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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38300/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza im >ugnata.

Rilevato che le censure dedotte sono manifestamente infoncl!ite perché non 20- tengono conto che hpena dell'ergastolo (con isolamento diurno) di C Ji è stata j chiesta la conversione in anni trenta di reclusione è stata inflitta, ome risulta dal certificato del casellario giudiziale, con sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila nel 1986 in esito a processo svoltosi con il rito previsto dal odic: del 1930 allora vigente.

Non possono, dunque, trovare applicazione i principi enunciati dall sentenza della CEDU Scoppola e della Corte costituzionale nella pronuncia n 210 del 2013.

Con quest'ultima decisione la Consulta, sollecitata dalla Sezioni Unite, ,, ld la, difatti, ritenuto - come efficacemente sintetizzato dalla stessa Corte nella ord. l. 235 del 2013 - che «la sentenza Scoppola non consenta allo Stato italiarlo di limitarsi a sostituire la pena dell'ergastolo applicata in quel caso, ma lo obblighi, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della CEDU, a porre riparo alla violaziore ris :ontrata a livello normativo e a rimuoverne gli effetti nei confronti di tutti i condannati che si trovino nelle medesime condizioni di Scoppola (sentenza n. 210 del 2013)»; «che detto obbligo non trova ostacolo nell'avvenuta formazione del giudicato e che alla sostituzione della pena - la quale non postula la necessità di una "riai:ertura del processo" - può procedere il giudice dell'esecuzione»; ma che tale conclusione riguarda «"esclusivamente l'ipotesi in cui si debba applicare, una decis ione della Corte europea in materia sostanziale, relativa ad un caso che sia idlentic o a quello deciso e non richieda la riapertura del processo": ipotesi nella quale so tanto può giustificarsi "un incidente di legittimità costituzionale sollevato nel pro :edimento di esecuzione nei confronti di una norma applicata nel giudizio di cogni one"».

Acquista, pertanto, rilievo decisivo, per il caso ora in esamef il fistto che lo stesso si differenzi dal caso Scoppola sotto il profilo essenziale che l'imputato non é mai stato ammesso al giudizio abbreviato - né poteva esserlo - e che la questione sollevata non investe, perciò, direttamente l'entità de la riduzione di pena conseguente al giudizio abbreviato celebrato, ma attiene ilweco ai profili esclusivamente procedurali della possibilità, oramai irrimediabilme te p -eclusa, di riconoscere come celebrato, o di celebrare ex novo, il rito alternat vo ri )n tenuto.

E che la situazione processuale del ricorrente non sia riferibile a no ma :sostanziale ma alla disciplina dell'accesso al rito, alla quale non può che an flettersi natura squisitamente processuale, è confermato, non solo dalla citata decisione della Corte cost. n. 235 del 2013 a proposito della non esportabilità d ll'ari esto della sentenza Scoppola a situazioni in cui il giudizio alternativo non è tato celebrato, ma anche dalla decisione della Corte europea in data 27.4.2010, Morabito c.

Italia (concernente il regime transitorio previsto dal comma 1 dell'art. -ter d.l. n. 82 del 2000) in cui si è osservato che «gli Stati contraenti non son obb igati dalla Convenzione a prevedere dei procedimenti semplificati [...]: a essi incombe :i soltanto l'obbligo, allorquando tali procedure esistono e sono a otta e, di non privare un imputato dei vantaggi che vi si collegano».

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissib lità c el ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spes prc :essuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinaziOne cella causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore cella Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al Tarn ento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de la C issa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza im >ugnata. Rilevato che le censure dedotte sono manifestamente infoncl!ite perché non 20- tengono conto che hpena dell'ergastolo (con isolamento diurno) di C Ji è stata j chiesta la conversione in anni trenta di reclusione è stata inflitta, ome risulta dal certificato del casellario giudiziale, con sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila nel 1986 in esito a processo svoltosi con il rito previsto dal odic: del 1930 allora vigente. Non possono, dunque, trovare applicazione i principi enunciati dall sentenza della CEDU Scoppola e della Corte costituzionale nella pronuncia n 210 del 2013. Con quest'ultima decisione la Consulta, sollecitata dalla Sezioni Unite, ,, ld la, difatti, ritenuto - come efficacemente sintetizzato dalla stessa Corte nella ord. l. 235 del 2013 - che «la sentenza Scoppola non consenta allo Stato italiarlo di limitarsi a sostituire la pena dell'ergastolo applicata in quel caso, ma lo obblighi, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della CEDU, a porre riparo alla violaziore ris :ontrata a livello normativo e a rimuoverne gli effetti nei confronti di tutti i condannati che si trovino nelle medesime condizioni di Scoppola (sentenza n. 210 del 2013)»; «che detto obbligo non trova ostacolo nell'avvenuta formazione del giudicato e che alla sostituzione della pena - la quale non postula la necessità di una "riai:ertura del processo" - può procedere il giudice dell'esecuzione»; ma che tale conclusione riguarda «"esclusivamente l'ipotesi in cui si debba applicare, una decis ione della Corte europea in materia sostanziale, relativa ad un caso che sia idlentic o a quello deciso e non richieda la riapertura del processo": ipotesi nella quale so tanto può giustificarsi "un incidente di legittimità costituzionale sollevato nel pro :edimento di esecuzione nei confronti di una norma applicata nel giudizio di cogni one"». Acquista, pertanto, rilievo decisivo, per il caso ora in esamef il fistto che lo stesso si differenzi dal caso Scoppola sotto il profilo essenziale che l'imputato non é mai stato ammesso al giudizio abbreviato - né poteva esserlo - e che la questione sollevata non investe, perciò, direttamente l'entità de la riduzione di pena conseguente al giudizio abbreviato celebrato, ma attiene ilweco ai profili esclusivamente procedurali della possibilità, oramai irrimediabilme te p -eclusa, di riconoscere come celebrato, o di celebrare ex novo, il rito alternat vo ri )n tenuto. E che la situazione processuale del ricorrente non sia riferibile a no ma :sostanziale ma alla disciplina dell'accesso al rito, alla quale non può che an flettersi natura squisitamente processuale, è confermato, non solo dalla citata decisione della Corte cost. n. 235 del 2013 a proposito della non esportabilità d ll'ari esto della sentenza Scoppola a situazioni in cui il giudizio alternativo non è tato celebrato, ma anche dalla decisione della Corte europea in data 27.4.2010, Morabito c. Italia (concernente il regime transitorio previsto dal comma 1 dell'art. -ter d.l. n. 82 del 2000) in cui si è osservato che «gli Stati contraenti non son obb igati dalla Convenzione a prevedere dei procedimenti semplificati [...]: a essi incombe :i soltanto l'obbligo, allorquando tali procedure esistono e sono a otta e, di non privare un imputato dei vantaggi che vi si collegano». 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissib lità c el ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spes prc :essuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinaziOne cella causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore cella Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al Tarn ento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de la C issa delle ammende. Così de
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