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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25161/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni della parte civile, a-t at4 e4A011 tr. -e 1/1.01 4) e:«112' dee 2-keitocr.: [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 5 febbraio 2020 del G.i.p. del Tribunale di Palermo, che dichiarava, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dai futili motivi (era, invece, esclusa l'aggravante della premeditazione contestata), e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella della provocazione equivalenti alla ritenuta aggravante, lo condannava alla pena di anni sei di reclusione.

1.1. Nel pomeriggio del 2 aprile 2019, a causa di un alterco tra [OSCURATO:PERSONA] ed il cognato di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo aveva deciso di punire il primo, investendolo con la vettura Smart di proprietà di suo padre.

2. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione in ordine all'asserita• sussistenza in capo all'imputato del c.d. animus necandi ed alla pretesa idoneità della condotta a cagionare l'evento.

La difesa lamenta che la Corte di appello si sia basata su valutazioni prive di alcun connotato di concretezza e frutto di un'analisi astratta e teorica della vicenda.

Non ritiene, invero, sufficiente il richiamo al violentissimo impatto dell'autovettura con la vittima o alla circostanza che esso fosse stato voluto e deliberatamente cercato dal [OSCURATO:PERSONA], mancando qualsivoglia indicazione di carattere medico-legale e fisico-dinamico in condizione di confermare l'idoneità effettiva dell'azione a determinare l'evento morte.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata erronea applicazione della legge penale in ordine all'incompatibilità tra circostanza attenuante della provocazione e circostanza aggravante dei futili motivi.

Si duole la difesa che la Corte di appello abbia disatteso la richiesta formulata con l'appello di riconoscimento della prevalenza delle attenuanti rispetto all'aggravante dei futili motivi E ciò, nonostante l'incompatibilità di detta aggravante con la circostanza attenuante della provocazione, come da consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità.

Mentre, secondo il difensore, preso atto del riconoscimento dell'attenuante della provocazione da parte del primo Giudice, la Corte 6)J-, territoriale avrebbe dovuto escludere l'aggravante dei futili motivi e, quindi, operare la riduzione di pena derivante dalla concessione delle attenuanti.

Il difensore insiste, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. 28 ottobre 2020, n.137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], e la parte civile, con conclusioni scritte, chiedono la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione.

In tema di omicidio volontario, in relazione alla valutazione circa la sussistenza o meno dell'animus necandi, la prova del dolo omicidiario è prevalentemente affidata alle peculiarità estrinseche dell'azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni regole di esperienza, quali il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi, nonché tutti quegli elementi che, secondo l'id quod plerumque accidit, abbiano un valore sintomatico (Sez. 1, n. 15023 del 14/02/2006, Piras ed altri, Rv. 234129).

In particolare, in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandi assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018 - dep. 2019, Comelli, Rv. 275012: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente desunto la sussistenza del dolo di tentato omicidio dalla pericolosità dell'arma usata - un coltello da cucina con una lama di 17 cm. - dal distretto corporeo attinto, dalla gravità delle lesioni inferte alla vittima e dal comportamento immediatamente successivo dell'indagato, che, nell'effettuare un movimento teso a colpire la vittima alla gola, aveva pronunciato la frase: "Ti sgozzo").Orbene, la Corte di appello di Palermo, con riguardo all'invocata riqualificazione del fatto come meramente lesivo e quindi all'esclusione dell'animus necandi, osserva che dalle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza dell'abitazione del nonno della vittima emerge nitidamente che: - mentre quest'ultima stava dialogando con il nonno, giungeva alle sue spalle contromano la vettura Smart guidata dall'imputato; - tale veicolo procedeva a velocità sostenuta e dopo essersi avvicinata al margine destro della strada, dal proprio senso di marcia, per evitare un camion e un ciclomotore che procedevano in senso contrario (nel senso corretto di marcia di quella strada), si dirigeva senza frenare ed anzi accelerando verso Puleo e impattando contro lo stesso, di spalle, con la parte anteriore del proprio veicolo; - Puleo veniva sollevato in aria a causa dell'urto, ruotava con le gambe all'insù ed il capo all'ingiù e sempre col capo all'ingiù finiva scaraventato contro la fiancata di un'auto parcheggiata lungo il margine sinistro della strada, a sei/sette metri dal nonno della vittima, laddove prima dell'impatto Puleo e il nonno si trovavano sulla stessa linea e quindi equidistanti rispetto a tale ultima vettura; - dopo l'impatto con la fiancata della suddetta auto rimaneva tramortito per terra (sul punto la P.g. avrebbe poi trovato macchie di sangue).

La Corte territoriale, dopo avere, inoltre, sottolineato come al Puleo, trasportato al [OSCURATO:PERSONA], ga, fosse assegnato il codice rosso t con prognosi riservata, rileva che tali dati oggettivi offrono un'idea ben precisa della velocità alla quale procedeva (volontariamente e deliberatamente) [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'impatto cercato con Puleo, venendo resa la violenza dell'impatto ancor più apprezzabile e chiara alla luce degli ingenti danni al parabrezza della Smart, desumibili dalle fotografie in atti, dall'introflessione della carrozzeria dell'auto parcheggiata all'altezza della parte posteriore sinistra in corrispondenza del punto dell'impatto col corpo della vittima (come da annotazione di [OSCURATO:PERSONA]), e dalle notevoli lesioni riscontrate sul corpo della vittima, connotate da numerose fratture scomposte.

Rileva la sentenza impugnata come a smentire la tesi difensiva del mero animus laedendí convergano molteplici circostanze, quali l'avere da parte dell'imputato imboccato una strada contromano con una vettura, l'averla diretta deliberatamente contro un uomo fermo di spalle, l'avere accelerato e lanciato l'auto contro la vittima, avere ricercato un impatto frontale con la violenza sopra rimarcata; elementi, tutti, gravi, precisi e concordanti nel senso che [OSCURATO:PERSONA] volesse effettivamente uccidere Puleo o, quantomeno, pur prevedendo la morte della vittima, fosse del tutto indifferente all'esito della propria condotta (se meramente lesivo, in modo anche grave, ovvero letale) i Pssendo, pertanto, per la Corte a qua configurabile nella specie, se non un vero e proprio dolo intenzionale, quantomeno un dolo alternativo, compatibile con il tentativo.

A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, che concludono col ritenere come fosse evidente Vanimus necandi al momento dell'azione criminosa non solo per le modalità della condotta ma anche per la tipologia e l'estensione delle lesioni inferte, il motivo insiste nel reiterare osservazioni già svolte e con le quali la sentenza di appello si è ampiamente confrontata nei termini appena riportati, incorrendo nella aspecificità e manifesta infondatezza e nel contempo sollecitando una riconsiderazione fattuale non consentita.

1.2. Inammissibile, in quanto non consentito, aspecifico e manifestamente infondato è il secondo motivo di impugnazione nel quale si insiste sulla prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante dei futili motivi e addirittura sembra chiedersi l'esclusione dell'aggravante dei futili motivi precedentemente non richiesta, in ragione dell'incompatibilità della stessa con la circostanza attenuante della provocazione.

La Corte territoriale al riguardo rileva che, anche a voler prescindere dalla considerazione che il G.u.p. non ha tenuto conto del consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante dei futili motivi è incompatibile con l'attenuante della provocazione, va, invero, rimarcato che [OSCURATO:PERSONA] ha agito sulla base di un movente assolutamente futile (banale litigio tra la persona offesa e il cognato dell'imputato, litigio al quale lo stesso imputato era peraltro rimasto estraneo) e nella vicenda in esame ha dimostrato un'allarmante sconsideratezza ed incapacità di autocontrollo.

Aggiunge che l'immediata confessione da parte dell'imputato è stata per certi versi necessitata, da un lato, dalla presenza di diversi testimoni, alcuni dei quali lo avevano riconosciuto, e, dall'altro, soprattutto dall'impellente esigenza di [OSCURATO:PERSONA] di porsi sotto la tutela delle forze dell'ordine per timore della reazione violenta dei familiari della vittima.

Inoltre, rileva che la pena inflitta è stata davvero blanda, in quanto si è partiti dal minimo edittale per l'omicidio (ventuno anni) e si è abbattuta la pena di oltre la metà ex art.56 cod. pen. (per giungere ad una pena di nove anni di reclusione, poi ridotta per il rito), e che pertanto il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sull'aggravante o comunque una riduzione della sanzione

4. ,f determinerebbero una pena oltremodo blanda e, quindi, incongrua per difetto.

Tali essendo le argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici della sentenza impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorio, insindacabili pertanto in questa sede, deve, inoltre, osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

L'imputato va, infine, condannato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si ritiene equo liquidare, in considerazione dell'impegno professionale profuso, nei termini di cui alla richiesta difensiva, come da dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni della parte civile, a-t at4 e4A011 tr. -e 1/1.01 4) e:«112' dee 2-keitocr.: [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 5 febbraio 2020 del G.i.p. del Tribunale di Palermo, che dichiarava, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dai futili motivi (era, invece, esclusa l'aggravante della premeditazione contestata), e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella della provocazione equivalenti alla ritenuta aggravante, lo condannava alla pena di anni sei di reclusione. 1.1. Nel pomeriggio del 2 aprile 2019, a causa di un alterco tra [OSCURATO:PERSONA] ed il cognato di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo aveva deciso di punire il primo, investendolo con la vettura Smart di proprietà di suo padre. 2. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione in ordine all'asserita• sussistenza in capo all'imputato del c.d. animus necandi ed alla pretesa idoneità della condotta a cagionare l'evento. La difesa lamenta che la Corte di appello si sia basata su valutazioni prive di alcun connotato di concretezza e frutto di un'analisi astratta e teorica della vicenda. Non ritiene, invero, sufficiente il richiamo al violentissimo impatto dell'autovettura con la vittima o alla circostanza che esso fosse stato voluto e deliberatamente cercato dal [OSCURATO:PERSONA], mancando qualsivoglia indicazione di carattere medico-legale e fisico-dinamico in condizione di confermare l'idoneità effettiva dell'azione a determinare l'evento morte. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata erronea applicazione della legge penale in ordine all'incompatibilità tra circostanza attenuante della provocazione e circostanza aggravante dei futili motivi. Si duole la difesa che la Corte di appello abbia disatteso la richiesta formulata con l'appello di riconoscimento della prevalenza delle attenuanti rispetto all'aggravante dei futili motivi E ciò, nonostante l'incompatibilità di detta aggravante con la circostanza attenuante della provocazione, come da consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità. Mentre, secondo il difensore, preso atto del riconoscimento dell'attenuante della provocazione da parte del primo Giudice, la Corte 6)J-, territoriale avrebbe dovuto escludere l'aggravante dei futili motivi e, quindi, operare la riduzione di pena derivante dalla concessione delle attenuanti. Il difensore insiste, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n.137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], e la parte civile, con conclusioni scritte, chiedono la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione. In tema di omicidio volontario, in relazione alla valutazione circa la sussistenza o meno dell'animus necandi, la prova del dolo omicidiario è prevalentemente affidata alle peculiarità estrinseche dell'azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni regole di esperienza, quali il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi, nonché tutti quegli elementi che, secondo l'id quod plerumque accidit, abbiano un valore sintomatico (Sez. 1, n. 15023 del 14/02/2006, Piras ed altri, Rv. 234129). In particolare, in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandi assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018 - dep. 2019, Comelli, Rv. 275012: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente desunto la sussistenza del dolo di tentato omicidio dalla pericolosità dell'arma usata - un coltello da cucina con una lama di 17 cm. - dal distretto corporeo attinto, dalla gravità delle lesioni inferte alla vittima e dal comportamento immediatamente successivo dell'indagato, che, nell'effettuare un movimento teso a colpire la vittima alla gola, aveva pronunciato la frase: "Ti sgozzo").Orbene, la Corte di appello di Palermo, con riguardo all'invocata riqualificazione del fatto come meramente lesivo e quindi all'esclusione dell'animus necandi, osserva che dalle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza dell'abitazione del nonno della vittima emerge nitidamente che: - mentre quest'ultima stava dialogando con il nonno, giungeva alle sue spalle contromano la vettura Smart guidata dall'imputato; - tale veicolo procedeva a velocità sostenuta e dopo essersi avvicinata al margine destro della strada, dal proprio senso di marcia, per evitare un camion e un ciclomotore che procedevano in senso contrario (nel senso corretto di marcia di quella strada), si dirigeva senza frenare ed anzi accelerando verso Puleo e impattando contro lo stesso, di spalle, con la parte anteriore del proprio veicolo; - Puleo veniva sollevato in aria a causa dell'urto, ruotava con le gambe all'insù ed il capo all'ingiù e sempre col capo all'ingiù finiva scaraventato contro la fiancata di un'auto parcheggiata lungo il margine sinistro della strada, a sei/sette metri dal nonno della vittima, laddove prima dell'impatto Puleo e il nonno si trovavano sulla stessa linea e quindi equidistanti rispetto a tale ultima vettura; - dopo l'impatto con la fiancata della suddetta auto rimaneva tramortito per terra (sul punto la P.g. avrebbe poi trovato macchie di sangue). La Corte territoriale, dopo avere, inoltre, sottolineato come al Puleo, trasportato al [OSCURATO:PERSONA], ga, fosse assegnato il codice rosso t con prognosi riservata, rileva che tali dati oggettivi offrono un'idea ben precisa della velocità alla quale procedeva (volontariamente e deliberatamente) [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'impatto cercato con Puleo, venendo resa la violenza dell'impatto ancor più apprezzabile e chiara alla luce degli ingenti danni al parabrezza della Smart, desumibili dalle fotografie in atti, dall'introflessione della carrozzeria dell'auto parcheggiata all'altezza della parte posteriore sinistra in corrispondenza del punto dell'impatto col corpo della vittima (come da annotazione di [OSCURATO:PERSONA]), e dalle notevoli lesioni riscontrate sul corpo della vittima, connotate da numerose fratture scomposte. Rileva la sentenza impugnata come a smentire la tesi difensiva del mero animus laedendí convergano molteplici circostanze, quali l'avere da parte dell'imputato imboccato una strada contromano con una vettura, l'averla diretta deliberatamente contro un uomo fermo di spalle, l'avere accelerato e lanciato l'auto contro la vittima, avere ricercato un impatto frontale con la violenza sopra rimarcata; elementi, tutti, gravi, precisi e concordanti nel senso che [OSCURATO:PERSONA] volesse effettivamente uccidere Puleo o, quantomeno, pur prevedendo la morte della vittima, fosse del tutto indifferente all'esito della propria condotta (se meramente lesivo, in modo anche grave, ovvero letale) i Pssendo, pertanto, per la Corte a qua configurabile nella specie, se non un vero e proprio dolo intenzionale, quantomeno un dolo alternativo, compatibile con il tentativo. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, che concludono col ritenere come fosse evidente Vanimus necandi al momento dell'azione criminosa non solo per le modalità della condotta ma anche per la tipologia e l'estensione delle lesioni inferte, il motivo insiste nel reiterare osservazioni già svolte e con le quali la sentenza di appello si è ampiamente confrontata nei termini appena riportati, incorrendo nella aspecificità e manifesta infondatezza e nel contempo sollecitando una riconsiderazione fattuale non consentita. 1.2. Inammissibile, in quanto non consentito, aspecifico e manifestamente infondato è il secondo motivo di impugnazione nel quale si insiste sulla prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante dei futili motivi e addirittura sembra chiedersi l'esclusione dell'aggravante dei futili motivi precedentemente non richiesta, in ragione dell'incompatibilità della stessa con la circostanza attenuante della provocazione. La Corte territoriale al riguardo rileva che, anche a voler prescindere dalla considerazione che il G.u.p. non ha tenuto conto del consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante dei futili motivi è incompatibile con l'attenuante della provocazione, va, invero, rimarcato che [OSCURATO:PERSONA] ha agito sulla base di un movente assolutamente futile (banale litigio tra la persona offesa e il cognato dell'imputato, litigio al quale lo stesso imputato era peraltro rimasto estraneo) e nella vicenda in esame ha dimostrato un'allarmante sconsideratezza ed incapacità di autocontrollo. Aggiunge che l'immediata confessione da parte dell'imputato è stata per certi versi necessitata, da un lato, dalla presenza di diversi testimoni, alcuni dei quali lo avevano riconosciuto, e, dall'altro, soprattutto dall'impellente esigenza di [OSCURATO:PERSONA] di porsi sotto la tutela delle forze dell'ordine per timore della reazione violenta dei familiari della vittima. Inoltre, rileva che la pena inflitta è stata davvero blanda, in quanto si è partiti dal minimo edittale per l'omicidio (ventuno anni) e si è abbattuta la pena di oltre la metà ex art.56 cod. pen. (per giungere ad una pena di nove anni di reclusione, poi ridotta per il rito), e che pertanto il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sull'aggravante o comunque una riduzione della sanzione 4. ,f determinerebbero una pena oltremodo blanda e, quindi, incongrua per difetto. Tali essendo le argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici della sentenza impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorio, insindacabili pertanto in questa sede, deve, inoltre, osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. L'imputato va, infine, condannato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si ritiene equo liquidare, in considerazione dell'impegno professionale profuso, nei termini di cui alla richiesta difensiva, come da dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente g
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