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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04821/2023

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la seguente ORDINANZA 2ott2e1/1C sul ricorso iscritto al n.

R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, (cessata il 17.12.2014, con cancellazione dal registro delle imprese il 29 dicembre 2014) e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio accomandatario, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA], in via A.Gramsci n. 5, Pal.

Buoninconti; - con troricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno n. 1533/2016, depositata il 19 febbraio 2016; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 15 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte quanto segue.

La società contribuente propose appello avverso la sentenza della CTP di Salerno n. 12/13/14 che aveva, parzialmente, accolto il ricorso presentato dagli odierni controricorrenti avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate di Salerno, per l'anno di imposta 2008, aveva accertato minori costi per Euro 145.480.00 per fatture soggettivamente inesistenti.

La CTR di Napoli, sezione distaccata di Salerno, accolse l'appello e riconobbe il diritto alla detrazione IVA sull'assunto che fosse stata provata la buona fede del contribuente.

In particolare venne affermato "la società [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente sostenuto dei costi che gli stessi verbalizzanti hanno determinato in euro 963, 310,

26. Gli stessi giudici di prime cure hanno correttamente riconosciuto che le merci sono pervenute nella sfera del contribuente dal momento che le vendite sono state effettuate a rinomate aziende e, pertanto, è da escludere una qualsivoglia fatturazione di comodo.

Alla luce di tutto quanto precede, deve riconoscersi la buona fede del contribuente, non potendo ritenersi che questi sapeva o poteva sapere, o avrebbe dovuto sapere, che l'operazione si iscriveva in una evasione commessa dal fornitore o da un altro operatore." Avverso tale decisione ricorre l'Agenzia delle entrate con due motivi, resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di socio accomandatario.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, n. 4.

C.p.c. e 118 disp.att. c.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. 2.Con il secondo motivo si denuncia l'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ossia la mancata valutazione della natura dei tre fornitori, come emergente dagli esiti dell'attività accertativa posta in essere.

Nella sostanza l'Agenzia delle Entrate si duole della nullità della motivazione in quanto sprovvista della esplicitazione degli argomenti e delle prove in forza dei quali è pervenuta alla decisione, in quanto avulsa dalla fattispecie concreta nonché carente in relazione alla affermata buona fede del contribuente.

3. [OSCURATO:PERSONA] osserva preliminarmente che il giudizio di secondo grado risulta essersi svolto tra l'Agenzia delle Entrate e gli odierni ricorrenti.

Dal contenuto del ricorso, tuttavia, emerge che nel 2008 l'Ufficio notificò alla società l'avviso di accertamento n.

TF9020902221/2013, da cui trae origine il presente giudizio, e notificò ai, due, soci gli avvisi contraddistinti dai numeri nn.

TF9010903772 e TF9010903772 (oggetto quest'ultimo di mediazione e definito in CTP con sentenza n. 3746/04/14).

Avverso i primi due atti impositivi, le parti produssero due distinti ricorsi chiedendone l'annullamento.

Non risulta, tuttavia, che [OSCURATO:PERSONA] sia stata parte nei giudizi di primo e secondo grado.

Questa Corte (Cass. n. 27337 del 2914) ha al riguardo affermato che nel processo tributario, il litisconsorzio necessario originario che, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni ex art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817, sussiste tra la società e tutti i soci della stessa in ragione dell'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio (proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi), ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, incidendo l'accertamento in rettifica della dichiarazione anche sull'imputazione dei redditi di costui, indipendentemente dal profilo della responsabilità (limitata alla quota conferita o illimitata).

Secondo l'orientamento di questa Corte, infatti, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Pertanto, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. n. 27337 del 2014; Cass.

S.U. n. 14815 del 2008; Conf.

Cass. n. 11459 del 2009; Cass. n. 13073 del 2012; Cass. n. 17925 del 2012; Cass. n. 1047 del 2013; da ultimo Cass. n. 27603 del 2018).

4. L'intero rapporto processuale si quindi è sviluppato, nella specie, in violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Ciò determina, pertanto, la nullità dell'intero giudizio con conseguente necessaria rimessione del giudizio alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Salerno, in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

Il giudice del rinvio dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 e provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

E' ovviamente precluso l'esame dei motivi di ricorso riguardanti il merito del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara nulle la sentenza di primo e secondo grado e rimette del giudizio alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Salerno, in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nonché per la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA 2ott2e1/1C sul ricorso iscritto al n. R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, (cessata il 17.12.2014, con cancellazione dal registro delle imprese il 29 dicembre 2014) e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio accomandatario, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA], in via A.Gramsci n. 5, Pal. Buoninconti; - con troricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno n. 1533/2016, depositata il 19 febbraio 2016; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 15 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte quanto segue. La società contribuente propose appello avverso la sentenza della CTP di Salerno n. 12/13/14 che aveva, parzialmente, accolto il ricorso presentato dagli odierni controricorrenti avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate di Salerno, per l'anno di imposta 2008, aveva accertato minori costi per Euro 145.480.00 per fatture soggettivamente inesistenti. La CTR di Napoli, sezione distaccata di Salerno, accolse l'appello e riconobbe il diritto alla detrazione IVA sull'assunto che fosse stata provata la buona fede del contribuente. In particolare venne affermato "la società [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente sostenuto dei costi che gli stessi verbalizzanti hanno determinato in euro 963, 310, 26. Gli stessi giudici di prime cure hanno correttamente riconosciuto che le merci sono pervenute nella sfera del contribuente dal momento che le vendite sono state effettuate a rinomate aziende e, pertanto, è da escludere una qualsivoglia fatturazione di comodo. Alla luce di tutto quanto precede, deve riconoscersi la buona fede del contribuente, non potendo ritenersi che questi sapeva o poteva sapere, o avrebbe dovuto sapere, che l'operazione si iscriveva in una evasione commessa dal fornitore o da un altro operatore." Avverso tale decisione ricorre l'Agenzia delle entrate con due motivi, resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di socio accomandatario. RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, n. 4. C.p.c. e 118 disp.att. c.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. 2.Con il secondo motivo si denuncia l'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ossia la mancata valutazione della natura dei tre fornitori, come emergente dagli esiti dell'attività accertativa posta in essere. Nella sostanza l'Agenzia delle Entrate si duole della nullità della motivazione in quanto sprovvista della esplicitazione degli argomenti e delle prove in forza dei quali è pervenuta alla decisione, in quanto avulsa dalla fattispecie concreta nonché carente in relazione alla affermata buona fede del contribuente. 3. [OSCURATO:PERSONA] osserva preliminarmente che il giudizio di secondo grado risulta essersi svolto tra l'Agenzia delle Entrate e gli odierni ricorrenti. Dal contenuto del ricorso, tuttavia, emerge che nel 2008 l'Ufficio notificò alla società l'avviso di accertamento n. TF9020902221/2013, da cui trae origine il presente giudizio, e notificò ai, due, soci gli avvisi contraddistinti dai numeri nn. TF9010903772 e TF9010903772 (oggetto quest'ultimo di mediazione e definito in CTP con sentenza n. 3746/04/14). Avverso i primi due atti impositivi, le parti produssero due distinti ricorsi chiedendone l'annullamento. Non risulta, tuttavia, che [OSCURATO:PERSONA] sia stata parte nei giudizi di primo e secondo grado. Questa Corte (Cass. n. 27337 del 2914) ha al riguardo affermato che nel processo tributario, il litisconsorzio necessario originario che, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni ex art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817, sussiste tra la società e tutti i soci della stessa in ragione dell'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio (proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi), ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, incidendo l'accertamento in rettifica della dichiarazione anche sull'imputazione dei redditi di costui, indipendentemente dal profilo della responsabilità (limitata alla quota conferita o illimitata). Secondo l'orientamento di questa Corte, infatti, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992. Pertanto, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. n. 27337 del 2014; Cass. S.U. n. 14815 del 2008; Conf. Cass. n. 11459 del 2009; Cass. n. 13073 del 2012; Cass. n. 17925 del 2012; Cass. n. 1047 del 2013; da ultimo Cass. n. 27603 del 2018). 4. L'intero rapporto processuale si quindi è sviluppato, nella specie, in violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ciò determina, pertanto, la nullità dell'intero giudizio con conseguente necessaria rimessione del giudizio alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Salerno, in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Il giudice del rinvio dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 e provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione. E' ovviamente precluso l'esame dei motivi di ricorso riguardanti il merito del giudizio. P.Q.M. Dichiara nulle la sentenza di primo e secondo grado e rimette del giudizio alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Salerno, in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nonché per la
Sentenza Cassazione n. 04821/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris