazione è strumentale alla ricostruzione dell’iter logico seguito dalgiudice nella stesura del provvedimento e, pertanto, non rileva di persé, potendo essere censurata soltanto laddove sorregga una decisioneNumero registro generale 12990/2017Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 8827/2026Data pubblicazione 08/04/2026fondata sulla errata applicazione o interpretazione della legge.

Piùprecisamente, l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione èquella che si tramuta in una violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione, dovendosi garantire il c.d. minimocostituzionale (cfr. Cass. Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053, Cass. n.19573/2025, Cass. n.26206/2025, Cass. n.21537/2022, Cass., n.7090/2022, Cass. n. 22598/2018).Deve anche rilevarsi, con peculiare riferimento alla motivazione perrelationem che, secondo la giurisprudenza della Corte (Cass. sez. 5,24/07/2025, n. 21240), «Nel processo civile ed in quello tributario, lasentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un attodi parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senzaniente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano,in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro,univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionalie processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé,sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non èimposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tantopiù che la validità degli atti processuali si pone su un piano diversorispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato»(Cass.

S.U. n. 642 del 16/01/2015; conf.

Cass. n. 29028 del06/10/2022; Cass. n. 22562 del 07/11/2016; Cass. n. 9334 del08/05/2015).

Ed ancora, questa Corte (Cass. sez. 5, 11/4/2024, n.Numero registro generale 12990/2017Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 8827/2026Data pubblicazione 08/04/20269830, Cass. sez. 5, 18/07/2024, n. 19824), in tema di contenziosotributario, ha ribadito che la sentenza di appello è nulla per difettodi motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 edell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente privadell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alladecisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto laCommissione a disattenderle, limitandosi a richiamareper relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione adessa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delleragioni poste a fondamento della decisione.3.3.

Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale, nelrichiamare l’accertamento in fatto svolto dalla Commissione tributariaprovinciale, ha affermato che le notifiche delle cartelle costituenti ilpresupposto del preavviso di fermo impugnato sono regolari, essendostate legittimamente notificate mediante il servizio postale secondoquanto previsto dall’art. 26, secondo comma, del d.P.R. 600/1970.In tal modo, sebbene anche mediante l’ammissibile richiamo allasentenza di primo grado, la Commissione tributaria regionale ha svoltoun’autonoma valutazione della questione oggetto di doglianza,disattendendo le argomentazioni del controricorrente e rimarcando laregolarità della notificazione mediante il procedimento di cui all’art. 26citato.La censura relativa al difetto di motivazione non può, dunque,essere accolta.4.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile e, comunque, in parteinfondato.4.1.

Il ricorrente in relazione al procedimento notificatorio dellecartelle ha evidenziato quanto di seguito illustrato.-Cartelle n. 097201000097061645000 e n. 097201000173041332000:dopo un tentativo di notifica a mezzo raccomandata A/R nell’indirizzoNumero registro generale 12990/2017Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 8827/2026Data pubblicazione 08/04/2026di via Latina n. 76, Roma, non andato a buon fine perché il contribuenterisultava [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 128, veniva eseguito un secondotentativo di notifica con le modalità degli atti giudiziari ai sensi dell’art.26 e dell’art. 60 del d.P.R. 600/1973 presso il secondo indirizzo senzaperò concludere il procedimento di cui all’art. 140 c.p.c., non venendoeffettuata alcuna ricerca al secondo indirizzo e procedendosidirettamente, nell’ipotesi di irreperibilità relativa, al deposito presso lacasa comunale, con spedizione dell’avviso che però non risultavaricevuto in quanto il destinatario veniva annotato come sconosciuto.Inoltre, in relazione a dette cartelle il procedimento notificatorio è nulloanche perché le ricerche effettuate dal messo, così come verbalizzate,sono irregolari, avendo citofonato in un caso ad un soggetto diversodal coniuge del contribuente e nell’altro omettendo di citofonare,violando così il disposto dell’art. 139 c.p.c.;-Cartella n. 09720110095681281000: come per le precedenti duecartelle veniva effettuato un tentativo di notifica non andato a buonfine in via Latina n. 76, poi un secondo tentativo a via Gallia n. 128,dove il destinatario dell’atto non veniva reperito; veniva quindi speditala raccomandata ma il destinatario risultava trasferito;-Cartella n. 09720120147375520000: veniva eseguito un primotentativo a via Gallia 128 dove il messo incaricato non rinveniva ildestinatario dell’atto che indicava come trasferito; quindi, venivaeseguito un secondo tentativo al medesimo indirizzo dove ilcontribuente non veniva reperito, per cui il messo inviava laraccomandata contenente l’avviso di deposito dell’atto che però nonveniva ricevuta in quanto il destinatario risultava sconosciuto;-Cartella n. 09720070107948966000: dopo un primo tentativo ad unvecchio indirizzo veniva tentata una seconda notifica all’indirizzo diresidenza via Latina n. 76; il messo indicava il destinatario comeirreperibile procedendo al deposito presso la casa comunale ai sensiNumero registro generale 12990/2017Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 8827/2026Data pubblicazione 08/04/2026dell’art. 60 lett. e) d.P.R. 600/1973 per l’ipotesi di irreperibilitàassoluta, senza che risultino annotate le ulteriori ricerche che ènecessario svolgere.4.2.

In via preliminare si osserva che le censure non sono suffragateda idonea documentazione, per quanto riportato in ricorso, nonessendo possibile desumere con compiutezza quale modalità di notificasia stata eseguita e con quale esito, per cui, in difetto diautosufficienza, si rileva un profilo di inammissibilità della doglianzaproposta.4.3.

In ogni caso, alla luce di quanto illustrato dal ricorrente, siosserva, con riferimento alle notifiche eseguite ai sensi dell’art. 26 deld.P.R. 602/1973, secondo l’orientamento consolidato di questa Cortegli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo postaed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificatial contribuente.

Ne consegue che, quando il predetto ufficio si siaavvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizionedell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinarioe non quelle della L. n. 890 del 1982 (cfr. Cass del 13/07/2017, n.17445, che richiama Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass.n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014).Tale forma semplificata di notificazione si giustifica, comeaffermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, inrelazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossionevolta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanziadel regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass. sez.VI-V, 12.11.2018, n. 28872, Cass., sez.

V, 28/5/2020, n. 10131, Cass.sez.

V, 11/4/2024, n.9866, Cass. sez.

V, 3/10/2025, n. 26653).Giova anche osservare che, in ogni caso, lo stesso art. 14 dellalegge n. 890/1982 fa salvo il disposto dell’art. 26 del d.P.R. 602/1973,che prevede espressamente al primo comma che la notifica possaNumero registro generale 12990/2017Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 8827/2026Data pubblicazione 08/04/2026essere eseguita mediante invio di raccomandata con avviso diricevimento e che, in tal caso, la notifica si considera avvenuta nelladata indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una dellepersone indicate.Secondo il regolamento sul servizio postale ordinario non è previstala comunicazione di avvenuta notifica e la specialità del procedimentodi notifica ai sensi dell’art.26 esclude che sia necessario il rispetto delladisciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficialegiudiziario.

Il richiamo, anch’esso contenuto nel medesimo art. 14 dellaL. 890/1982, al disposto di cui all’art.60 del d.P.R. 600/1973 non risultadirimente, sia perché il citato art. 14 fa salvo, al tempo stesso, ancheil disposto dell’art. 26 del d.P.R. 600/1973, sia perché la specialità dellanotificazione eseguita secondo quest’ultima previsione e, quindi, in viadiretta e con le sole formalità previste in tal caso, si coglie nellaprevisione dell’ultimo comma del citato art. 26, che rinvia alledisposizioni dell’art. 60 del d.P.R. 600/193 soltanto per quanto nonregolato dallo stesso art. 26.4.4.

In definitiva, con riferimento alle cartelle innanzi menzionate,può affermarsi che nel caso di notifica della cartella di pagamento o dialtro atto in via diretta non occorre l’invio di una seconda raccomandata(Cass. Sez. 6 - 5, 13/06/2016, n. 12083, Cass. Sez. 6-5, 10/4/2019,n.10037) e, quindi, la prova della ricezione della stessa, conconseguente infondatezza delle doglianze esposte al riguardo.4.5.

Con preciso riguardo alla quinta cartella n.09720070107948966000 deve rilevarsi, prima ancora,l’inammissibilità della censura, in quanto il contribuente non hariportato nel ricorso uno stralcio nemmeno parziale della relata dinotifica, né la ha allegata, non consentendo le verifiche necessarie pervalutare la regolarità o meno della notifica.5.

Il ricorso è, dunque, infondato.Numero registro generale 12990/2017Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 8827/2026Data pubblicazione 08/04/2026Nulla va disposto per le spese atteso che le resistenti sono rimasteintimate e non hanno svolto attività di difesa.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 marzo 2026Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Numero registro generale 12990/2017Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 8827/2026Data pubblicazione 08/04/2026la sentenza n. 7526/9/2016 pronunciata in data 17/11/2016dalla [OSCURATO:PERSONA] e depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA];ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1. L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente il preavviso difermo amministrativo n. 0978020140010093200 con il quale venivaintimato il pagamento di crediti di natura tributaria di cui alle cartellen. 09720070107948966000, n. 097201000097061645000, n.097201000173041332000, n. 09720110095681281000 e n.09720120147375520000 relative ad iscrizioni a ruolo per Irpef, Iva,Irap, canoni televisivi, sanzione pecuniaria e interessi di mora.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, adita dalcontribuente che censurava in particolare l’omessa/inesistente notificadelle cartelle esattoriali e la conseguente mancanza di un titololegittimante la pretesa erariale, nonché l’intervenuta prescrizione delcredito e la decadenza della potestà impositiva, rigettava il ricorsoritenendo la regolarità delle notifiche delle cartelle ai sensi dell’art. 26del d.P.R. 602/1973.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, su ricorso delricorrente che eccepiva l’irregolarità delle notifiche delle cartelle dipagamento, rigettava l’impugnazione, con condanna alle spese di lite.4. Il contribuente propone ricorso per cassazione affidandolo a duemotivi. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione,sebbene edotte del giudizio con notifica via posta dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del31/5/2017, sono rimaste intimate.5. Il contribuente non ha depositato memorie.Numero registro generale 12990/2017Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 8827/2026Data pubblicazione 08/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione dell’art. 26 deld.P.R. 602/1973, dell’art. 60 del d.P.R. 600/1973, e dell’art. 140 c.p.c.,per aver la Commissione tributaria regionale erroneamente dichiaratola regolarità delle notifiche eseguite via posta ai sensi dell’art. 26 deld.P.R.602/1973, laddove invece il procedimento non si era concluso,mancando la prova della ricezione dell’avviso di deposito nella casacomunale e non essendo state completate nel caso di irreperibilitàrelativa le formalità previste dall’art. 140 c.p.c., richiamato dall’art. 26e dall’art. 60, primo comma, del d.P.R. 600/1973.2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazionedell’art. 36, secondo comma, n. 4 del d.lgs. 546/1992, dell’art. 111Cost., in quanto la sentenza presenta una motivazione apparente inordine alla dedotta inesistente/nullità delle notifiche delle cartelle.3. Per ragioni logiche va prioritariamente esaminato il secondomotivo nel quale il contribuente lamenta la motivazione apparente dellasentenza resa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio conriferimento alla notifica delle cartelle di pagamento contestata dalricorrente.3.1. Il secondo motivo è infondato.3.2. Va premesso che, in via generale, il vizio di motivazione,prospettato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., puòessere rilevato laddove l’impugnazione della sentenza si fondi suun’interpretazione della legge che, sorretta da una motivazionecontraddittoria e/o insufficiente, debba ritenersi errata. Ed infatti, lamotivazione è strumentale alla ricostruzione dell’iter logico seguito dalgiudice nella stesura del provvedimento e, pertanto, non rileva di persé, potendo essere censurata soltanto laddove sorregga una decisioneNumero registro generale 12990/2017Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 8827/2026Data pubblicazione 08/04/2026fondata sulla errata applicazione o interpretazione della legge. Piùprecisamente, l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione èquella che si tramuta in una violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione, dovendosi garantire il c.d. minimocostituzionale (cfr. Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, Cass. n.19573/2025, Cass. n.26206/2025, Cass. n.21537/2022, Cass., n.7090/2022, Cass. n. 22598/2018).Deve anche rilevarsi, con peculiare riferimento alla motivazione perrelationem che, secondo la giurisprudenza della Corte (Cass. sez. 5,24/07/2025, n. 21240), «Nel processo civile ed in quello tributario, lasentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un attodi parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senzaniente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano,in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro,univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionalie processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé,sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non èimposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tantopiù che la validità degli atti processuali si pone su un piano diversorispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato»(Cass. S.U. n. 642 del 16/01/2015; conf. Cass. n. 29028 del06/10/2022; Cass. n. 22562 del 07/11/2016; Cass. n. 9334 del08/05/2015). Ed ancora, questa Corte (Cass. sez. 5, 11/4/2024, n.Numero registro generale 12990/2017Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 8827/2026Data pubblicazione 08/04/20269830, Cass. sez. 5, 18/07/2024, n. 19824), in tema di contenziosotributario, ha ribadito che la sentenza di appello è nulla per difettodi motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 edell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente privadell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alladecisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto laCommissione a disattenderle, limitandosi a richiamareper relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione adessa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delleragioni poste a fondamento della decisione.3.3. Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale, nelrichiamare l’accertamento in fatto svolto dalla Commissione tributariaprovinciale, ha affermato che le notifiche delle cartelle costituenti ilpresupposto del preavviso di fermo impugnato sono regolari, essendostate legittimamente notificate mediante il servizio postale secondoquanto previsto dall’art. 26, secondo comma, del d.P.R. 600/1970.In tal modo, sebbene anche mediante l’ammissibile richiamo allasentenza di primo grado, la Commissione tributaria regionale ha svoltoun’autonoma valutazione della questione oggetto di doglianza,disattendendo le argomentazioni del controricorrente e rimarcando laregolarità della notificazione mediante il procedimento di cui all’art. 26citato.La censura relativa al difetto di motivazione non può, dunque,essere accolta.4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile e, comunque, in parteinfondato.4.1. Il ricorrente in relazione al procedimento notificatorio dellecartelle ha evidenziato quanto di seguito illustrato.-Cartelle n. 097201000097061645000 e n. 097201000173041332000:dopo un tentativo di notifica a mezzo raccomandata A/R nell’indirizzoNumero registro generale 12990/2017Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 8827/2026Data pubblicazione 08/04/2026di via Latina n. 76, Roma, non andato a buon fine perché il contribuenterisultava [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 128, veniva eseguito un secondotentativo di notifica con le modalità degli atti giudiziari ai sensi dell’art.26 e dell’art. 60 del d.P.R. 600/1973 presso il secondo indirizzo senzaperò concludere il procedimento di cui all’art. 140 c.p.c., non venendoeffettuata alcuna ricerca al secondo indirizzo e procedendosidirettamente, nell’ipotesi di irreperibilità relativa, al deposito presso lacasa comunale, con spedizione dell’avviso che però non risultavaricevuto in quanto il destinatario veniva annotato come sconosciuto.Inoltre, in relazione a dette cartelle il procedimento notificatorio è nulloanche perché le ricerche effettuate dal messo, così come verbalizzate,sono irregolari, avendo citofonato in un caso ad un soggetto diversodal coniuge del contribuente e nell’altro omettendo di citofonare,violando così il disposto dell’art. 139 c.p.c.;-Cartella n. 09720110095681281000: come per le precedenti duecartelle veniva effettuato un tentativo di notifica non andato a buonfine in via Latina n. 76, poi un secondo tentativo a via Gallia n. 128,dove il destinatario dell’atto non veniva reperito; veniva quindi speditala raccomandata ma il destinatario risultava trasferito;-Cartella n. 09720120147375520000: veniva eseguito un primotentativo a via Gallia 128 dove il messo incaricato non rinveniva ildestinatario dell’atto che indicava come trasferito; quindi, venivaeseguito un secondo tentativo al medesimo indirizzo dove ilcontribuente non veniva reperito, per cui il messo inviava laraccomandata contenente l’avviso di deposito dell’atto che però nonveniva ricevuta in quanto il destinatario risultava sconosciuto;-Cartella n. 09720070107948966000: dopo un primo tentativo ad unvecchio indirizzo veniva tentata una seconda notifica all’indirizzo diresidenza via Latina n. 76; il messo indicava il destinatario comeirreperibile procedendo al deposito presso la casa comunale ai sensiNumero registro generale 12990/2017Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 8827/2026Data pubblicazione 08/04/2026dell’art. 60 lett. e) d.P.R. 600/1973 per l’ipotesi di irreperibilitàassoluta, senza che risultino annotate le ulteriori ricerche che ènecessario svolgere.4.2. In via preliminare si osserva che le censure non sono suffragateda idonea documentazione, per quanto riportato in ricorso, nonessendo possibile desumere con compiutezza quale modalità di notificasia stata eseguita e con quale esito, per cui, in difetto diautosufficienza, si rileva un profilo di inammissibilità della doglianzaproposta.4.3. In ogni caso, alla luce di quanto illustrato dal ricorrente, siosserva, con riferimento alle notifiche eseguite ai sensi dell’art. 26 deld.P.R. 602/1973, secondo l’orientamento consolidato di questa Cortegli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo postaed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificatial contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si siaavvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizionedell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinarioe non quelle della L. n. 890 del 1982 (cfr. Cass del 13/07/2017, n.17445, che richiama Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass.n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014).Tale forma semplificata di notificazione si giustifica, comeaffermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, inrelazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossionevolta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanziadel regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass. sez.VI-V, 12.11.2018, n. 28872, Cass., sez. V, 28/5/2020, n. 10131, Cass.sez. V, 11/4/2024, n.9866, Cass. sez. V, 3/10/2025, n. 26653).Giova anche osservare che, in ogni caso, lo stesso art. 14 dellalegge n. 890/1982 fa salvo il disposto dell’art. 26 del d.P.R. 602/1973,che prevede espressamente al primo comma che la notifica possaNumero registro generale 12990/2017Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 8827/2026Data pubblicazione 08/04/2026essere eseguita mediante invio di raccomandata con avviso diricevimento e che, in tal caso, la notifica si considera avvenuta nelladata indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una dellepersone indicate.Secondo il regolamento sul servizio postale ordinario non è previstala comunicazione di avvenuta notifica e la specialità del procedimentodi notifica ai sensi dell’art.26 esclude che sia necessario il rispetto delladisciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficialegiudiziario. Il richiamo, anch’esso contenuto nel medesimo art. 14 dellaL. 890/1982, al disposto di cui all’art.60 del d.P.R. 600/1973 non risultadirimente, sia perché il citato art. 14 fa salvo, al tempo stesso, ancheil disposto dell’art. 26 del d.P.R. 600/1973, sia perché la specialità dellanotificazione eseguita secondo quest’ultima previsione e, quindi, in viadiretta e con le sole formalità previste in tal caso, si coglie nellaprevisione dell’ultimo comma del citato art. 26, che rinvia alledisposizioni dell’art. 60 del d.P.R. 600/193 soltanto per quanto nonregolato dallo stesso art. 26.4.4. In definitiva, con riferimento alle cartelle innanzi menzionate,può affermarsi che nel caso di notifica della cartella di pagamento o dialtro atto in via diretta non occorre l’invio di una seconda raccomandata(Cass. Sez. 6 - 5, 13/06/2016, n. 12083, Cass. Sez. 6-5, 10/4/2019,n.10037) e, quindi, la prova della ricezione della stessa, conconseguente infondatezza delle doglianze esposte al riguardo.4.5. Con preciso riguardo alla quinta cartella n.09720070107948966000 deve rilevarsi, prima ancora,l’inammissibilità della censura, in quanto il contribuente non hariportato nel ricorso uno stralcio nemmeno parziale della relata dinotifica, né la ha allegata, non consentendo le verifiche necessarie pervalutare la regolarità o meno della notifica.5. Il ricorso è, dunque, infondato.Numero registro generale 12990/2017Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 8827/2026Data pubblicazione 08/04/2026Nulla va disposto per le spese atteso che le resistenti sono rimasteintimate e non hanno svolto attività di difesa.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 marzo 2026Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08827/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris