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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 30041/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 12/05/2022 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha rigettato l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa nell'ambito di procedura estradizionale richiesta dagli [OSCURATO:PERSONA] d' America.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo:

2.1. Con il primo motivo, mancanza assoluta della motivazione in ordine al difetto di giurisdizione dello Stato Italiano, trattandosi di richiesta di estradizione per i medesimi fatto già rifiutata da Stato membro della Unione Europea; violazione degli artt. 649, 705 e 707 cod. proc. pen. e 50 CDFUE.

La Corte di appello avrebbe dovuto prendere in considerazione la decisione emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] - allegata dalla difesa - che aveva rifiutato l'estradizione, altrimenti incorrendosi nella violazione del ne bis in idem internazionale, ormai consolidato.

2.2. Con il secondo motivo, mancanza della motivazione sulla esistenza del pericolo di fuga che non ha tenuto conto di elementi di sicuro rilievo sintomatico a riguardo, risultando inconferente la mancanza di stabile legame con il territorio italiano e la gravità del fatto e del tutto mancante la ragione per la quale è stata applicata la misura più grave.

2.3. E' pervenuto in data 1.7.2022 motivo nuovo che deduce violazione degli artt. 275 e 275 cod. proc. pen. per ingiustificata violazione del principio di gradualità delle misure cautelari.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è generico in quanto non pertinente alla istanza difensiva oggetto della decisione riguardante lo status custodiale; in ogni caso, è manifestamente infondato in assenza sia di una precedente decisione dello Stato Italiano sulla richiesta estradizionale sia di una sentenza di merito contraria emessa nello spazio giuridico europeo, essendo l'estradizione negata dal Ministro della Giustizia ungherese, dopo che l'[OSCURATO:PERSONA] dello stesso Paese si era pronunciata in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'estradizione, risultando il relativo procedimento sospeso dal 2017.

3. Il secondo motivo è inammissibile perché proposto per ragioni in fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità in quanto l'art. 719 cod. proc. pen. ammette il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o di sostituzione dei provvedimenti cautelari strumentali all'estradizione solo per violazione di legge, rendendo, pertanto, inammissibile il ricorso proposto per vizio di motivazione (Sez. 6, n. 29410 del 25/06/2009, M., Rv. 244535; Cass., Sez. 6, n. 3136 del 7/07/2000, Salmanzadeh, Rv. 217712; Sez. 6, n. 1734 del 10/5/1999, Romeiro, Rv. 214753).

Il ricorrente sollecita un diverso apprezzamento del materiale probatorio e delle ragioni logiche che hanno fondato la valutazione di attuale sussistenza del pericolo di fuga.

L'ordinanza impugnata congruamente motiva l'attualità e la concretezza del pericolo di fuga, in quanto il soggetto richiesto in consegna è cittadino privo di radicamento sul territorio italiano e - allo stato - anche di una abitazione (essendo quella per vacanze della moglie inagibile), e argomenta l'adeguatezza della sola misura custodiale a fronteggiare tale rischio, in ragione dell'entità della gravità del reato oggetto della procedura estradizionale e della concreta possibilità che il ricorrente si porti nello Stato Ungherese per sottrarsi alla procedura considerando la decisione assunta dalla autorità politica ungherese di diniego della estradizione.

4. Il motivo nuovo è manifestamente infondato in ragione del condivisibile orientamento secondo il quale in tema di estradizione per l'estero, con riguardo alle misure cautelari disposte ai sensi dell'art. 714 cod. proc. pen. il rinvio di detta previsione alle disposizioni del titolo I del libro IV del codice di rito è operato solo in quanto le stesse risultino applicabili, dovendosi a tale fine tenere conto, in particolare, dell'esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna (Sez. 6, n. 3889 del 19/12/2011(dep. 2012) Rv. 251657 Durdevic), avendo il provvedimento impugnato adeguatamente dato conto - per quanto sopra detto - delle ragioni della inderogabile massima misura cautelare ai fini della assicurazione della consegna dell'estradando allo Stato richiedente.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. /

6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui agli artt. 94, comma 1-ter e 203 disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 94, comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 12/05/2022 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha rigettato l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa nell'ambito di procedura estradizionale richiesta dagli [OSCURATO:PERSONA] d' America. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1. Con il primo motivo, mancanza assoluta della motivazione in ordine al difetto di giurisdizione dello Stato Italiano, trattandosi di richiesta di estradizione per i medesimi fatto già rifiutata da Stato membro della Unione Europea; violazione degli artt. 649, 705 e 707 cod. proc. pen. e 50 CDFUE. La Corte di appello avrebbe dovuto prendere in considerazione la decisione emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] - allegata dalla difesa - che aveva rifiutato l'estradizione, altrimenti incorrendosi nella violazione del ne bis in idem internazionale, ormai consolidato. 2.2. Con il secondo motivo, mancanza della motivazione sulla esistenza del pericolo di fuga che non ha tenuto conto di elementi di sicuro rilievo sintomatico a riguardo, risultando inconferente la mancanza di stabile legame con il territorio italiano e la gravità del fatto e del tutto mancante la ragione per la quale è stata applicata la misura più grave. 2.3. E' pervenuto in data 1.7.2022 motivo nuovo che deduce violazione degli artt. 275 e 275 cod. proc. pen. per ingiustificata violazione del principio di gradualità delle misure cautelari. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico in quanto non pertinente alla istanza difensiva oggetto della decisione riguardante lo status custodiale; in ogni caso, è manifestamente infondato in assenza sia di una precedente decisione dello Stato Italiano sulla richiesta estradizionale sia di una sentenza di merito contraria emessa nello spazio giuridico europeo, essendo l'estradizione negata dal Ministro della Giustizia ungherese, dopo che l'[OSCURATO:PERSONA] dello stesso Paese si era pronunciata in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'estradizione, risultando il relativo procedimento sospeso dal 2017. 3. Il secondo motivo è inammissibile perché proposto per ragioni in fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità in quanto l'art. 719 cod. proc. pen. ammette il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o di sostituzione dei provvedimenti cautelari strumentali all'estradizione solo per violazione di legge, rendendo, pertanto, inammissibile il ricorso proposto per vizio di motivazione (Sez. 6, n. 29410 del 25/06/2009, M., Rv. 244535; Cass., Sez. 6, n. 3136 del 7/07/2000, Salmanzadeh, Rv. 217712; Sez. 6, n. 1734 del 10/5/1999, Romeiro, Rv. 214753). Il ricorrente sollecita un diverso apprezzamento del materiale probatorio e delle ragioni logiche che hanno fondato la valutazione di attuale sussistenza del pericolo di fuga. L'ordinanza impugnata congruamente motiva l'attualità e la concretezza del pericolo di fuga, in quanto il soggetto richiesto in consegna è cittadino privo di radicamento sul territorio italiano e - allo stato - anche di una abitazione (essendo quella per vacanze della moglie inagibile), e argomenta l'adeguatezza della sola misura custodiale a fronteggiare tale rischio, in ragione dell'entità della gravità del reato oggetto della procedura estradizionale e della concreta possibilità che il ricorrente si porti nello Stato Ungherese per sottrarsi alla procedura considerando la decisione assunta dalla autorità politica ungherese di diniego della estradizione. 4. Il motivo nuovo è manifestamente infondato in ragione del condivisibile orientamento secondo il quale in tema di estradizione per l'estero, con riguardo alle misure cautelari disposte ai sensi dell'art. 714 cod. proc. pen. il rinvio di detta previsione alle disposizioni del titolo I del libro IV del codice di rito è operato solo in quanto le stesse risultino applicabili, dovendosi a tale fine tenere conto, in particolare, dell'esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna (Sez. 6, n. 3889 del 19/12/2011(dep. 2012) Rv. 251657 Durdevic), avendo il provvedimento impugnato adeguatamente dato conto - per quanto sopra detto - delle ragioni della inderogabile massima misura cautelare ai fini della assicurazione della consegna dell'estradando allo Stato richiedente. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. / 6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui agli artt. 94, comma 1-ter e 203 disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 94, comma 1
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