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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 28761/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso e la memoria del 19/06/2026; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, provvedendo in sede di rinvio (a seguito di annullamento disposto da Sez. 2, sentenza n. 14400 del 06/03/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione a sei ipotesi di reato, tra loro legate dal vincolo della continuazione. f

2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo tre. motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena disposto per effetto della recidiva specifica e infraquinquennale ritenuto in sentenza.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale (artt. 63, quarto comma e 628, terzo e quarto comma, 99, terzo e quarto comma, cod. pen.).

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'ulteriore aumento di pena applicato per il concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, ex art. 63, quarto comma, cod. pen.

La motivazione sull'aumento applicato è apparente e manifestamente illogica.

3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.

4. Il procedimento è stato deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Per esaminare compiutamente i motivi di ricorso, che hanno ad oggetto la determinazione del trattamento sanzionatorio e gli aumenti applicati per le circostanze aggravanti ritenute in sede di cognizione, è utile formulare una premessa. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a giudizio per rispondere di sei imputazioni (dal capo 1 al capo 6); in primo grado, egli era stato assolto dalle accuse formulate ai capi 4-5-6 e condannato per gli addebiti a lui ascritti ai capi 1-2-3.

Un primo giudizio di appello aveva viceversa ribaltato il verdetto assolutorio, affermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per tutte le imputazioni.

Questa prima sentenza di appello è stata però riformata in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio da Sez. 2, n. 14400 del 06/03/2025.

La sentenza rescindente aveva censurato la prima sentenza di appello in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica infraquinquennale, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

All'esito del giudizio rescissorio, con la sentenza qui impugnata, la Corte territoriale ha rideterminato la pena.

È necessario dare conto delle scansioniseguite dai giudici di merito per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

Il reato più grave è stato individuato in quello contestato al capo 4); per tale reato, già tenuto conto delle aggravanti contestate e ritenute in sede di merito (violazione dell'art. 628, terzo comma, cod. pen., con l'ulteriore aggravante della recidiva specifica infraquinquennale), è stata determinata la pena in misura di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 2500 di multa (i giudici di merito precisano di avere preso le mosse dalla pena minima edittale per la pena detentiva e lievemente superiore al minimo per la pena pecuniaria e di avere applicato su di essa l'aumento della metà previsto per la recidiva qualificata).

Tale pena è stata poi aumentata in misura di un terzo, in applicazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., per il concorso delle ulteriori tre aggravanti ad effetto speciale ritenute sussistenti in relazione al capo 4); la pena è stata conseguentemente aumentata sino alla misura di anni dieci di reclusione ed euro 3.333 di multa.

La pena è stata poi aumentata per la continuazione con il capo 5) di mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa ed ulteriormente aumentata di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa per la continuazione con il delitto contestato al capo 6).

La pena è stata poi aumentata per la continuazione con i restanti reati, già oggetto di determinazione irrevocabile, in forza di giudicato progressivo (per i quali si è conseguentemente reso necessario rideterminare la pena): per il capo 1), la misura dell'aumento è stata determinata in misura di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 927 di multa; per il capo 2) l'aumento è stato determinato in misura di anni uno di reclusione ed euro 300 di multa; per il capo 3), l'aumento è stato determinato in misura di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa.

La pena complessiva, pari ad anni quindici di reclusione ed euro 5500 di multa, è stata poi ridotta per effetto del rito abbreviato alla misura di anni dieci di reclusione ed euro 3555 di multa.

2. Il primo motivo risulta infondato.

2.1. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena disposto per effetto della recidiva specifica e infraquinquennale ritenuto in sentenza.

La Corte territoriale avrebbe attribuito effetto alla recidiva desumendo la accresciuta pericolosità sociale dell'imputato dal mero fatto storico dell'esistenza di una precedente condanna per lesioni, peraltro non presente in atti, senza offrire ulteriori elementi di valutazione.

2.2. Va premesso che - in tema di recidiva - è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla 3natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (tra le altre, Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, P.g. in proc.

Calibè, Rv. 247838).

2.3. Nel caso in esame, la Corte territoriale si è attenuta a tali indicazioni e ha offerto congrua motivazione sui parametri rilevanti nel giudizio di attribuzione di effetto alla recidiva.

La Corte territoriale ha considerato la natura del reato in contestazione (rapina aggravata, con aggressione violenta e uso di armi); ha rilevato l'esistenza di un'identità di indole rispetto al precedente penale per lesioni personali che giustificava la contestazione della recidiva qualificata (una condanna per lesioni punita con una severa sanzione, non irragionevolmente valutata come indicativa di gravità del precedente penale); ha evidenziato come - oltre a detto precedente per lesioni - figurino sul certificato penale del ricorrente altre condanne per reati contro il patrimonio (per ricettazione, per tentata estorsione) che, pur non invocabili per la contestazione formale della recidiva, sono correttamente valutabili per formulare il giudizio sulla personalità dell'imputato, ai fini della formulazione della valutazione di pericolosità sociale che giustifica l'attribuzione di effetto alla recidiva qualificata, con conseguente meritevolezza del deteriore trattamento sanzionatorio associato alla recidiva (v. motivazione sentenza impugnata, pag. 3). 2.4, Alla luce di tali osservazioni, si deve evidenziare che il vizio di motivazione dedotto con il primo motivo di ricorso non sussiste.

Come evidenziato al punto 2.3 della motivazione che precede, la Corte territoriale ha offerto, sul punto, una motivazione congrua, pertinente rispetto ai parametri valutativi che vengono in rilievo, e sorretta da argomentazioni non manifestamente illogiche.

Non sussistendo il dedotto vizio di motivazione, ne discende l'infondatezza del motivo di ricorso.

Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

3.1. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale (artt. 63, quarto comma, e 628, terzo e quarto comma, 99, terzo e 4quarto comma, cod. pen.): anche ove si voglia attribuire effetto alla recidiva specifica infraquinquennale, si deve applicare l'aggravante più grave, che è quella prevista dal terzo comma dell'art. 628 cod. pen. (che determina aumento della pena con nuova cornice edittale da sette a venti anni di reclusione, oltre alla multa), che ha effetto più sfavorevole rispetto all'aumento correlato alla recidiva specifica infraquinquennale.

Ne discende che la sentenza deve essere annullata, posto che ha aumentato la pena base, applicando l'aumento della metà sulla pena detentiva minima (da anni cinque di reclusione ad anni sette e mezzo), cioè in misura superiore a quella che si sarebbe avuta individuando come aggravante da applicare quella prevista dall'art. 628, terzo comma, cod. pen.).

3.2. Il motivo è infondato, sebbene si renda necessaria una precisazione - da intendere come rettificazione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen. 3.3.

Va premesso che, nel caso in esame, per il reato più grave del cumulo giuridico, i giudici di cognizione hanno ritenuto la sussistenza di più aggravanti ad effetto speciale: tre aggravanti sono considerate dall'art. 628, terzo comma, cod. pen.; un'ulteriore aggravante ad effetto speciale è quella della recidiva specifica infraquinquennale.

Si pone dunque il tema di individuare, ai fini previsti dall'art. 63, quarto comma, cod. pen., la circostanza aggravante ad effetto speciale più grave.

Il delitto previsto dall'art. 628 cod. pen. - nella versione applicabile ratione temporis - aveva una cornice edittale determinata, quanto alla pena detentiva, tra cinque e dieci anni di reclusione.

Le aggravanti ad effetto speciale codificate all'art. 628, terzo comma, cod. pen. determina[va]no un aumento di pena nella diversa cornice edittale, compresa tra sette e venti anni di reclusione.

L'aggravante prevista dall'art. 99, terzo comma, cod. pen., invece, determina un aumento della metà sulla pena base.

Ne consegue che, con riferimento al delitto di rapina, la cornice edittale di riferimento - computando la sola recidiva ex art. 99, terzo comma, cod. pen. - sarebbe quella compresa tra sette anni e mezzo e quindici anni di reclusione.

3.4. Ne discende che - rispetto alla fattispecie di rapina non aggravata - le aggravanti previste dall'art. 628, terzo comma, cod. pen. sono più gravi, ove si computi il massimo edittale, mentre l'aggravante prevista dall'art. 99, terzo comma, è più grave, ove si guardi alla pena minima irrogabile computando la circostanza ad effetto speciale.

La Corte territoriale ha determinato la pena con la seguente motivazione: «... con individuazione come reato più grave del reato sub 4) e di cui all'art. 628 cod. pen., aggravato dalla recidiva specifica ed infraquinquennale, con conseguente 5aumento della metà ed individuazione della pena base in anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 2500 di multa, operando sulla pena base per l'ipotesi non aggravata il minimo aumento ...».

Con tale argomentazione, la Corte territoriale ha di fatto ritenuto più grave la circostanza aggravante della recidiva specifica infraquinquennale.

Si tratta di valutazione erronea, posto che la circostanza aggravante ad effetto speciale più grave deve essere individuata in base alla gravità della sanzione edittale massima che può essere applicata in forza della circostanza aggravante ad effetto speciale.

Sicché, tornando al caso in esame, la circostanza aggravante più grave è quella codificata dall'art. 628, terzo comma, cod. pen. (sempre nella versione applicabile ratione temporis), che prevedeva una cornice edittale compresa - quanto alla pena detentiva - tra sette e venti anni di reclusione.

Tuttavia, applicando schemi di ragionamento analoghi a quelli affermati dalla giurisprudenza di legittimità in caso di concorso formale di reati (Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, P.g. in proc.

Ciabotti e altro, Rv. 255348), la misura dell'aumento applicabile in concreto per la circostanza aggravante ad effetto speciale di maggiore gravità non può essere inferiore all'aumento minimo previsto da altra aggravante ad effetto speciale applicabile al caso di specie.

Del resto, questa Corte ha già avuto modo di chiarire - con orientamento che deve essere qui ribadito - che «in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, l'individuazione della circostanza più grave sulla base del massimo della pena astrattamente prevista non può comportare, in presenza di un'altra aggravante il cui limite minimo sia più elevato, la determinazione di una pena ad esso inferiore» (Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281449 - 02, in una fattispecie di estorsione in cui concorrevano le aggravanti ad effetto speciale previste dagli artt. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991).

3.5. Ne discende che la Corte di appello di Napoli avrebbe dovuto individuare l'aggravante ad effetto speciale non nella recidiva qualificata, ma in una delle aggravanti codificate dall'art. 628, terzo comma, cod. pen.; tuttavia, essendo stato ritenuto il concorso tra dette circostanze ad effetto speciale, l'aumento per l'aggravante non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto applicato al ricorrente.

Sicché si versa in un'ipotesi di errore di diritto nella motivazione che, tuttavia, non potendo essere diversa la decisione finale, non ha influenza decisiva sul dispositivo; ne discende che non si determina l'annullamento della sentenza impugnata, essendo sufficiente rettificare la motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen. 64.

Il terzo motivo di ricorso è infondato.

4.1. Il ricorrente denuncia il carattere apparente e manifestamente illogico della motivazione relativa all'applicazione dell'ulteriore aumento di pena applicato per il concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, ex art. 63, quarto comma, cod. pen. 4.2.

Va premesso (v. supra, 2.4) che esula dai poteri di questa Corte la rilettura in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito con motivazione non manifestamente illogica.

4.3. Ciò posto, si evidenzia che il giudice di merito ha offerto congrua motivazione delle ragioni per cui ha ritenuto necessario applicare l'ulteriore aumento previsto dall'art. 63, quarto comma, cod. pen.

I giudici di merito hanno valutato di dovere applicare l'ulteriore aumento di pena alla luce della (ritenuta) necessità di non annichilire il disvalore delle aggravanti, tenuto conto della gravità dei fatti, delle conseguenze psicologiche riportate dalla persona offesa, proprio per effetto dell'uso delle armi che il ricorrente aveva l'abitudine di portare con sé (v. motivazione sentenza impugnata, pag. 3).

Si tratta di motivazione non assente, congrua e non manifestamente illogica e, pertanto, non suscettibile di censura in sede di legittimità.

5. Il ricorso è dunque infondato.

Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso e la memoria del 19/06/2026; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, provvedendo in sede di rinvio (a seguito di annullamento disposto da Sez. 2, sentenza n. 14400 del 06/03/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione a sei ipotesi di reato, tra loro legate dal vincolo della continuazione. f 2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo tre. motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena disposto per effetto della recidiva specifica e infraquinquennale ritenuto in sentenza. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale (artt. 63, quarto comma e 628, terzo e quarto comma, 99, terzo e quarto comma, cod. pen.). 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'ulteriore aumento di pena applicato per il concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, ex art. 63, quarto comma, cod. pen. La motivazione sull'aumento applicato è apparente e manifestamente illogica. 3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. 4. Il procedimento è stato deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per esaminare compiutamente i motivi di ricorso, che hanno ad oggetto la determinazione del trattamento sanzionatorio e gli aumenti applicati per le circostanze aggravanti ritenute in sede di cognizione, è utile formulare una premessa. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a giudizio per rispondere di sei imputazioni (dal capo 1 al capo 6); in primo grado, egli era stato assolto dalle accuse formulate ai capi 4-5-6 e condannato per gli addebiti a lui ascritti ai capi 1-2-3. Un primo giudizio di appello aveva viceversa ribaltato il verdetto assolutorio, affermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per tutte le imputazioni. Questa prima sentenza di appello è stata però riformata in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio da Sez. 2, n. 14400 del 06/03/2025. La sentenza rescindente aveva censurato la prima sentenza di appello in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica infraquinquennale, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. All'esito del giudizio rescissorio, con la sentenza qui impugnata, la Corte territoriale ha rideterminato la pena. È necessario dare conto delle scansioniseguite dai giudici di merito per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Il reato più grave è stato individuato in quello contestato al capo 4); per tale reato, già tenuto conto delle aggravanti contestate e ritenute in sede di merito (violazione dell'art. 628, terzo comma, cod. pen., con l'ulteriore aggravante della recidiva specifica infraquinquennale), è stata determinata la pena in misura di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 2500 di multa (i giudici di merito precisano di avere preso le mosse dalla pena minima edittale per la pena detentiva e lievemente superiore al minimo per la pena pecuniaria e di avere applicato su di essa l'aumento della metà previsto per la recidiva qualificata). Tale pena è stata poi aumentata in misura di un terzo, in applicazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., per il concorso delle ulteriori tre aggravanti ad effetto speciale ritenute sussistenti in relazione al capo 4); la pena è stata conseguentemente aumentata sino alla misura di anni dieci di reclusione ed euro 3.333 di multa. La pena è stata poi aumentata per la continuazione con il capo 5) di mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa ed ulteriormente aumentata di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa per la continuazione con il delitto contestato al capo 6). La pena è stata poi aumentata per la continuazione con i restanti reati, già oggetto di determinazione irrevocabile, in forza di giudicato progressivo (per i quali si è conseguentemente reso necessario rideterminare la pena): per il capo 1), la misura dell'aumento è stata determinata in misura di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 927 di multa; per il capo 2) l'aumento è stato determinato in misura di anni uno di reclusione ed euro 300 di multa; per il capo 3), l'aumento è stato determinato in misura di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa. La pena complessiva, pari ad anni quindici di reclusione ed euro 5500 di multa, è stata poi ridotta per effetto del rito abbreviato alla misura di anni dieci di reclusione ed euro 3555 di multa. 2. Il primo motivo risulta infondato. 2.1. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena disposto per effetto della recidiva specifica e infraquinquennale ritenuto in sentenza. La Corte territoriale avrebbe attribuito effetto alla recidiva desumendo la accresciuta pericolosità sociale dell'imputato dal mero fatto storico dell'esistenza di una precedente condanna per lesioni, peraltro non presente in atti, senza offrire ulteriori elementi di valutazione. 2.2. Va premesso che - in tema di recidiva - è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla 3natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (tra le altre, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.g. in proc. Calibè, Rv. 247838). 2.3. Nel caso in esame, la Corte territoriale si è attenuta a tali indicazioni e ha offerto congrua motivazione sui parametri rilevanti nel giudizio di attribuzione di effetto alla recidiva. La Corte territoriale ha considerato la natura del reato in contestazione (rapina aggravata, con aggressione violenta e uso di armi); ha rilevato l'esistenza di un'identità di indole rispetto al precedente penale per lesioni personali che giustificava la contestazione della recidiva qualificata (una condanna per lesioni punita con una severa sanzione, non irragionevolmente valutata come indicativa di gravità del precedente penale); ha evidenziato come - oltre a detto precedente per lesioni - figurino sul certificato penale del ricorrente altre condanne per reati contro il patrimonio (per ricettazione, per tentata estorsione) che, pur non invocabili per la contestazione formale della recidiva, sono correttamente valutabili per formulare il giudizio sulla personalità dell'imputato, ai fini della formulazione della valutazione di pericolosità sociale che giustifica l'attribuzione di effetto alla recidiva qualificata, con conseguente meritevolezza del deteriore trattamento sanzionatorio associato alla recidiva (v. motivazione sentenza impugnata, pag. 3). 2.4, Alla luce di tali osservazioni, si deve evidenziare che il vizio di motivazione dedotto con il primo motivo di ricorso non sussiste. Come evidenziato al punto 2.3 della motivazione che precede, la Corte territoriale ha offerto, sul punto, una motivazione congrua, pertinente rispetto ai parametri valutativi che vengono in rilievo, e sorretta da argomentazioni non manifestamente illogiche. Non sussistendo il dedotto vizio di motivazione, ne discende l'infondatezza del motivo di ricorso. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 3.1. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale (artt. 63, quarto comma, e 628, terzo e quarto comma, 99, terzo e 4quarto comma, cod. pen.): anche ove si voglia attribuire effetto alla recidiva specifica infraquinquennale, si deve applicare l'aggravante più grave, che è quella prevista dal terzo comma dell'art. 628 cod. pen. (che determina aumento della pena con nuova cornice edittale da sette a venti anni di reclusione, oltre alla multa), che ha effetto più sfavorevole rispetto all'aumento correlato alla recidiva specifica infraquinquennale. Ne discende che la sentenza deve essere annullata, posto che ha aumentato la pena base, applicando l'aumento della metà sulla pena detentiva minima (da anni cinque di reclusione ad anni sette e mezzo), cioè in misura superiore a quella che si sarebbe avuta individuando come aggravante da applicare quella prevista dall'art. 628, terzo comma, cod. pen.). 3.2. Il motivo è infondato, sebbene si renda necessaria una precisazione - da intendere come rettificazione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen. 3.3. Va premesso che, nel caso in esame, per il reato più grave del cumulo giuridico, i giudici di cognizione hanno ritenuto la sussistenza di più aggravanti ad effetto speciale: tre aggravanti sono considerate dall'art. 628, terzo comma, cod. pen.; un'ulteriore aggravante ad effetto speciale è quella della recidiva specifica infraquinquennale. Si pone dunque il tema di individuare, ai fini previsti dall'art. 63, quarto comma, cod. pen., la circostanza aggravante ad effetto speciale più grave. Il delitto previsto dall'art. 628 cod. pen. - nella versione applicabile ratione temporis - aveva una cornice edittale determinata, quanto alla pena detentiva, tra cinque e dieci anni di reclusione. Le aggravanti ad effetto speciale codificate all'art. 628, terzo comma, cod. pen. determina[va]no un aumento di pena nella diversa cornice edittale, compresa tra sette e venti anni di reclusione. L'aggravante prevista dall'art. 99, terzo comma, cod. pen., invece, determina un aumento della metà sulla pena base. Ne consegue che, con riferimento al delitto di rapina, la cornice edittale di riferimento - computando la sola recidiva ex art. 99, terzo comma, cod. pen. - sarebbe quella compresa tra sette anni e mezzo e quindici anni di reclusione. 3.4. Ne discende che - rispetto alla fattispecie di rapina non aggravata - le aggravanti previste dall'art. 628, terzo comma, cod. pen. sono più gravi, ove si computi il massimo edittale, mentre l'aggravante prevista dall'art. 99, terzo comma, è più grave, ove si guardi alla pena minima irrogabile computando la circostanza ad effetto speciale. La Corte territoriale ha determinato la pena con la seguente motivazione: «... con individuazione come reato più grave del reato sub 4) e di cui all'art. 628 cod. pen., aggravato dalla recidiva specifica ed infraquinquennale, con conseguente 5aumento della metà ed individuazione della pena base in anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 2500 di multa, operando sulla pena base per l'ipotesi non aggravata il minimo aumento ...». Con tale argomentazione, la Corte territoriale ha di fatto ritenuto più grave la circostanza aggravante della recidiva specifica infraquinquennale. Si tratta di valutazione erronea, posto che la circostanza aggravante ad effetto speciale più grave deve essere individuata in base alla gravità della sanzione edittale massima che può essere applicata in forza della circostanza aggravante ad effetto speciale. Sicché, tornando al caso in esame, la circostanza aggravante più grave è quella codificata dall'art. 628, terzo comma, cod. pen. (sempre nella versione applicabile ratione temporis), che prevedeva una cornice edittale compresa - quanto alla pena detentiva - tra sette e venti anni di reclusione. Tuttavia, applicando schemi di ragionamento analoghi a quelli affermati dalla giurisprudenza di legittimità in caso di concorso formale di reati (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, P.g. in proc. Ciabotti e altro, Rv. 255348), la misura dell'aumento applicabile in concreto per la circostanza aggravante ad effetto speciale di maggiore gravità non può essere inferiore all'aumento minimo previsto da altra aggravante ad effetto speciale applicabile al caso di specie. Del resto, questa Corte ha già avuto modo di chiarire - con orientamento che deve essere qui ribadito - che «in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, l'individuazione della circostanza più grave sulla base del massimo della pena astrattamente prevista non può comportare, in presenza di un'altra aggravante il cui limite minimo sia più elevato, la determinazione di una pena ad esso inferiore» (Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281449 - 02, in una fattispecie di estorsione in cui concorrevano le aggravanti ad effetto speciale previste dagli artt. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991). 3.5. Ne discende che la Corte di appello di Napoli avrebbe dovuto individuare l'aggravante ad effetto speciale non nella recidiva qualificata, ma in una delle aggravanti codificate dall'art. 628, terzo comma, cod. pen.; tuttavia, essendo stato ritenuto il concorso tra dette circostanze ad effetto speciale, l'aumento per l'aggravante non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto applicato al ricorrente. Sicché si versa in un'ipotesi di errore di diritto nella motivazione che, tuttavia, non potendo essere diversa la decisione finale, non ha influenza decisiva sul dispositivo; ne discende che non si determina l'annullamento della sentenza impugnata, essendo sufficiente rettificare la motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen. 64. Il terzo motivo di ricorso è infondato. 4.1. Il ricorrente denuncia il carattere apparente e manifestamente illogico della motivazione relativa all'applicazione dell'ulteriore aumento di pena applicato per il concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, ex art. 63, quarto comma, cod. pen. 4.2. Va premesso (v. supra, 2.4) che esula dai poteri di questa Corte la rilettura in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito con motivazione non manifestamente illogica. 4.3. Ciò posto, si evidenzia che il giudice di merito ha offerto congrua motivazione delle ragioni per cui ha ritenuto necessario applicare l'ulteriore aumento previsto dall'art. 63, quarto comma, cod. pen. I giudici di merito hanno valutato di dovere applicare l'ulteriore aumento di pena alla luce della (ritenuta) necessità di non annichilire il disvalore delle aggravanti, tenuto conto della gravità dei fatti, delle conseguenze psicologiche riportate dalla persona offesa, proprio per effetto dell'uso delle armi che il ricorrente aveva l'abitudine di portare con sé (v. motivazione sentenza impugnata, pag. 3). Si tratta di motivazione non assente, congrua e non manifestamente illogica e, pertanto, non suscettibile di censura in sede di legittimità. 5. Il ricorso è dunque infondato. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28761/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris